Federsupporter, stipendi: le due alternative per i calciatori di serie A

Gli atleti sono lavoratori dipendenti: o si raggiunge un accordo collettivo per la Cassa integrazione con Leghe e Figc, oppure un’altra intesa che preveda una chiusura aziendale per ferie collettive

Soumaoro Genoa Biraschi
Soumaoro conduce palla (foto di Genoa CFC Tanopress)

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In queste ore la Lega Serie A, così come si è avuto modo di leggere su articoli di stampa (cfr. Dario Marchetti, apparso il 20 scorso su www.tuttomercato.web), avrebbe manifestato, ”la volontà unanime dei club di sospendere i salari di marzo dei giocatori”. Ma, soprattutto, qualora l’attuale emergenza epidemica si protragga ulteriormente, di richiedere “un intervento del Governo per digerire le perdite di circa 700 milioni”.

Sul primo punto si rimanda all’ approfondita analisi dell’Avv. Massimo Rossetti in merito agli effetti dell’emergenza sul rapporto di lavoro calciatori-Club, rilevando, nel contempo, la “strana” affermazione del Presidente dell’AIC Tommasi che “Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito. L’AIC non può imporre ai calciatori di accettare eventuali tagli”.

Sul secondo aspetto, mi permetto di richiamare l’attenzione sull’assurdità della richiesta che potrebbe essere avanzata dalla Lega Serie A al Governo.

E’, infatti, impensabile che, in un momento come l’attuale, dove l’emergenza epidemica coinvolge non solo le persone ma tutta l’economia del nostro PAESE, i cui effetti catastrofici non sono, allo stato, quantificabili, il mondo del calcio, dopo aver ignorato qualsiasi invito del Ministro dello Sport (3 marzo 2020) a sospendere le gare, abbia ora il coraggio di avanzare una ipotesi di sussidio governativo, socialmente e moralmente inaccettabile.

Quanto sopra tenendo, inoltre, presente che le società di calcio altro non sono che imprese e che come tali devono essere trattate alla pari di tutte le altre.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

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Il calcio: una cosa dell’altro mondo

Nei giorno in cui il nostro Paese e un po’ tutto il Mondo stanno vivendo un situazione drammatica quale quella creata da una pandemia , in specie il calcio nostrano sta offrendo uno spettacolo di insensibilità, superficialità e irresponsabilità, di sindrome da “ Marchese del Grillo” ( “Io so il calcio e Voi non siete niente”).

In miei precedenti scritti ho tentato, evidentemente invano, di rappresentare, secondo scienza e coscienza, quelle che sono, a mio avviso, le corrette soluzioni sul piano giuridico da dare alle situazioni che si sono venute e si stanno venendo a determinare.

Per questo, mi sono avvalso di una lunga esperienza professionale in materia di diritto del lavoro e sindacale.

Purtroppo, ho dovuto constatare come non si riesca a comprendere e far comprendere che il calcio, pur con le sue peculiarità, non è un mondo a parte per il quale i principi e le regole generali dell’ordinamento statale non valgono.

Più volte ho precisato che il rapporto di lavoro sportivo professionistico è disciplinato da una legge dello Stato (L. 91/1981 e successive modificazioni ed integrazioni).

Una legge che prevede che gli atleti professionisti, ivi compresi gli allenatori, i direttori tecnici sportivi, i preparatori atletici che svolgono la loro attività a titolo oneroso e con carattere di continuità, sono a tutti gli effetti lavoratori subordinati.

Ad essi, pertanto, si applicano, fatte salve alcune espresse e specifiche eccezioni, tutte le norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, nonché, più in generale, tutte le norme dell’ordinamento civile e penale dello Stato.

Nella situazione data, di sospensione temporanea di attività di impresa lavorativa, per una evenienza imponderabile e fortuita, quale la pandemia, che costringe a tale sospensione, indipendentemente dalla volontà e responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori, rimangono sospese le prestazioni e gli obblighi rispettivi dell’una e dell’altra parte.

Quelli del datore di lavoro di continuare a svolgere l’attività d’impresa e, corrispondentemente, quelli del lavoratore di prestare la propria opera e di ricevere la relativa retribuzione.

In questi casi è stato stabilito con recente Decreto Legge che, a sostegno parziale delle retribuzioni del lavoratore sovviene, indistintamente per tutte le imprese e per tutti i lavoratori, l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.), alimentata dai contributi sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori.

Per gli sportivi professionisti, contemplati dalla Legge 91/1981, il suddetto istituto non ha mai operato e non opera.

Nulla vieta però che, con accordo collettivo tra le parti (Leghe, FIGC, AIC), soprattutto per quanto riguarda quegli sportivi professionisti con retribuzioni fino ad una certa soglia, si applichi un intervento analogo a quello della C.I.G. ricorrendo ad una contribuzione solidaristica da parte delle società e dei calciatori.

In mancanza di un accordo collettivo in tal senso, tra le parti interessate potrebbe intervenire un Decreto Legge che realizzi questo tipo di intervento, sottolineando che il rapporto di lavoro professionistico è, per l’appunto, già disciplinato da una legge ordinaria dello Stato.

Ribadisco, altresì, che il periodo di sospensione dell’attività calcistica potrebbe essere convertito, anche in questo caso, con un accordo collettivo tra le parti in una chiusura aziendale per ferie collettive.

Cosa che comporterebbe per la durata di tale periodo la corresponsione della normale retribuzione ai calciatori ed alle altre categorie di lavoratori ex lege 91/1981.

Quanto poi alla ripresa degli allenamenti ed agli spostamenti di calciatori all’interno ed all’esterno del territorio nazionale, sia alle società, sia ai calciatori si applicano, in tutto e per tutto, i provvedimenti di legge ed aventi forza di legge quali provvedimenti contigibili via via emanati, oltreché dal Governo, dalle Regioni e dai Sindaci in materia di tutela della salute individuale e collettiva.

In vigenza, perciò, dei suddetti provvedimenti, quali quelli che vietano l’esercizio di qualsiasi attività sportiva sia al chiuso sia all’aperto, in quest’ultimo caso se non in forma individuale ed a distanza limitata dalla propria abitazione, non sono leciti allenamenti sportivi collettivi né all’aperto né al chiuso.

Allo stesso modo non sono leciti spostamenti di calciatori, all’interno ed all’esterno del territorio nazionale, non consentiti a qualsiasi altro soggetto.

In particolare, non possono essere considerati in alcun modo leciti spostamenti di persone soggette all’obbligo di quarantena prima della scadenza di quest’ultima, anche se esami di laboratorio abbiano verificato la loro negatività al virus.

E’ evidente, infatti, che tali negatività deve essere attestata solo dopo la scadenza e non prima del periodo di quarantena, posto che prima di questa scadenza, non v’è alcuna garanzia che dopo gli esami di laboratorio, la negatività da contagio non si possa trasformare in positività.

Sottolineo, infine, che tutti coloro i quali, senza alcuna eccezione per gli appartenenti al mondo del calcio, violino i provvedimenti di legge e contigibili aventi forza di legge, con il fine di pervenire il contagio da coronavirus, non solo si espongono al rischio di essere incriminati e condannati per il reato contravvenzionale ex art. 650 CP ma, soprattutto, per il ben più grave delitto colposo contro la salute pubblica ex art. 452 CP.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Legale di Federsupporter

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