Federsupporter: calciatori stranieri, fine delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita

Tra le varie problematiche c’era il rischio che i benefici tributari di questo provvedimento possano essere considerati alla stregua di aiuti di Stato non consentiti (aiuti alle imprese calcistiche italiane) oppure di pratica avente l’effetto di falsare il gioco della concorrenza del mercato interno (concorrenza delle imprese calcistiche europee)


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La mancata proroga oltre il 31.12.2023 del c.d. “Decreto Crescita” ha suscitato forti reazioni negative da parte della Lega Calcio e di singole Società calcistiche, di organi di informazione che si occupano di calcio. Reazioni dovute alla fine delle agevolazioni fiscali consentite dal “Decreto crescita” per l’importazione in Italia di calciatori stranieri.
Ciò premesso, è opportuno ai fini di esprimere un parere informato e meditato sulla questione soffermarsi su alcuni punti.
Il primo quello dello scopo principale perseguito dal Decreto e cioè quello di reimportare in Italia eccellenze italiane scientifiche, culturali, professionali dall’estero.
L’Italia, infatti, è stata ed è, storicamente, una esportatrice di tali eccellenze.
Il secondo quello per cui un principio fondamentale del nostro ordinamento è rappresentato dalla rigorosa personalità infungibilità del debito per imposte dirette.
Principio solennemente sancito fin dalla, risalente nel tempo, sentenza della Cassazione-Sezioni Unite n. 5652 del 26/6/1987 che aveva ritenuto vietati comportamenti o accordi elusivi di tale principio con trasferimento su altri del predetto debito.
Principio notoriamente eluso nell’ambito dello sport professionistico, in specie calcistico, mediante il ricorso alla c.d. “lordizzazione”.
Vale a dire mediante l’accordo di compensi negoziati o concordati al netto a favore di atleti professionisti, soprattutto calciatori, con l’aggiunta a tali compensi di un importo pari a quello dovuto per imposta diretta su di essi dai percipienti, cosicché, detratto quanto dovuto per debito tributario, i compensi risultano corrispondenti al netto concordato.
Una pratica, formalmente, rispettosa del principio sancito dalla Cassazione ma che, sostanzialmente, lo aggira e lo elude.
Ne consegue che, per rimanere nell’ambito calcistico, considerato un compenso netto pari a € 1.000 il dovuto dalla Società datrice di lavoro è pari a € 2.000, dovendosi quest’ultima accollare, di fatto, il debito per imposta diretta su tale compenso che invece spetterebbe al calciatore.
Ciò rappresenta pressoché un unicum nel mondo del lavoro in cui, normalmente i compensi sono tutti negoziati e concordati al lordo e la pratica della “lordizzazione” altro non è se non una espressione della notevole forza contrattuale dei calciatori professionisti.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l’aver consentito con il “Decreto Crescita” che calciatori professionisti stranieri importati in Italia avessero potuto godere dello sgravio da imposte dirette sui loro compensi, ha comportato una notevole diminuzione del costo del lavoro di tali calciatori stranieri nei confronti di calciatori italiani operanti nel nostro Paese.
Ne è derivato un cospicuo incremento dell’importazione di calciatori stranieri a detrimento dell’utilizzo di calciatori italiani comportanti un maggior costo nei confronti dei primi sebbene di pari o addirittura di maggior valore professionale.
Non solo ma è risultato anche più conveniente per le Società di calcio italiano avvalersi dei vivai dei giovani giocatori stranieri all’estero piuttosto che dei vivai nostrani.
Cosa che ha comportato un evidente inaridimento della crescita di talenti nazionali con ricaduta negativa nelle rappresentanze nazionali.
Aggiungasi che l’incremento dell’importazione di calciatori stranieri ha favorito una attività di intermediazione, spesso fonte di fenomeni di evasione/elusione fiscale, di creazione di fondi neri off-shore, di riciclaggio ed autoriciclaggio.
Così come evidenziato dalla sentenza della Cassazione- Sez.Tributaria n. 4937 dell’11 novembre 2009/ 26 febbraio 2010, che parlava con riferimento a dette attività “di complessi meccanismi simulatori ed interpositivi”. Meccanismi favoriti dal fatto che mentre per la compravendita delle prestazioni di calciatori tra Società italiane i pagamenti e le obbligazioni relative transitano obbligatoriamente per il tramite di una Cassa di compensazione, istituita nell’ambito della FIGC, garantendosi così la trasparenza delle operazioni, viceversa i pagamenti e le obbligazioni per le compravendite relative ai calciatori provenienti da Federazioni estere transitano direttamente da Società a Società senza alcun controllo esterno.
Occorre, inoltre, tenere presente che la giurisprudenza comunitaria attribuisce all’attività sportiva professionista, specie calcistica, la natura di attività economica di impresa, al netto di strette e rigorose peculiarità del mondo dello sport.
Così come attribuisce all’UEFA e FIFA la natura di associazione di diritto privato di impresa, associazione priva di qualsiasi delega ricevuta da Autorità Pubbliche per la disciplina dell’attività calcistica.
V’è, quindi, il rischio che i benefici fiscali del Decreto Crescita possano essere considerati alla stregua di aiuti di Stato non consentiti (aiuti alle imprese calcistiche italiane) e/o di pratica avente l’effetto di falsare il gioco della concorrenza del mercato interno (concorrenza delle imprese calcistiche europee).
Aiuti e pratiche proibite dalla normativa comunitaria .
Alcune stime, poi, indicano in oltre € 130mln l’incremento di imposte dirette sui compensi a calciatori stranieri di cui le società di calcio dovrebbero farsi carico, a seguito della mancata proroga del Decreto.
Un importo equivalente all’entità del finanziamento che lo Stato, vale a dire i cittadini contribuenti, ha fornito mediante il Decreto alle predette società per l’utilizzo dei predetti calciatori stranieri.
Finanziamento che non può non suscitare più che legittime perplessità circa l’utilità e l’equità sociale di una misura del genere e circa la non discriminatorietà sul piano fiscale.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter

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