Federsupporter – La violenza nel calcio: l’illusione inglese

Quando si parla di assimilare gli steward italiani a quelli inglesi, di celle negli stadi, di giudizi e di condanna ad horas negli stadi stessi, si parla del nulla

Anzalone Genoa Ferraris Marassi stadio Luca Maestripieri

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Con riferimento a gravi fatti di violenza che si ripetono in occasione di partite di calcio, da più parti viene, quasi ossessivamente, invocata l’introduzione e l’applicazione del così detto “modello inglese”.

Chi invoca tale introduzione ignora, però, le profonde differenze ordinamentali che storicamente esistono tra il nostro Paese il Regno Unito.

L’ordinamento italiano definito di civil law, vale a dire contraddistinto da principi e regole scritte di rango costituzionale e ordinario che attribuiscono al giudice solo la funzione di applicare tali principi e regole.

L’ordinamento del Regno Unito definito di common law, vale a dire basato su decisioni giurisprudenziali e su principi desunti dalla prassi e dagli usi. e in cui vige il principio dell’adeguamento del giudice inferiore alla decisione di quello superiore.

Da questa fondamentale diversità deriva una maggiore flessibilità ed adattabilità dell’ordinamento del Regno Unito al caso concreto, rispetto alla maggiore rigidità dell’ordinamento italiano.

Da questa profonda diversità si deve, dunque, partire, se si vuole correttamente valutare la possibilità di applicare il così detto “ modello inglese”.

La nostra Costituzione ( art. 13) sancisce che la libertà personale è inviolabile”.

In conformità al suddetto precetto costituzionale, gli articoli da 55 a 59 CPP definiscono le funzioni, gli appartenenti e le attività della polizia giudiziaria, sottoposte alla magistratura.

Più precisamente, l’art. 57 stabilisce che sono soggetti di Polizia giudiziaria: il personale della Polizia di Stato, al quale l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri; le guardie di finanza; gli agenti di custodia; le guardie forestali; le guardie delle Province e dei Comuni quando sono in servizio e limitatamente all’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza.

L’ultimo comma dello stesso art. 57 stabilisce che: “Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 “.

Funzioni che consistono nel “prendere notizie di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.

Quanto agli steward inglesi, essi, in base al Football Disorder Act del 2000, possono procedere all’immediata espulsione del colpevole dall’impianto sportivo ed assicurarne la detenzione in apposite celle che ogni club deve costruire all’interno dello stadio per ottenere il certificato di abilitazione a disputare il campionato.

Celle in cui l’arrestato può essere trattenuto fino all’arrivo del personale di polizia per essere immediatamente tradotto dinanzi ad un magistrato che ne accerta la responsabilità.

Ne consegue che, quando si parla di assimilare gli steward italiani a quelli inglesi, di celle negli stadi, di giudizi e di condanna ad horas negli stadi stessi, si parla del nulla.

D’altronde, tale assimilazione non sarebbe possibile neppure nel caso in cui si volessero utilizzare, come steward, gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico ( così detti “ buttafuori”).

Addetti iscritti in uno speciale Albo depositato presso ogni Prefettura e che devono possedere particolari requisiti psico-fisici ed aver superato specifici corsi di formazione , in specie per quanto riguarda la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica e dei compiti delle Forze di Polizia.

Resta escluso, in ogni caso, che anche gli addetti in questione possano portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica, nonché usare la forza o altri mezzi di coazione.

Essi, pertanto, ove occorra, possono, così come gli attuali steward, soltanto richiedere l’intervento delle Forze di Polizia.

A questo proposito, illuminanti sono le parole che seguono di un esperto del settore, quale il Portavoce dell’Associazione Funzionari di Polizia, Laquaniti.

Il sunnominato Portavoce, intervistato dal giornalista Andrea Santoni ( cfr. “Il Corriere dello Sport”, pag. 8 del 10 gennaio scorso), alla domanda “ Non le è ancora scappata la formuletta magica: tolleranza zero”, così risponde: “ O magari ci vogliono gli stadi con le celle. Ve la immaginate la reazione di certi gruppi in curva sapendo di alcuni propri sodali trattenuti in camera di sicurezza ? No, ci vogliono misure cautelari adeguate, che spezzino la spirale di impunità massima che esiste”.

D’altro canto, non bisogna neanche mitizzare il modello inglese, se si tiene conto del fatto che nel Regno Unito molti scontri, che prima avvenivano negli stadi, si sono spostati in aree diverse, così come sta avvenendo in Italia, dando luogo a quel fenomeno che la dottrina criminologica definisce di “dislocazione indesiderata della devianza”.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

www.federsupporter.it

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