Diritti TV: il Tribunale di Milano fa proprie le perplessità già espresse da Federsupporter

Il commento dell'associazione di tutela dei diritti dei tifosi alla decisione dei giudici


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Con mie Note del 26 marzo e del 9 aprile scorsi (cfr.www.federsupporter.it), con riferimento alla Delibera del 14 marzo scorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nel richiamare le condizioni poste in tale Delibera all’aggiudicazione a Mediapro dei diritti audiovisivi per il periodo 2018-2021, avevo espresso perplessità, in particolare, circa il divieto per l’intermediario indipendente (Mediapro) di svolgere attività di operatore della comunicazione.

Attività in cui, per citare la Delibera, rientrano quelle “ commerciali e editoriali connesse alla diffusione delle immagini o di suoni e dei dati relativi all’evento”.

Cosicchè, sempre secondo la Delibera, qualora, in specie, l’intermediario indipendente avesse assunto “ obblighi editoriali in materia di pubblicità”, avrebbe assunto, in maniera surrettizia, la responsabilità editoriale che compete esclusivamente agli operatori della comunicazione “Tale da integrare la violazione o quantomeno l’elusione delle norme che regolano le modalità di commercializzazione dei diritti”.

Ed è proprio principalmente sulla base di questo rilievo che il Tribunale di Milano, su ricorso di SKY, ha riconosciuto che Mediapro assumerebbe “ una forma di responsabilità editoriale, al di fuori dell’ambito di attività dell’intermediario indipendente”, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione dei diritti alla stessa Mediapro.

Non solo, ma la decisione del Tribunale di Milano ha, altresì, evidenziato che “la conformazione dei pacchetti audiovisivi come rappresentata nei pacchetti principali esclusivi accolla ad essi costi aggiuntivi che determinano necessariamente la lievitazione dei prezzi dei singoli pacchetti. Tali costi sarebbero ulteriormente aggravati qualora l’operatore dell’informazione scegliesse di procedere all’acquisto anche dei pacchetti opzionali. Non pare contestabile che in tal modo i prezzi al consumatore di tali spettacoli televisivi sarebbero inevitabilmente gravati da tali oneri”.

Laddove il giudice ha tenuto conto del rilievo di cui alla Delibera della AGCM, secondo cui l’aggiudicazione dei diritti deve avvenire “ senza danno e senza pregiudizio per i consumatori”.

Peraltro, nelle mie Note “ Diritti televisivi : concessione ad un intermediario indipendente della licenza di tutti i diritti” del 7 febbraio scorso, pure consultabile sul sito www.federsupporter.it, avevo criticato la possibilità prevista dal vigente Decreto legislativo n.9/2008, così detto “ Legge o Decreto Melandri”, di cedere da parte della Lega Calcio di Serie A la commercializzazione di tutti i diritti audiovisivi ad un intermediario indipendente.

Quanto sopra, sul presupposto che la ratio del monopolio riconosciuto alla suddetta Lega di vendere tali diritti si basa sul riconoscimento alla stessa Lega di essere il soggetto istituzionale rappresentativo del calcio professionistico.

Pertanto, a mio avviso, il diritto riconosciuto alla Lega non può, a propria volta, essere oggetto di commercializzazione, così come, invece, avviene nel caso in cui, non singoli diritti, bensì il diritto nella sua interezza venga ceduto ad un soggetto terzo estraneo all’ordinamento calcistico.

In ordine, poi, all’incidenza dei ricavi delle società di calcio derivanti dai diritti audiovisivi, basti considerare che, secondo una inchiesta annuale della “Gazzetta dello Sport” sui bilanci delle predette società (cfr. articolo di Marco Iaria su www. gazzetta.it del 25 marzo scorso), “I diritti tv ( compresi quelli da coppe europee) pesano per il 56% ( 1, 262 mld) contro il 22 % del segmento commerciale ( 496 mln) ed appena il 10 % dello stadio ( 230 mln)”.

E, ancora “Spesse volte la continuità aziendale si basa sulla cesisone degli asset-calciatori, con gli azionisti che faticano a supportare il club: nel corso del 2016-2017 gli interventi dei soci- tra versamenti in conto capitale e prestiti- sono stati di circa 380 mln, la metà dei quali da parte della stessa Suning… Con questi parametri la sostenibilità corre sempre sul filo, in alcuni casi è pesantemente compromessa“.

Che cosa succederà dopo la decisione del Tribunale di Milano è, al momento, difficile dire, anche se, a parte l’esito di un eventuale ricorso di Mediapro contro la decisione, propendo per un accordo di compromesso tra la Lega Calcio di Serie A, la stessa Mediapro e SKY che, in qualche modo, salvando “capra e cavoli”, possa accontentare tutte le parti in causa, pur sempre nel rispetto di quanto sancito dal suddetto Tribunale.

Sono anche dell’opinione che si sia giunti a tanto perché, secondo le migliori tradizioni, taluni “ furbetti del palloncino” abbiano contato sul fatto che, alla fine, la AGCM sarebbe stata “ benevola” nel far rispettare ed applicare certe norme di legge che, invece, ha puntualmente e doverosamente applicato: come quelle che vietano ad un intermediario indipendente di svolgere, apertamente o surrettiziamente, attività tipiche di operatore della comunicazione.

Infine, a riprova del fatto che Federsupporter, come al solito, anche questa volta, “ l’aveva detto”, ignorata, come al solito, dagli organi di informazione, si trascrive in calce il testo delle richiamate Note del 9 aprile scorso.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

Bando di Mediapro per l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi: i “ paletti” posti dall’Antitrust.

Come riferito da notizie di stampa, il 6 aprile scorso Mediapro ha pubblicato il Bando in oggetto.

Quest’ultimo prevede la commercializzazione di sette pacchetti di cui non vengono, per il momento, indicati i prezzi minimi che saranno contenuti in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico depositato, prima dell’apertura delle buste con le offerte, presso un Notaio di Milano di fiducia di Mediapro.

Il Bando non contempla esclusive per prodotto e ciascun operatore della comunicazione potrà acquistare prodotti per più di una piattaforma.

Mediapro si riserva di commercializzare gli spazi pubblicitari e vengono offerti sei pacchetti opzionali che permettono di personalizzare il prodotto a livello editoriale e pubblicitario.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra, occorre ribadire alcune precisazioni già fatte con le mie Note “ Diritti TV: la delibera dell’Antitrust del 14 marzo 2018 non lascia spazio ad interpretazioni” del 26 marzo scorso (cfr. www.federsupporter.it).

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella citata Delibera ( punto 26), richiamato testualmente l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, così detto “Decreto Melandri”, ha stabilito che l’intermediario indipendente ( Mediapro) può procedere alla formazione o alla modifica dei pacchetti “ previa approvazione” della stessa AGCM e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( AGCOM) .

Nella Delibera è, altresì, sancito il divieto per l’intermediario indipendente di svolgere, anche dopo l’aggiudicazione dei diritti, attività di operatore della comunicazione.

Attività in cui rientrano espressamente quelle “commerciali e editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all’evento”.

Non è, pertanto, consentito all’intermediario indipendente di precludere o limitare, riservandolo a sé stesso, agli operatori della comunicazione il diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (sponsorizzazioni, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali ( quiz, concorsi a premio), purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi o di altri segni distintivi della Lega Calcio di Serie A o delle società sportive.

Diritto, quello di cui sopra, che, rientrando nella nozione di responsabilità editoriale che costituisce il discrimine tra operatori della comunicazione e intermediari indipendenti, è espressamente previsto al punto 11.2.5 degli “ Obblighi editoriali in materia di pubblicità” dell’Invito ad offrire formulato dalla Lega Calcio di Serie A.

Diversamente, l’intermediario indipendente assumerebbe, in maniera surrettizia, la responsabilità editoriale che compete esclusivamente agli operatori della comunicazione “ Tale da integrare la violazione o quantomeno l’elusione delle norme che regolano le modalità di commercializzazione dei diritti” ( punto 32, pag. 12 della Delibera).

Per finire, ribadisco che nella Delibera si specifica ( punto 39) che l’aggiudicazione dei diritti deve avvenire “ senza danno ai consumatori, riservandosi la AGCM di verificare che, per l’appunto, tale aggiudicazione non avvenga “ con pregiudizio per i consumatori “ ( pag. 15).

Avv. Massimo Rossetti

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