Genoa, rischio mercato limitato? Il testo della normativa Noif

L'eventuale omologa produrrebbe l'effetto di vincolare le operazioni a un saldo positivo tra entrate e uscite

Genoa

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Con l’istanza presentata a inizio mese di novembre dinanzi al Tribunale di Genova, il Genoa ha richiesto l’omologa sulla ristrutturazione del debito pendente con l’Agenzia dell’Entrate di poco superiore a 106 milioni di euro imputabili alla precedente gestione, così come previsto dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Come rivelato da Calcio e Finanza, il Genoa ha garantito all’erario «il soddisfacimento dei crediti […] nella misura del 35% del loro complessivo ammontare», ossia 37,2 milioni di euro. Nell’accordo, il club di Villa Rostan darà in pegno il marchio Genoa e i diritti di archivio mentre 777 Partners Italy Holding, la società italiana della holding americana che ha la proprietà del complesso immobiliare denominato “Badia Sant’Andrea” ove sorgerà la nuova casa del settore giovanile, ha fornita una lettera di patronage.

Se il Tribunale dovesse omologare entro la fine dell’anno, inizierà il piano di rientro concordato con il Fisco e, in ossequio alla statuizione dell’art. 90 co. 4 delle N.O.I.F. (norme organizzative interne FIGC), dovrebbero scattare delle limitazioni al calciomercato del Genoa: «mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre […] la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento».

Tale limitazione «si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione».

In caso di omologa da parte del Tribunale di Genova, così come per quanto accaduto nel caso particolare della Sampdoria, le due sessioni di mercato del Genoa successive all’autorizzazione sarebbero limitate alla possibilità di compiere operazioni con saldo positivo: il ragione di quanto detto, il club rossoblù potrebbe perfezionare operazioni a titolo definitivo in entrata solo dopo aver ceduto giocatori a titolo definitivo garantendo, però, un saldo positivo tra entrate e uscite.

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