Federsupporter: «La nostra “crociata” si è finalmente conclusa con il diritto al rimborso ai tifosi per biglietti e abbonamenti»

L’Antitrust ha stabilito nei contratti di nove società c’erano clausole vessatorie. Ciò è stato possibile anche con l’attività, del Movimento Consumatori, partner dell'associazione di tutela dei diritti dei tifosi

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter

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La lunga battaglia, una vera e propria “crociata” di Federsupporter (Associazione di tutela dei diritti dei tifosi), iniziata nel 2012, per il riconoscimento del tifoso quale consumatore e, quindi, dei diritti a lui spettanti come a tutti i consumatori, sinora disconosciuti dai Club professionistici, si è, finalmente, conclusa con il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del 13 novembre scorso.

Una data storica, sia per i tifosi, come vedremo, sia per Federsupporter, ma, soprattutto, per l’ordinamento sportivo, così come emerge dalle argomentazioni dell’AGCM.

Quanto sopra, è stato possibile grazie all’impegnativa attività, professionale e giudiziaria, del Movimento Consumatori, il nostro partner, che ha convertito in forma processuale e procedimentale l’impostazione di Federsupporter (cfr. www.movimentoconsumatori.itAbbonamenti Serie A- “Le Azioni di MC “, 13 novembre 2020).

Una impostazione che, da tempo, era stata portata all’attenzione delle Istituzioni sia statali ( maggio 2015 Dossier sulla Riforma del Calcio diretto al Governo Renzi nel contesto dell’iniziativa “Tavolo per la riforma” ; luglio 2015, On.le Rabino ; cfr. “Proposta di legge che riconosce la figura ed i diritti del tifoso quale consumatorewww.federupporter.it 26 febbraio2016; nuovamente presentata, nell’attuale legislatura, alla Presidenza della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo), sia sportive (cfr. www.federsupporter 9 ottobre 2019; 21 ottobre 2019, lettera diretta alla Lega Nazionale Professionisti Serie A).

Per una più esaustiva visione, anche storica, dell’evoluzione di queste battaglie si rimanda agli oltre 80 articoli pubblicati sul sito www.federsupporter.it dal 2012, caduti in un colpevole assordante silenzio.

Ma vediamo come e dove sono state colpite le società sportive dai provvedimenti AGCM.

Nei contratti di abbonamento predisposti dalle società erano ricomprese delle clausole così dette “vessatorie” in quanto contrastavano (“vessavano”) gli interessi dei sottoscrittori del contratto (i tifosi), realizzando, in tal modo, uno squilibrio dei diritti (del tifoso) rispetto agli obblighi (dei club) derivanti, appunto, dal contratto, e non consentivano alcuna azione per porre rimedio a tale squilibrio.

Questo modus operandi contrastava con i principi previsti dal Codice del Consumo e dallo stesso Codice civile.

Tale illegittimo comportamento era già stato denunciato dal Tribunale Civile di Roma (24 giugno 2019) che, sempre su istanza del Movimento Consumatori, aveva stabilito la nullità di clausole inserite nei contratti di abbonamento, lesive dei diritti del tifoso quale consumatore, “scaricando” sulla parte debole del contratto (il tifoso) inadempimenti propri della società sportiva:

In buona sostanza, venivano ribaltati sugli abbonati incolpevoli gli effetti negativi derivanti da sanzioni comminate dalla Giustizia sportiva per responsabilità oggettiva della società.

Impostazione già anticipata dal Tribunale Civile di Roma (22 marzo 2017), che aveva riconosciuto ad un tifoso il diritto al rimborso della quota di abbonamento non potuta godere a causa della chiusura del settore dello stadio dove era abbonato.

Peraltro, già nel maggio 2019, nell’ambito della campagna in favore dei diritti dei tifosi del Movimento Consumatori, il Torino F.C. nello spirito di tutelare la “parte sana” e la stragrande maggioranza della tifoseria, aveva apportato alcune importanti modifiche alle vigenti condizioni generali di abbonamento, riconoscendo il diritto dell’abbonato o di chi ha acquistato il biglietto “nel caso di squalifica dello stadio o di settori dello stesso ad un tagliando sostitutivo o al rimborso del biglietto”.

Su queste premesse, il provvedimento dell’AGCM ha, quindi, riconosciuto, nei confronti dei nove club coinvolti nel procedimento, il diritto dei tifosi ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di settori, di rinvio della gara causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità del club, sia, infine, per eventi direttamente imputabili alla società.

A seguito di tale decisione, due club (Milan e Udinese) si sono già, spontaneamente, adeguati prima della decisione finale, una terza ( Cagliari) si è conformata solo per alcuni aspetti, mentre per le altre ( Atalanta, Genoa, Inter, Roma, Juventus, Lazio) sono in corso le relative modifiche contrattuali; nel frattempo, tali nuove clausole devono essere obbligatoriamente pubblicate per 30 giorni sui siti web delle stesse.

In questo panorama contrattuale di obblighi si colloca la “reazione” delle Società sportive, preoccupate di sottrarre dalle proprie casse, troppo impegnate in gestioni deficitarie, denaro per i rimborsi.

Con un abile colpo di mano, il sistema calcio ha pensato bene di utilizzare il Decreto Cura Italia” ( D.L. 17 marzo 2020, convertito con L. 24.aprile 2020,n.27) ed ha esteso i voucher, previsti nella norma, anche agli “spettacoli” sportivi, in sostituzione del diritto, sancito giudiziariamente, di ottenere il rimborso cash delle quote di abbonamento e/o dei biglietti non utilizzabili a causa la chiusura degli stadi per pandemia.

Tale impostazione (cfr. “Il calcio: Arlecchino servitor di due padroni” in www.federsupporter, 14 luglio 2020) costituisce una palese violazione, uno svuotamento, di un diritto, ma prima ancora, fa venire meno un rapporto fiduciario ed emotivo quale quello che si instaura tra tifoso e Club..“ Sostituendo i rimborsi ( con i voucher) un pasticcio tutto italiano ( cfr. Il Corriere della Sera dell’11 giugno 2020).

Di fronte ad un intervento normativo (art. 88 Decreto ”Cura Italia”) prevedente “Il rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”, le società di calcio si sono appellate al 2° comma che prevede “l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall’emissione”.

In questa logica, inquadrando la gara sportiva come uno “spettacolo”, anche se si deve escludere che lo stadio sia un museo, o un luogo della cultura (pur se di un certo tipo di cultura si potrebbe, comunque, parlare).

Tutto ciò, veniva formalizzato in aperto contrasto con i procedimenti, da tempo, avviati dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in danno delle 9 società di calcio della Serie A sopra richiamate e segnalato dalla stessa AGCM, coerentemente alla propria impostazione giuridica, sia al Parlamento sia al Governo, “le criticità del Decreto Rilancio, tra cui il ricorso al voucher come strumento di rimborso dopo l’emergenza Covid” ( cfr. Redazione Economica, 7 luglio 2020).

Norma nazionale che va, comunque, disapplicata dal giudice, in quanto in aperto contrasto con tutta la normativa ed i regolamenti UE che tutelano i consumatori, ai quali DEVE essere concesso il diritto di poter scegliere tra rimborso cash e voucher. (cfr. www.federsupporter.it).

Ma la decisione dell’AGCM pone in risalto una circostanza molto più importante, sottaciuta dai media , sudditi dei poteri forti dei padroncini del calcio.

Tutte le argomentazioni difensive dei club hanno portato a sostegno delle loro tesi una Nota “che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla LNPA che contestualizza nell’ambito dell’ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso…..” sottolineando, ancora una volta, quel principio di autonomia troppo spesso usato per interessi di lobby a scapito di qualsiasi principio di diritto statale.

Ed in questa ottica le affermazioni dell’AGCM costituiscono una “pietra tombale” su questa malintesa autonomia:

L’autonomia dell’ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori….”.

Spetta ora ai tifosi, sia come singoli, sia meglio ancora come associati, difendere i propri diritti acquisiti, tralasciando, per un momento, il proprio affetto ai colori, alla storia del club, per il rispetto di quegli elementari diritti, troppo spesso derisi e violati.

Resta da chiedersi, infine, come mai questi fatti, e soprattutto come neppure l’odierna decisione della AGCM, abbiano trovato spazio adeguato sugli organi di informazione.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

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