Vittoria di Federsupporter: reinseriti i vincoli ambientali del ddl sui nuovi stadi

Nel disegno di legge per la costruzione dei nuovi stadi saranno inseriti i vincoli paesaggisti e ambientali. Lo sottolinea Federsupporter in una lettera spedita al Presidente ed ai membri della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione ) della Camera. E’ una vittoria dell’associazione dei tifosi che ne aveva più volte sottolineato l’importanza. La reintroduzione dei suddetti […]


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Nel disegno di legge per la costruzione dei nuovi stadi saranno inseriti i vincoli paesaggisti e ambientali. Lo sottolinea Federsupporter in una lettera spedita al Presidente ed ai membri della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione ) della Camera. E’ una vittoria dell’associazione dei tifosi che ne aveva più volte sottolineato l’importanza. La reintroduzione dei suddetti vincoli, si legge nella lettera, «che era stata in più occasioni auspicata e sollecitata  alla Commissione da parte di Federsupporter: ciò anche  allo scopo di eliminare dal testo legislativo più che legittimi dubbi di vizi di illegittimità costituzionale». «Il superamento della situazione di stallo che si era verificata – prosegue Federsupporter – è dovuto alla presentazione di emendamenti da parte del Governo che reintroducono l’espresso e specifico rispetto di vincoli paesaggisti e ambientali per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi». Inoltre, si legge ancora nella lettera del sindacato dei tifosi, «la scrivente Associazione prende atto con soddisfazione che nella riunione del 14 luglio del corrente anno si sarebbe profilato un accordo tra maggioranza ed opposizione ai fini dell’approvazione di un testo condiviso del suddetto disegno di legge».

Federsupporter consiglia anche l’eliminazione dell’«anomala ed impropria contaminazione della disciplina  dettata  dalla normativa sull’Accordo di Programma in caso di dissenso di una o più delle Amministrazioni interessate con la disciplina dettata dai citati artt. da 14 a 14/quinquies della legge n. 241/1990, sempre  in caso  di dissenso, oltre che palesemente irrazionale e discriminatoria, non comprendendosi per quale motivo il dissenso nell’ambito dell’Accordo di Programma debba essere trattato solo per gli impianti sportivi in maniera diversa da come è trattato per tutti gli altri impianti, è in palese contrasto con il fatto che la relazione  tra la Conferenza di servizi di cui alla legge n.241/1990 e l’Accordo di programma di cui al T.U. delle leggi sugli Enti locali si pone in un rapporto di genus a species. Tanto premesso, la scrivente Associazione si permette di richiamare l’attenzione di codesta Commissione sull’opportunità di eliminare all’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge in oggetto, il richiamo, quanto agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza convocata per l’Accordo di Programma, agli artt. da 14 a 14/quinquies della legge 7/08/1990, n.241, e successive modificazioni».

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