Federsupporter, nuovo stadio Roma a Tor di Valle: la Conferenza di servizi decide di non decidere

La Conferenza di servizi permette al Comune di Roma ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate una vera e propria fuga dalle responsabilità


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

La Conferenza di servizi permette al Comune di Roma ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate una vera e propria fuga dalle responsabilità. Tanto più inaccettabile in presenza della Nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dello stesso Comune sui rischi idrogeologici nelle aree coinvolte nel Progetto Stadio.

Nell’approfondita analisi tecnico-giuridica dell’Avv. Rossetti sono dettagliate le anomalie motivazionali della decisione assunta dalla Conferenza di servizi (cfr www.federsupporter.it).

E ora ?

Avranno tutte le Associazioni ed i Comitati che si sono finora affannati con lettere, programmi, manifestazioni, volantinaggi, la coerenza di portare in sede giudiziaria, così come più volte già prospettato da Federsupporter, le loro tesi, o la politica (la “p” minuscola è in questo caso voluta) ancora una volta provvederà a rottamare leggi e regolamenti ?

Alfredo Parisi – Presidente Federsupporter

Oggi si sarebbe dovuta tenere l’ultima riunione della Conferenza in oggetto. Riunione alla quale, come alle altre, ho partecipato in rappresentanza di Federsupporter.

Come, peraltro, ventilato nei giorni scorsi da plurimi organi di informazione, la Conferenza, all’unanimità dei rappresentanti unici delle Amministrazioni coinvolte, ha deciso, su richiesta del Comune di Roma, di sospendere per un periodo di trenta giorni il procedimento.

Decisione motivata con l’esigenza, espressa dal suddetto Comune, di “ completamento delle procedure urbanistiche”.

A mia precisa domanda, la Presidente della Conferenza ha risposto che la sospensione è assunta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art.2, comma 7, della Legge n. 241/1990 ( Norme sul procedimento amministrativo) e dell’art. 1, comma 304, lettera b), della Legge n. 147/2013 ( Legge sugli stadi).

A mio avviso, però, più che di “ combinato disposto”, bisognerebbe parlare di “ scombinato disposto”.

Infatti, l’art. 1, comma 304, lettera b), della Legge n.147/2013 non parla di “ sospensioni” di sorta, prevedendo, anzi, espressamente, che la Conferenza di servizi contemplata in tale articolo ed applicabile al caso di specie deve deliberare entro 180 giorni dalla presentazione del Progetto ( in realtà, entro 90 giorni dall’istanza di indizione della Conferenza ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, lettera c), della Legge n. 241/1990, come novellato dal Decr. Lgs. N. 127/2016 di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) .

Né il Decr. Lgs n. 127/2016 parla di sospensioni della Conferenza stessa.

Al contrario, sia l’art. 14 bis, comma 2, sia l’art. 14 ter, comma 2, della Legge n. 241/1990, come novellati dal citato Decreto, stabiliscono che i termini ivi previsti sono tutti perentori, stabilendo, altresì, che la mancata adozione dei provvedimenti entro tali termini equivale ad assenso senza condizioni.

Aggiungasi che il comma 7 dell’art. 14 ter così recita : “All’esito dell’ultima riunione ( ndr vale a dire oggi, 31.gennaio) e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 2 ( ndr vale a dire entro domani, 1° febbraio), l’Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Laddove, almeno a me, sembra chiaro ed evidente che la Conferenza in oggetto avrebbe dovuto concludersi oggi sulla base dell’unica posizione espressa dal rappresentante dell’Area Metropolitana, mentre, non avendo sia il rappresentante del Comune sia quello dello Stato espresse le loro posizioni, né un dissenso motivato, si sarebbe dovuto considerare acquisito, ope legis, il loro assenso senza condizioni.

Quanto al comma 7 dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, invocato dal Comune a sostegno della propria richiesta di sospensiva, osservo che la sospensione ivi prevista, per una sola volta, di trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione richiedente, si riferisce al procedimento amministrativo in generale e non allo specifico e speciale procedimento integrato dalla Conferenza di servizi: procedimento cui si applicano le disposizioni speciali per esso stabilite ex lege.

Tanto è vero che l’ultimo periodo del suddetto comma 7 prevede “ Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2 “.

Art. 14, comma 2, come ora riformulato dal Decr.Lgs. n. 127/2016 che non prevede alcuna ipotesi di sospensione.

Non solo, ma l’art. 8 (Clausola generale di coordinamento) del Decr.n. 127/2016 prescrive che “ I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990,n.241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificati dal presente decreto”.

Va anche da sé che la motivazione addotta dal Comune di Roma ai fini della sospensiva e, cioè, la necessità di “ completamento delle procedure urbanistiche”, oltre ad essere assolutamente generica e vaga, tuttavia, implica che lo stesso Comune ritiene di dover adottare la variante al Piano Regolatore Generale; variante di cui alla Deliberazione comunale n. 132 del 22 dicembre 2014.

Variante che, come meglio spiegato al punto 3 delle Osservazioni di Federsupporter del 26 gennaio scorso ( cfr. www.federsupporter.it), non è prevista dalla citata Deliberazione quale obbligatoria e vincolante, bensì come una mera possibilità.

Né si comprende per quale ragione il Comune di Roma abbia chiesto la sospensiva, avendo il proprio Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ( cfr. articolo a pag. 17 de “Il Corriere dello Sport” di oggi 31 gennaio) comunicato che “Nessuna variante urbanistica comportante aumento del carico antropico sulle aree a rischio per fenomeni idraulici di tipo R3 e R4 ( rischio elevato e grave) potrà essere adottata da Roma Capitale. Ciò ad ulteriore conferma, per la Regione Lazio, che l’adozione della variante urbanistica non può che conseguire al rilascio di tutti i pareri degli Uffici/Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi”.

Pertanto, stante il fatto che, essendo il termine di conclusione della Conferenza perentorio e non essendo possibile adottare entro tale termine la variante urbanistica a causa della rilevata mancanza, il Comune, anziché chiedere una – illegittima – sospensiva, avrebbe dovuto esprimere la propria definitiva, univoca e vincolante posizione negativa, oltretutto prevalente, a seguito di tale mancanza.

Per concludere, appare del tutto legittimo il sospetto che, in realtà, il Comune non voglia assumersi la responsabilità di decidere, ricorrendo all’utilizzo di ogni mezzo per accampare tempo, dandosi così vita ad un tipico e classico “gioco del cerino” tra lo stesso Comune e la Regione.

Uno “scaricabarile” che, francamente, lascia interdetti e che, più in generale, rappresenta uno dei, purtroppo, tanti fenomeni di “ fuga dalle responsabilità” da parte delle pubbliche amministrazioni preposte a decidere.

Se, come ripetutamente sostenuto da Federsupporter, l’attuale Amministrazione capitolina ritiene che la Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014, assunta dalla precedente Amministrazione, sia illegittima, deve annullarla, o, in alternativa, se, pur ritenendola legittima, tuttavia, ritenga di doverla revocare per una sopravvenuta, diversa valutazione del pubblico interesse.

Queste sono le uniche, limpide, legittime strade maestre consentite dall’ordinamento, non essendo, invece , almeno legittimamente, consentito di stravolgere o di sostanzialmente modificare la suddetta Deliberazione senza annullarla o revocarla.

Le “ scorciatoie”, gli stratagemmi, le interpretazioni, più o meno fantasiose e “creative” delle norme di legge vigenti ed applicabili alla fattispecie non portano da nessuna parte e rischiano di diventare, come pure rilevato al punto 10 delle Osservazioni di Federsupporter richiamate, l’incubatore di un successivo, defatigante, aleatorio e pregiudizievole per tutti contenzioso giudiziario.

Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.