Federsupporter: “Le sanzioni dei Codici di condotta per i tifosi sono contra legem”

L'associazione di tutela dei diritti dei supporter spiega che l' “accettazione tacita di condizioni generali di contratto, contenute in un Codice Etico predeterminato" sono contrarie alla legge


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La FIGC (vedasi Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 marzo scorso) ha modificato l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) con effetto dalla prossima stagione sportiva 2018-2019.

Tali modifiche introducono l’obbligo per le società di calcio professionistiche di adottare “un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”.

Si prevede che l’acquisizione dei suddetti titoli sia subordinata “all’accettazione da parte degli utenti di un codice di regolamentazione”.

Nel caso di violazione di quest’ultimo, le società dovranno applicare “misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo”.

Nel caso di mancata adozione del codice e/o nel caso di mancata applicazione delle misure afflittive da esso previste, le società incorreranno in sanzioni pecuniarie di diversa entità, a seconda che si tratti di società di Serie A, B e Lega Pro (le sanzioni, nel caso di mancata adozione del codice, vanno da un massimo di 200.000 ad un minimo di 50.000 euro e, nel caso di mancata applicazione delle misure afflittive, da un massimo di 20.000 ad un minimo di 5.000 euro).

A seguito di queste modifiche alcune società di calcio hanno già adottato ed altre stanno adottando codici di condotta per i propri rispettivi tifosi.

Fra tali codici, a titolo esemplificativo ed emblematico, faccio riferimento a quello adottato dalla AS Roma spa.

Esso si compone di 9 pagine di cui segnalo quella che elenca le “condotte assolutamente vietate”, fra le quali ( punto k) spicca quella che vieta di “tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio” (ad es. nella “Tribuna 1927” non sarà consentito l’ingresso o la permanenza a coloro che adotteranno un abbigliamento sportivo o comunque non adeguato al contesto)”.

Un divieto che non può non suscitare, oltre che un comprensibile, vivo stupore, anche una patetica ilarità, se si considera che limiti del genere, a parte la loro palese illegittimità ed illiceità giuridiche perché contrari a diritti fondamentali di libertà della persona, non si applicano più neppure agli scolari.

Né finisce qui, poiché, con sovrano sprezzo del ridicolo, nella parte intitolata ”La tutela dell’ordine pubblico”, risulta “espressamente vietato“, tra l’altro, lettera f, “ Introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori”, nonché il divieto (lettera g) di “ introdurre stampelle, fatte salve espresse autorizzazioni”.

Preso atto di tutto ciò, non senza, lo confesso, qualche imbarazzo, si impongono le considerazioni che seguono.

Sia le modifiche apportate all’art. 12 del CGS sia i Codici di condotta delle società di calcio che ne seguono o seguiranno sono tutti evidentemente “figli” del Protocollo d’Intesa stipulato il 4 agosto 2017 tra l’allora Ministro dell’Interno, l’allora Ministro dello Sport, il Presidente del CONI, il Presidente della FIGC e Commissario della Lega calcio di Serie A, il Presidente della Lega Calcio di Serie B, il Presidente della Lega Pro, il Presidente della Lega Dilettanti, il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, il Presiedente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri.

Tale Protocollo venne da me illustrato e commentato con le mie Note “ Il Protocollo dì’intesa 4 agosto 2017” del 23 agosto 2017, consultabili sul sito www.federsupporter.it ed alle quali, pertanto, rinvio.

Già allora mettevo in evidenza (pag. 3) come la disposizione ivi prevista di “condizionare l’acquisto del titolo di ammissione alla competizione (biglietti, abbonamenti)” alla “accettazione tacita di condizioni generali di contratto, contenute in un Codice Etico predeterminato”, comportando la violazione di esso “quale meccanismo di autotutela, la sospensione o ritiro del gradimento della persona da parte della medesima società per una o più partite successive”, fosse contra legem.

Così come contra legem sono le sanzioni, previste nei Codici di condotta per i tifosi, a seguito delle condotte in essi vietate.

Detti Codici, infatti, sono privi di qualsiasi valore giuridico nei confronti del tifoso che acquista un abbonamento o, più in generale, un qualsivoglia titolo di accesso allo stadio.

Con tale acquisto il tifoso assume giuridicamente la qualità di consumatore a tutti gli effetti previsti dal Codice del Consumo.

Ne consegue, così come stabilito dal Tribunale Civile di Roma, Sezione X, sentenza n. 6004 del 22-27 marzo 2017, che sono inefficaci clausole da ritenersi vessatorie, contenute in un contratto di abbonamento o di acquisto di un titolo di accesso allo stadio.

La richiamata sentenza ha stabilito che sono da considerarsi vessatorie quelle clausole che la parte contrattuale più forte impone all’altra, normalmente mediante una contrattazione standardizzata, quali quelle che consentono alla parte più forte di unilateralmente recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione.

Clausole che non possono mai essere tacitamente approvate, dovendo, viceversa, per essere valide ed efficaci, essere espressamente e specificamente approvate dalla parte contrattuale più debole.

Approvazione espressa e specifica che non può ritenersi tale ove le clausole non vengano ritrascritte in calce al contratto nel loro contenuto, bensì vengano soltanto richiamate per numero o lettera, nonché cumulativamente con le clausole non vessatorie, non consentendo, in questo modo, di richiamare l’attenzione su di esse della parte più debole e sbilanciando il contratto a favore della parte più forte: vale a dire, ne caso di specie, della società predisponente la modulistica contrattuale.

Aggiungasi che l’art. 12 del CGS, come modificato nel marzo scorso, non vede come destinatari i tifosi bensì le società.

I tifosi, infatti, non solo non sono, per definizione, destinatari del suddetto CGS, poiché non tesserati, ma, quali consumatori, sono titolari di diritti soggettivi a fronte dei quali, così come sancito dalla giurisprudenza costituzionale (vedasi Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 16 febbraio 2011), l’autonomia dell’ordinamento sportivo recede dinanzi a situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

Sottolineo, poi, l’assoluta contrarietà ad elementari e fondamentali principi di civiltà giuridica il fatto che sia la stessa società di calcio, autrice del codice, ad applicarlo ed a stabilirne unilateralmente le conseguenze nei confronti del tifoso-consumatore acquirente di abbonamento o di qualsivoglia titolo di accesso allo stadio.

Laddove salta agli occhi come una procedura del genere è- sarebbe- priva di qualsiasi garanzia di terzietà ed imparzialità nei confronti del destinatario delle decisioni societarie.

Federsupporter, per parte sua, aveva, invece, suggerito, da tempo, evidentemente invano, di seguire tutt’altra e ben più semplice e corretta strada.

Quella, più precisamente, che le società si astenessero dal vendere abbonamenti e biglietti a persone non gradite, ma ciò prima che si instauri un rapporto contrattuale con il potenziale acquirente.

Quanto sopra, sul presupposto che, essendo lo stadio non un luogo pubblico, bensì aperto al pubblico, l’organizzatore dell’evento che si svolge in quel luogo, indipendentemente dal titolo giuridico (proprietà, affitto, uso) in base al quale egli dispone del luogo stesso, può discrezionalmente decidere se ed a quali condizioni consentirne l’accesso a terzi.

Ed è quello che, d’altronde, succede usualmente per altri luoghi aperti al pubblico, quali, per esempio, discoteche o locali di intrattenimento, in cui, all’entrata, il personale addetto consente o vieta l’ingresso a determinate persone sulla base delle indicazioni ricevute dall’organizzatore dell’evento.

A me non resta che ripetere, sconsolatamente, le parole che avevo espresso a conclusione delle mie citate Note del 23 agosto 2017: vale a dire “Ma non è quello che, dal 2010 ad oggi, ignorata ed inascoltata ha detto sempre e dice Federsupporter?“.

E’ chiaro, per finire, che, così proseguendosi, è probabile, per non dire certo, che quando qualche società di calcio, applicando a tifosi, titolari di abbonamento o altro titolo di accesso allo stadio, la misura della sospensione o della risoluzione dell’abbonamento o del titolo suddetti per ritenuta violazione di qualcuno degli innumerevoli e, talvolta, persino ridicoli divieti dei codici di condotta, il tifoso o i tifosi colpiti si rivolgano al Tribunale competente per l’annullamento della misura e per l’ottenimento di tutti i conseguenti danni, non solo patrimoniali, ma anche esistenziali.

Davvero un bel risultato e complimenti a tutti quegli “apprendisti stregoni” che, nel nome di una malintesa autonomia dell’ordinamento sportivo, si ostinano a voler ignorare che tale autonomia non può, però, mai spingersi fino al punto da ledere diritti soggettivi previsti e tutelati dall’ordinamento statale, quali sono, nella fattispecie, i diritti del tifoso consumatore.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter

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