***TOSEL RESPINGE IL FILMATO CHE SCAGIONA PALACIO***

Il giudice sportivo lo ha stabilito poiché la prova televisiva è ammessa solo nel caso in cui un giocatore sia stato vittima di uno scambio di persona da parte dell'arbitro. Il Genoa potrà  ricorrere ora alla Disciplinare


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Il giudice sportivo Giampaolo Tosel ha respinto la richiesta del Genoa (spedita oggi dall’amministratore delegato Zarbano) di acquisire un filmato che scagionerebbe Rodrigo Palacio. Lo rende noto un comunicato della Lega di serie A, in cui si legge che la prova era «finalizzata a dimostrare che il tesserato Rodrigo Sebastian Palacio non ha in alcun modo commesso il fatto da cui è conseguito il provvedimento di espulsione decretato dall’Arbitro». Essa consisteva in un «supporto audiovisivo, che offre piena garanzia tecnica e documentale, si evince chiaramente che il calciatore, nell’episodio de quo, si rivolgeva al compagno di squadra Moretti, che lo aveva rimproverato dopo un errore tecnico nell’area di rigore avversaria». 

Il rifiuto ha però fondamento nell’articolo 35 (paragrafo 1.3) del Codice di giustizia sportiva. L’articolo dispone che «le società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro». Ma ciò è ammesso in una sola eventualità: «In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati». Palacio ha proferito lui stesso l’insulto e non altri giocatori, come si evince dai filmati: quindi non c’è un erroneo scambio di persona da parte dell’arbitro Tagliavento. Dunque, Tosel spiega che nel caso dell’attaccante argentino fa fede il referto arbitrale che, si legge ancora nel comunicato della Lega, «costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attesta che il provvedimento di espulsione fu decretato per la pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al Direttore di gara e, quindi, per una condotta del tutto estranea alle limitate ipotesi di ammissibilità della c.d. “prova televisiva». Di conseguenza Tosel ha respinto la richiesta del Genoa di ammettere il filmato. La società rossoblù potrà comunque ricorrere d’urgenza alla Corte Federale.

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.