Il Coni respinge l’istanza cautelare, Salernitana-Venezia si dovrà giocare

Le squadre scenderanno in campo il prossimo 27 aprile


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Prot. n. 00482/2022

Visto il ricorso iscritto al R.G. n. 25/2022, presentato, in data 15 aprile 2022, dal Venezia F.C. s.r.l. contro La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dalla decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C., assunta con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del giudice sportivo nazionale c/o Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana-Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara; vista l’istanza di sospensione ivi contenuta, finalizzata alla sospensione del C.U. n. 229 del 30 marzo 2022 della L.N.P.A., nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM, è stata riprogrammata per il giorno 27 aprile 2022;

considerata la doppia valutazione conforme della Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. e del Giudice Sportivo Nazionale c/o Lega Nazionale Professionisti Serie A;

ritenuto che, ad un primo esame, il motivo di ricorso per il quale è proposta istanza cautelare potrebbe non superare il vaglio dell’ammissibilità davanti a questo Collegio e, comunque, difetterebbe del requisito del fumus boni iuris, tenuto conto che entrambe le decisioni risultano fondate sull’assenza del numero minimo di calciatori richiesto per la partecipazione alla gara dalla delibera del Consiglio di Lega Serie A n. 126 del 6 gennaio 2022, recante “Regole relative a impatto Covid-19 – Gestione casi di positività e rinvio gare”, limitatamente alla stagione calcistica 2021-2022;

ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione in via d’urgenza del richiesto provvedimento di sospensione della decisione;

PQM (per questi motivi, ndr) impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, rigetta l’istanza cautelare formulata dal ricorrente. Si riserva di indicare la data dell’udienza di discussione. Dispone che il presente decreto sia comunicato dalla segreteria con urgenza alle parti, ancorché non costituite.

Roma, 21 aprile 2022

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Palmieri

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.