Giudice sportivo: assolto Acerbi per insufficienza di prove

Non raggiunto il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa

Acerbi Inter
Francesco Acerbi (foto di Internazionale FC)

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Il giudice sportivo Mastrandrea si è espresso stamane sul presunto caso di razzismo che ha coinvolto Francesco Acerbi e Juan Jesus che aveva lamentato di aver ricevuto gravi insulti di discriminazione razziale durante Inter-Napoli. Dopo il supplemento istruttorio effettuato dalla Procura, il giudice ha assolto il difensore dell’Inter per insufficienza di prove a suo carico. In sostanza, nelle motivazioni della sua sentenza, il magistrato Mastrandrea sostiene che l’insulto razzista non sia stato sentito da nessuno in campo al di fuori di Juan Jesus e che non esistano immagini che possano provarlo: dunque, pur credendo alla buona fede del difensore brasiliano, egli non possiede strumenti sufficienti per poter sanzionare Acerbi.

Di seguito, alcuni capi della sentenza del giudice sportivo:

«Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte,
peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale.

[…] la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità […] deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza.

[…] nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio
confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale.

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata per questi motivi di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)».

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