La Corte federale d’appello ha condannato il Genoa per aver tenuto una «condotta illecita […] in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore Azevedo Junior Hernani». É quanto si legge nel dispositivo del provvedimento emanato in giornata dall’organo di giustizia endofederale che, ribaltando l’iniziale sentenza di primo grado favorevole al Genoa, ha anche provveduto a irrogare la conseguente sanzione: «[…] a corrispondere in favore del Parma l’importo omnicomprensivo di € 700.000,00».
Il contratto di trasferimento di Hernani al Parma «prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato, nella stagione 2022-2023, una gara in campionato di Serie A o Serie B con il Genoa, tale ultima società sarebbe stata obbligata a tesserare a titolo definitivo il calciatore (così trasformandosi la cessione da temporanea a definitiva), a fronte del pagamento, in favore del Parma, della somma fissa di € 3.900.190,00, nonché di ulteriori corrispettivi premiali – collegati a specifici risultati sportivi del Genoa o dello stesso Hernani – previsti dal contratto fino comunque a complessivi € 1.426.870,00, nonché ancora a fronte dell’obbligo di riconoscere il 10% del prezzo di futura vendita ottenuto dal Genoa in caso di successivo trasferimento in favore di un terzo club».
A seguito di ricorso promosso dal calciatore, il il 25 agosto 2022 il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B risolveva il contratto tra Hernani e il Genoa per inadempimento del club: «Era invero accaduto che all’inizio della stagione 2022-2023, quella in effetti rilevante ai fini della eventuale verificazione della condizione dedotta in contratto con il Parma, la società Genoa aveva escluso il calciatore dal partecipare – almeno per il periodo dal 18 luglio 2022 e sino al 28 luglio 2022 – agli allenamenti di prima squadra, addirittura non facendolo partecipare al ritiro precampionato; di qui, allora, il Collegio Arbitrale riteneva violato il disposto dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC FIGC-LNPB con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro». Per l’effetto, Hernani tornava ad essere tesserato dal Parma.
I ducali, però, deducevano che la realizzazione di suddetta condizione – e non già opzione, come invece ha considerato il giudice di prime cure – era stata resa impossibile dal Genoa, in violazione dell’art. 1358 del Codice Civile (violazione della buona fede durante lo stato di pendenza di condizione) e l’art. 103 co. 3 delle Noif, con conseguente diritto di risarcimento del danno subito.
La corte d’appello aggiunge: «Il Genoa aveva certamente diritto, attraverso la volontà dell’allenatore (Blessin, ndr), di determinare se far giocare o meno il calciatore in una delle gare della stagione 2022/2023, ma non poteva annullare integralmente l’elemento di discrezionalità insita nella condizione dedotta in contratto […] È parimenti documentato che un simile esito sia derivato da una esclusione del calciatore dal ritiro precampionato e dagli stessi allenamenti con la prima squadra. Comportamento, questo, in grado di mortificare lo sviluppo professionale del calciatore, rendendo anche improbabile – per non dire impossibile – qualunque chance del calciatore stesso di essere tenuto in considerazione
dall’allenatore. […] Il Genoa non si è adoperato per conservare integre le ragioni dell’altra parte ma ha all’opposto tenuto una condotta impeditiva della condizione. […] Il Genoa ha chiaramente mancato di tenere un comportamento che invece era da essa perfettamente esigibile ed anzi era contrattualmente dovuto: ovvero quello di conservare la validità del rapporto contrattuale tra essa società Genoa e il calciatore offrendo allo stesso la possibilità di esplicare la propria professionalità, eventualmente guadagnandosi un posto in squadra per una delle gare di campionato nella stagione. […] Il Genoa, in realtà, ha consapevolmente rifiutato di adempiere ai propri obblighi con il calciatore».
Sul risarcimento al Parma: «A fronte quindi della difficoltà di determinare in via matematica il danno subìto dalla reclamante (che però deve riconoscersi come certamente sussistente), è ragionevole operare una liquidazione appunto equitativa, come in effetti richiesto (sia pure in via subordinata) dal Parma. La quantificazione del danno liquidabile deve dunque tenere conto dell’evento ingiusto subìto dalla reclamante, senza però perdere di vista il mantenimento in capo al Parma della proprietà del calciatore», poi passato alla Reggina. «Il giudizio equitativo deve portare ad individuare una percentuale dell’utilità intera che la parte danneggiata avrebbe in astratto potuto conseguire. […] La perdita di chance così ricostruita, allora, può equitativamente individuarsi nel caso di specie in una quota pari ad un 10% da calcolarsi sulla somma composta dal solo prezzo fisso di cessione non incassato (3,9 milioni di euro circa), una parte di prezzo teoricamente certo ove la condizione si fosse verificata, più i maggiori costi che il Parma potrà sopportare (2,4 milioni di euro di stipendio lordo indicati dalla reclamante) per la permanenza a proprio carico del calciatore per l’annualità 2023/2024».
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