Federsupporter: obbligo di cessione della Lazio o della Salernitana, blind trust possibile soluzione

L'avvocato Rossetti: «La cessione, cioè, potrebbe essere effettuata ad una persona fisica o giuridica, detta trustee, magari indicata o approvata dalla FIGC, con lo scopo di procedere alla temporanea gestione della società con lo scopo di vendita stessa»


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La FIGC ha fissato nel 25 giugno prossimo la data di scadenza per la cessione in oggetto. Ciò in conseguenza della promozione della Salernitana dalla Serie B alla Serie A. 

Lo statuto e le NOIF della FIGC, infatti, vietano l’iscrizione al medesimo campionato di società di calcio professionistico controllate, direttamente o indirettamente,- dallo stesso soggetto.

E’ opportuno precisare che nel caso di mancata cessione entro il termine stabilito l’iscrizione al campionato sarebbe preclusa a tutte e due le società controllate dallo stesso soggetto.

Ma vediamo come si è giunti ad una situazione del genere.

Con Delibera del 22 giugno 2012 il Consiglio Federale, peraltro, in aperto contrasto con quanto stabilito all’art.7, commi 7 e 8, dello statuto federale prevedeva una moratoria di 6 mesi nell’applicazione dell’art. 16/bis delle NOIF, laddove vietava alle società professioniste, controllate dallo stesso soggetto,di iscriversi ai rispettivi, pur diversi, campionati di pertinenza.

Tale delibera aveva le tipiche caratteristiche di norma ad personam, finalizzata a consentire l’iscrizione ai rispettivi campionati di pertinenza della S. S. Lazio e della Salernitana.

Quest’ultima fallita e, poi, rilevata, quale Salerno Calcio srl dal Comune di Salerno, da parte del Dr. Claudio Lotito, già detentore del controllo della S.S. Lazio spa, nonché Consigliere Federale.

Il Salerno Calcio srl, infatti, dal settore dilettantistico e, quindi, in applicazione dell’art. 16/bis delle NOIF, non avrebbe potuto essere iscritto al campionato cui era stato promosso.

Successivamente, con Deliberazione del 9 luglio 2013, il Consiglio Federale modificava il predetto art. 16/bis con una, ulteriore e più incisiva, norma ad personam, equiparando alla successione mortis causa la promozione dal dilettantismo al professionismo, in quanto”situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato “. (!)

Ecco, dunque, come si è giunti alla situazione attuale che, a causa dell’ulteriore promozione della Salernitana, alias Salerno Calcio srl, alla Serie A, rende incompatibile l’iscrizione di tale Società al campionato di pertinenza della Lazio, in quanto anch’essa controllata dallo stesso soggetto.

Va ricordato che il divieto di controllo diretto e indiretto in capo allo stesso soggetto di società era stato introdotto fin dal 2005 per impedire rapporti intersocietari, potenzialmente idonei a favorire operazioni non trasparenti rappresentate, in particolare, da sottostimati e/o sovrastimati scambi di beni, servizi e personale, alterativi di bilanci e volti ad evadere ed eludere obblighi tributari e previdenziali.

Ma veniamo alla situazione odierna.

Il Dr. Lotito, in base alle norme federali vigenti, non può cedere il controllo o della Lazio o della Salernitana a parenti ed affini entro il quarto grado, ma non può neppure cedere tale controllo a società di cui all’art. 2359 C.C.

Vale a dire: società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria ; società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria; società che sono sotto influenza dominante di un’ altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Aggiungasi che, ai fini del controllo, si computano anche i voti spettanti nell’assemblea ordinaria a società controllate, a società fiduciaria o a persona interposta.

Sono, infine, considerate società collegate quelle sulle quali una altra società esercita una influenza notevole.

Tale si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società è quotata in borsa.

Come si può, quindi, constatare, non appare per nulla facile, oltretutto in uno spazio di tempo estremamente ristretto, effettuare la cessione di una società di calcio professionistico nel rispetto di tutte le condizioni poste dalla normativa federale.

Una possibile soluzione conforme alla suddetta normativa potrebbe essere rappresentata dalla cessione ad un blind trust (fondo cieco).

La cessione, cioè, potrebbe essere effettuata ad una persona fisica o giuridica, detta trustee, magari indicata o approvata dalla FIGC, con lo scopo di procedere alla temporanea gestione della società con lo scopo di vendita stessa.

Importante è che l’atto istitutorio del trust non preveda alcuna clausola e condizione che possa lasciar presumere che il trust sia, in modo fiduciario, del disponente, non verificandosi altrimenti l’effetto segregativo che presuppone l’istituzione del trust.

Sottolineo che la soluzione del blind trust fu adottata dall’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, allorchè divenne Governatore della Banca d’Italia, proprio per evitare qualsiasi possibilità di conflitto di interessi derivante dall’assunzione di tale carica.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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