Federsupporter: il patto Juventus-calciatori un esempio ad una soluzione per tutti

L'avvocato Rossetti: «Su un piano solidaristico, sarebbe anche apprezzabile che tutte le società di calcio di Serie A e di Serie B, e tutti i calciatori, finanziassero mediante rispettive contribuzioni un Fondo che, similmente alla Cassa Integrazione Guadagni, garantisse un reddito minimo»


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Il recente patto intervenuto tra la Juventus ed i propri calciatori, secondo cui non verranno corrisposte le retribuzioni a questi ultimi per il periodo di sospensione dell’attività calcistica, salvo riconsiderare la questione ove le partite non potute giocare in tale periodo fossero successivamente recuperate, costituisce, a mio avviso, la soluzione giuridicamente ed equitativamente, corretta del problema.

Essa, infatti, è conforme, come sostenuto da Federsupporter, a quanto stabilito dall’art. 1464 CC in materia di contratti corrispettivi, laddove, in caso di impossibilità parziale della prestazione di una parte, la controparte che abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. ha diritto ad una corrispondente riduzione della propria prestazione.

Su un piano solidaristico, sarebbe anche apprezzabile che tutte le società di calcio di Serie A e di Serie B, e tutti i calciatori di tali società, finanziassero mediante rispettive contribuzioni un Fondo che, similmente alla Cassa Integrazione Guadagni che opera per altri lavoratori subordinati, garantisse un reddito minimo, non superiore ad una certa soglia, per tutta la durata della sospensione dell’attività, a giocatori a basso reddito ed in particolare militanti in Serie C.

Va, invece, respinta, con forza, l’idea che interventi solidaristici del genere possano essere posti a carico dello Stato o finanziati con contributi pubblici.

Allo stesso modo va respinta l’idea che provvidenze e benefici pubblici a favore delle società di calcio professionistiche possano essere svincolati da rigorosi e cogenti impegni assunti dalle stesse società di progressiva e significativa riduzione di costi e debiti di gestione.

Quanto sopra, con particolare riferimento ad esorbitanti costi di intermediazione per l’acquisizione e la cessione delle prestazioni di calciatori: costi che spesso favoriscono e nascondono “complessi meccanismi simulatori e interpositivi” (cfr. Cassazione Sezione Tributaria, sentenza n. 4937/11 nov. 2009), fenomeni di evasione ed elusione fiscale, creazione di fondi neri, quando non vere e proprie operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza illecita.

Circa, poi, il fatto che alcuni opinionisti hanno evocato l’applicazione dell’art. 1467 CC alla situazione attuale, norma relativa alla risoluzione del contratto ad esecuzione continuata e periodica per eccessiva onerosità, soprattutto a seguito di un evento imprevisto ed imprevedibile, ritengo che tale norma, ben difficilmente, possa trovare applicazione nel caso in esame.

Almeno nella normalità dei casi, infatti, sia la società di calcio, sia i calciatori hanno interesse reciproco alla conservazione e prosecuzione dei contratti.

Le prime, le uniche giuridicamente legittimate, in quanto parti più onerate, a chiedere la risoluzione contrattuale, poiché, in questo caso, perderebbero i propri giocatori ante- tempus ed a parametri zero.

I secondi, difficilmente legittimati a chiedere la risoluzione, in quanto parti meno onerate, poiché perderebbero le retribuzioni relative al periodo residuo di durata del loro contratto.

Il ricorso all’art. 1467 CC potrebbe essere, a mio parere, solo nell’interesse di qualche società che volesse liberarsi delle prestazioni di calciatori con elevato costo e con prestazioni ritenute inadeguate e insoddisfacenti.

Resterebbe, però, comunque, il fatto anche in questo caso che il calciatore potrebbe paralizzare la risoluzione del contratto da parte della società, offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali, così come espressamente previsto dall’art., 1467 CC.

Ribadisco, infine che la risoluzione del contratto andrebbe chiesta al Giudice ordinario, nella specie al Giudice del lavoro, così come sarebbe di competenza dello stesso Giudice qualsiasi controversia patrimoniale tra società di calcio e calciatori.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter

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