Federsupporter – Diritti audiovisivi sportivi: e i diritti dei tifosi?

L'avvocato Rossetti spiega: «L'aggiudicazione potrebbe essere considerata legittima, a patto che Dazn garantisca la possibilità di fruire del servizio anche senza necessità di connessione internet»

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Faccio seguito all’articolo del 26 marzo scorso (DAZN e Diritti TV, su www.federsupporter.it), per ulteriori approfondimenti sull’argomento. 

La normativa vigente ,D.L. 9/2008 (meglio noto come” Legge Melandri“) e successive integrazioni e modificazioni, si occupa e preoccupa soltanto di prevedere e tutelare i diritti di chi vende diritti audiovisivi sportivi e di chi li compra.

I diritti dei destinatari finali di tale commercializzazione, vale a dire gli sportivi consumatori, vengono, invece, totalmente ignorati e tenuti in nessuna considerazione.

La Costituzione (Art. 21) prevede e garantisce la libertà di informazione, quale diritto fondamentale che attiene sia al diritto attivo di informazione, sia a quello passivo di essere informati.

Ne deriva che l’esercizio del diritto attivo di informare implica la pluralità delle fonti di informazione e l’esercizio del diritto passivo di essere informati, l’accesso da parte del pubblico senza discriminazioni e/o limitazioni alle suddette fonti.

Pertanto, la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non può prescindere dall’osservanza di quei diritti.

Osservanza che impone all’aggiudicatario in esclusiva dei diritti stessi di garantire, ovunque e a tutti, la possibilità di assistere agli eventi sportivi oggetto dell’aggiudicazione.

Ciò mediante qualsivoglia mezzo audiovisivo.

Poiché, infatti, l’evento sportivo, specie calcistico, riveste un interesse pubblico e si svolge in un luogo aperto al pubblico, anche la sua trasmissione audiovisiva riveste tale interesse e deve essere consentita, ovunque e a tutto il pubblico, che, pagando il prezzo per assistervi, desidera farlo.

Illuminante a questo proposito è la Delibera del 20.03.2019 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con la quale veniva sanzionata Dazn, ai sensi del Codice del Consumo, per pubblicità ingannevole, avendo dato ad intendere ai consumatori, con il claim “quando vuoi, dove vuoi” che i contenuti del servizio di streaming Dazn potevano essere visionati dovunque e in qualsiasi momento.

La stessa Dazn aveva dovuto riconoscere che il servizio aveva comportato problemi effettivi di funzionamento, sia parziali che totali, “ingenerando, pertanto, un diffuso malcontento negli utenti per la scarsa qualità della trasmissione e degli eventi sportivi” (pag. 13) ma, quel che è ancor più rilevante ai fini di quanto dirò poi è che Dazn o, per meglio dire, Perform Investment Ltd (ora Dazn Media Channels Ltd),con sede legale nel Regno Unito, nonché Perform Media Service srl (ora Dazn Media Services Srl), con sede legale a Milano, nelle argomentazioni difensive dinanzi alla AGCM, ha attribuito il disservizio ai “limiti strutturali della rete a banda larga italiana, problematica peraltro riconosciuta dallo stesso Governo italiano” (pag. 9).

Problematica che ha “inciso significativamente sulla operatività di Dazn in Italia” (pag. 10).

Problematica che non può dirsi affatto risolta, né oggi né, con ogni probabilità, nei prossimi anni in cui Dazn si è resa recentemente aggiudicataria di gran parte dei diritti audiovisivi televisivi.

Non può, dunque, a mio avviso, alla luce di tutto quanto precede, considerarsi legittima l’aggiudicazione dei predetti diritti, poiché il soggetto aggiudicatario non è in grado di garantire il servizio ovunque, in qualsiasi momento e a tutti.

Condizione che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, della vigente normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi, deve ritenersi implicita.

Ciò in ossequio all’art. 21 della Costituzione che garantisce ovunque, in qualsiasi momento e a tutti, l’accesso ad eventi di interesse pubblico e che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sottolineo, altresì, che il prodotto venduto deve essere conforme al contratto di vendita e, in particolare, allo standard qualitativo ragionevolmente atteso dal Consumatore per quella tipologia di prodotto.

Ritengo, infine, che l’aggiudicazione potrebbe essere considerata legittima, a patto che Dazn garantisca la possibilità di fruire del servizio anche senza necessità di connessione internet, mediante o l’acquisizione della disponibilità di una piattaforma televisiva digitale terrestre o satellitare o mediante accordi con detentori di tali piattaforme.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter

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