Giudice sportivo: solo 40mila euro di multa alla Salernitana per il lancio di oggetti «senza colpire nessuno»

Il club campano se la cava solo con un'ammenda anche per la pietra che ha sfiorato Retegui. 2mila euro al Genoa per lancio di petardi: un turno di stop per Badelj e Frendrup. Una giornata a porte chiuse all'Udinese per i cori razzisti a Maignan del Milan

Retegui colpito a Salerno (immagini da Ignoranza Genoana)

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La Salernitana se l’è cavata con poco: soltanto una multa di 40mila euro (con diffida del campo) per il lancio di oggetti in campo dopo il gol di Retegui. Si legge nel comunicato stampa della Lega serie A che il provvedimento è stato preso «per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive». Dunque, il lancio della pietra che ha sfiorato Retegui dopo il gol è meritevole soltanto di un’ammenda. Il club granata è stato sanzionato con ulteriori 10mila euro «per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose».

Il giudice sportivo ha sanzionato il Genoa con 2mila euro «per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo» si legge ancora nella nota della Lega di A. Squalificati per una giornata Badelj e Frendrup: salteranno la partita di domenica contro il Lecce.

Invece, l’Udinese giocherà la gara col Monza. Il club friulano è stato sanzionato con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse a causa dei cori razzisti contro il portiere Maignan del Milan. Ecco quanto disposto dal giudice sportivo, riportato nella nota di Lega: «Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effet-tuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interru-zione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;
Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);
Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e fi-nanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS);
Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’in-dividuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse»

Per quanto riguarda gli altri squalificati, una giornata a Paredes della Roma. Multe anche alla Juventus (8mila euro) e Lecce (5mila).

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