Federsupporter: dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni quali conseguenze?

Le osservazioni dell'avvocato Massimo Rossetti


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La Lega Calcio Serie A continua a contrapporsi all’Organo istituzionale del quale dovrebbe riconoscere la funzione primaria di responsabile tutela del settore.

L’ultimo atto, o meglio, come amaramente ha commentato il Presidente del CONI, Malagò, ( “ci rammarica perché non c’è ancora un punto finale alla vicenda”), l’ultimo aspro contrasto con la FIGC è su un tema, marginale, il “quando” deve essere misurato l’indice di liquidità.

Un aspetto, credo, secondario di un problema che dovrebbe, invece, essere riconosciuto essenziale da tutti i club quale l’equilibrio economico e finanziario alla base della stabilità di un sistema che tale non è, ormai, da anni.

Nella Nota che segue, l’Avv. Rossetti analizza il Comunicato del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Alfredo Parisi – Presidente Federsupporter

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport (CGS) del CONI: quali conseguenze?

Con Comunicato Ufficiale del 13 giugno scorso, il CGS ha dato notizia del dispositivo della sentenza che, in esito al ricorso della Lega Calcio di Serie A, si è occupato dell’indice di liquidità.

Il dispositivo precisa che la misurazione del suddetto indice, ai fini dell’iscrizione delle società professionistiche al campionato, non può essere effettuato prima del 30 giugno, data di chiusura dell’esercizio per le società calcistiche.

Ciò premesso e in attesa di conoscere e commentare, quando saranno pubblicate, le motivazioni della sentenza, nel frattempo, essa, nell’immediatezza, pone alcuni interrogativi.

Va detto, innanzitutto, che il CGS , almeno da quanto si evince dal dispositivo ( cfr. in calce alla presente Nota), non mette in discussione il requisito dell’indice di liquidità quale condizione essenziale per l’iscrizione ai campionati.

Quello che è ritenuto illegittimo è il fatto che la misurazione dell’indice, ai fini di cui sopra, possa essere effettuata prima del 30 giugno.

Ma, comunque, se il rispetto dell’indice resta come condizione per iscriversi al campionato e se la verifica del rispetto di tale indice va effettuata non prima del 30 giugno, si danno, a mio avviso, le possibilità che seguono:

a) O la data per la verifica dell’iscrizione ai campionati viene spostata a dopo il 30 giugno;

b) O l’iscrizione, avvenuta prima, deve essere considerata provvisoria, fatta salva la successiva verifica del rispetto dell’indice alla data del 30 giugno.

Occorre al riguardo tenere presente che alla FIGC compete, statutariamente, la determinazione dei requisiti e dei criteri di iscrizione ai campionati e il dovere di sottoporre le società alla verifica dell’equilibrio finanziario delle stesse, onde garantire il regolare svolgimento del campionato.

Funzione e compiti che non possono essere vanificati e resi inutili dalla sentenza in oggetto.

Ribadisco, come già fatto in precedenti scritti, che l’indice di liquidità misura la capacità delle società di fare fronte ai propri impegni finanziari a breve termine ( cioè nei 12 mesi).

Ciò allo scopo di prevenire stati di insolvenza, presupposto oggettivo del fallimento.

Stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esterni atti a dimostrare che non si è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ricordo, inoltre, che il Dr. Lamberto Cardia, all’epoca Presidente della CONSOB, tra le considerazioni svolte il 23 luglio 2004 dinanzi alla VII Commissione permanente della Camera di presentazione del documento conclusivo di una indagine conoscitiva sul calcio professionistico, aveva affermato quanto segue :

“Considerato che i bilanci di esercizio delle società di calcio chiudono al 30 giugno si conclude l’esigenza ravvisata dalla Commissione di rendere più stringente la periodicità dei controlli dei competenti organismi sportivi sull’iscrivibilità dei club alle competizioni sportive anticipandole il più possibile…. La FIGC, in caso di violazione delle norme federali in materia economico finanziaria , ha il potere di assumere, su proposta della CO.VI.SOC. provvedimenti anche di natura sanzionatoria nei confronti delle società di calcio professionistiche….. Nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva, la Commissione, al fine di restituire credibilità al sistema, propone di assegnare i controlli di ultimo livello ad una Autorità indipendente ed esterna agli ordinari circuiti decisionali,alla quale potrebbe essere attribuito il compito, oggi della CO.VI.SOC. e della CO.A.VI.SOC. di segnalare alla Federazione le situazioni irregolari ed i provvedimenti da adottare”

Ricordo, infine, che la decisione del CGS, integrando un provvedimento di natura amministrativa, può essere impugnata dalla FIGC dinanzi al TAR del Lazio, funzionalmente competente in materia.

Quanto sopra anche ricorrendo alla tutela cautelare, ante causam, esperibile prima ancora che il ricorso sia notificato, sussistendo i presupposti, sia del periculum in mora, sia del fumus boni juris, e di eccezionale gravità ed urgenza di provvedere.

Istanza che, se accolta, comporta l’immediata sospensione del provvedimento impugnato, mediante decreto monocratico del Presidente del TAR del Lazio, in attesa del giudizio di merito.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile area legale Federsupporter

P.S. Dopo la redazione della presente analisi, si è appreso che la FIGC ha impugnato la sentenza in oggetto davanti al TAR del Lazio.

Circa un rilievo mosso dalla Lega Calcio Serie A all’impugnazione, rilevo che la conoscenza del contenuto del dispositivo della sentenza stessa, senza che se ne conoscano ancora le motivazioni, è sufficiente ai fini della sua impugnabilità.

Il ricorrente ( nella fattispecie la Lega Calcio Serie A), una volta conosciute le motivazioni, potrà sempre apporre, successivamente, motivi aggiuntivi al proprio ricorso.

N.B. Stralcio decisione CGS ( Comunicato depositato il 13 giugno 2022): “ …annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”

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