Codice di Giustizia Sportiva Figc: le tre proposte innovative di Federsupporter

Federsupporter, in un suo studio pubblicato oggi (allegato in calce) sul proprio sito www.federsupporter.it, ha lanciato tre proposte alle istituzioni calcistiche per modificare il Codice di Giustizia Sportiva. In sintesi esse sono: 1.    Maggiori garanzie per la difesa ai fini della formazione della prova nel procedimento sportivo. Senza intaccare la necessità della rapidità del processo, […]


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Federsupporter, in un suo studio pubblicato oggi (allegato in calce) sul proprio sito www.federsupporter.it, ha lanciato tre proposte alle istituzioni calcistiche per modificare il Codice di Giustizia Sportiva. In sintesi esse sono:

1.    Maggiori garanzie per la difesa ai fini della formazione della prova nel procedimento sportivo.

Senza intaccare la necessità della rapidità del processo, potrebbero essere mutuati dall’ordinamento penale l’istituto e la disciplina delle “ Investigazioni difensive” che, in quell’ordinamento, perseguono lo scopo di garantire una effettiva parità tra accusa e difesa.

Più precisamente, potrebbe essere consentito alla difesa, anche nel procedimento sportivo, in particolare con riferimento alle fattispecie di illecito e di omessa denuncia dello stesso, di avere colloqui con persone utili all’attività investigativa, onde ricevere dichiarazioni e assumere informazioni

2.    Giudizio abbreviato al posto del patteggiamento

Oltre al patteggiamento, potrebbe trovare ingresso nel procedimento sportivo il ricorso al giudizio abbreviato, presupponendosi, come più sopra esposto, l’introduzione in tale ordinamento dell’istituto delle indagini difensive e della possibilità, quindi, di formazione della prova, non solo sulla base delle indagini e del relativo fascicolo dell’accusa, ma anche sulla base delle indagini svolte dalla difesa e del relativo fascicolo. Come per il rito penale, i benefici di una riduzione secca di pena pari ad 1/3 potrebbero essere riconosciute all’incolpato di illecito sportivo o di omessa denuncia dello stesso che, rinunciando al deposito ed all’utilizzo del fascicolo difensivo, chiedesse l’applicazione di tale giudizio.

3.    Responsabilità oggettiva

Le società e gli enti associativi responsabili amministrativamente ex decr. Lgs n.231/2001 per reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori possono esimersi da tale responsabilità, offrendo la prova liberatoria di aver adottato ed effettivamente ed efficacemente attuato un modello organizzativo volto a prevenire la commissione di tali reati. Dunque l’adozione di detto modello deve essere configurata nel Codice di Giustizia Sportivo come esimente, per le stesse società, da responsabilità oggettiva conseguente alle suddette violazioni commesse da propri tesserati.

Roma 11 settembre 2012

Proposta di ipotesi di modifiche ed integrazioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

In occasione dei recenti procedimenti sportivi, da più parti, da ultimo, dallo stesso Presidente della FIGC, Dr. Abete, si è manifestata l’esigenza, ed è stato avanzato l’invito, di formulare proposte di modifiche e integrazioni dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva ( CGS).

Ciò premesso, Federsupporter, che, fra i suoi scopi statutari, oltre a quello della rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi dei sostenitori, ha anche quello di contribuire, con proprie proposte, all’ammodernamento ed al miglioramento del vigente ordinamento sportivo, in accoglimento della suddetta esigenza e nel raccogliere volentieri il suddetto invito, con il presente documento, formula le ipotesi di modifiche ed integrazioni che seguono.

1.    Maggiori garanzie per la difesa ai fini della formazione della prova nel procedimento sportivo.

Come è noto, attualmente il procedimento sportivo è di tipo prevalentemente inquisitorio, soprattutto per ragioni di contenimento dei tempi di svolgimento e conclusione di tale procedimento.

Ciò comporta che la prova non si forma in sede dibattimentale, scaturendo dal confronto e dal contraddittorio, su di un piede di pressoché sostanziale parità, tra accusa e difesa.

Il procedimento ed il giudizio si svolgono e si concludono, se non esclusivamente, però in larga e prevalente misura, sulla base degli elementi raccolti dall’accusa e che formano l’atto di deferimento.

Tale asimmetria rileva, soprattutto per quanto riguarda il procedimento ed il processo per illecito sportivo e per omessa denuncia di quest’ultimo, che vedono spesso, come elementi principali per l’accusa, le dichiarazioni di accusatori; dichiarazioni la cui veridicità ed attendibilità, onde essere sottoposte ad un rigoroso vaglio, richiederebbero, come avviene nel processo penale, la possibilità per la difesa di controinterrogare i suddetti accusatori ( così detta “cross examination” ).

Tale possibilità, però, mal si concilia con la necessaria brevità dei tempi di svolgimento e di conclusione del processo sportivo che, diversamente, si trasformerebbe in un inutile e, dal punto di vista sportivo, assolutamente inefficace doppione di quello penale.

Peraltro, senza intaccare la suddetta necessità, potrebbero essere mutuati dall’ordinamento penale l’istituto e la disciplina delle “ Investigazioni difensive” che, in quell’ordinamento, perseguono lo scopo di garantire una effettiva parità tra accusa e difesa.

Più precisamente, potrebbe essere consentito alla difesa, anche nel procedimento sportivo, in particolare con riferimento alle fattispecie di illecito e di omessa denuncia dello stesso, di avere colloqui con persone utili all’attività investigativa, onde ricevere dichiarazioni e assumere informazioni.

Quanto sopra anche mediante investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici.

Gli atti costituenti la suddetta attività investigativa, che potrebbe essere svolta anche prima del formale deferimento, confluirebbero nel “ Fascicolo del difensore” che verrebbe depositato nel processo insieme con quello della Procura Federale.

Potrebbe, inoltre, essere estesa al nominato Procuratore la disposizione penalistica ( art. 358 C.P.P.) che prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero di presentare nel giudizio anche gli elementi a favore dell’imputato.

Potrebbe, altresì, stabilirsi che gli Organi giudicanti sportivi abbiano la possibilità di disporre eccezionalmente, su richiesta della difesa, il controinterrogatorio da parte della stessa di qualcuno degli accusatori, a cura e spese della difesa stessa, magari mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza come la televisione, senza, però, che ciò possa comportare una significativa dilatazione dei tempi del processo.

2.    Giudizio abbreviato al posto del patteggiamento.

Il vigente CGS ( art. 23) prevede l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ( così detto “patteggiamento”).

Tale possibilità è esclusa solo se vi è aggravamento delle sanzioni nei casi di recidiva o di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito ( art.7, comma 6, CGS).

Poiché, però, circostanze aggravanti e attenuanti possono essere valutate in concorso tra loro ( art. 16, comma 1, CGS) e poiché, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva, le sanzioni, su proposta della Procura federale, possono essere ridotte ( art. 24 CGS) e, ancora, considerato che , in conformità a criteri penalistici, concorrendo più aggravanti e più attenuanti, per ogni aumento o diminuzione di pena, si opera sulla quantità di quest’ultima risultante dall’aumento o diminuzione precedente, si ha che, in pratica, il ricorso al patteggiamento finisce per essere quasi sempre possibile.

Ed è quello che si è verificato negli ultimi processi sportivi per illecito e per omessa denuncia di quest’ultimo che sono sfociati, per lo più, in patteggiamenti con forti sconti di pena che, di certo, non hanno giovato e non giovano alla dissuasività e deterrenza delle sanzioni previste relativamente alle suddette fattispecie.

Si consideri, inoltre, che l’illecito e l’omessa denuncia dello stesso costituiscono le massime e più gravi violazioni dei doveri e degli obblighi previsti dall’ordinamento sportivo.

Esse, cioè, alla luce della diversità dei valori e dei beni tutelati dall’ordinamento penale e da quello sportivo, rivestono in quest’ultimo gravità analoga a quella che, nel primo ordinamento, può rivestire l’omicidio volontario per il quale, così come per altri delitti particolarmente gravi, il patteggiamento è escluso.

Appare, pertanto, non coerente con la gravità rivestita nell’ordinamento sportivo dall’illecito e dall’omessa denuncia di quest’ultimo il fatto che, per dette violazioni, il patteggiamento non sia assolutamente e radicalmente escluso.

Viceversa, potrebbe trovare ingresso nel procedimento sportivo il ricorso al giudizio abbreviato, presupponendosi, come più sopra esposto, l’introduzione in tale ordinamento dell’istituto delle indagini difensive e della possibilità, quindi, di formazione della prova, non solo sulla base delle indagini e del relativo fascicolo dell’accusa, ma anche sulla base delle indagini svolte dalla difesa e del relativo fascicolo.

Poiché nell’ordinamento penale l’unilaterale facoltà riconosciuta all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato comporta, da un lato, che il processo si svolga mediante l’utilizzo a fini probatori solamente degli atti contenuti nel fascicolo dell’accusa e, dall’altro, che, per tale scelta, l’imputato, in caso di condanna, benefici di una riduzione secca di pena pari ad 1/3 ( il giudizio abbreviato è, infatti, un rito premiale), la medesima facoltà e la medesima riduzione potrebbero essere riconosciute all’incolpato di illecito sportivo o di omessa denuncia dello stesso che, rinunciando al deposito ed all’utilizzo del fascicolo difensivo, chiedesse l’applicazione di tale giudizio.

E’ evidente che, in base ad una valutazione di convenienza, è molto probabile che l’incolpato possa scegliere il suddetto giudizio, qualora, alla luce dell’atto di deferimento e dei risultati delle indagini difensive svolte, appaia alquanto probabile che il processo possa concludersi con la condanna.

3.    Responsabilità oggettiva.

L’ordinamento sportivo, come è noto, prevede che le violazioni commesse dai tesserati ricadano sulle società di appartenenza.

E’, questa, una tipica fattispecie di responsabilità oggettiva, da sempre considerata uno dei caposaldi del suddetto ordinamento.

La responsabilità oggettiva consiste nel fatto che un soggetto risponde dell’operato di un altro soggetto, senza poter fornire alcuna prova liberatoria di tale responsabilità.

Ma, a parte, pur legittimi, dubbi di costituzionalità di questo tipo di responsabilità nell’ambito di un procedimento, quale quello disciplinare sportivo, avente la stessa natura di un procedimento amministrativo per l’accertamento di illeciti di natura, per l’appunto, amministrativa, in quanto entrambi comportanti una sanzione ( le conseguenze dell’illecito amministrativo, sotto il profilo dell’esclusione di responsabilità oggettiva, non divergono da quelle dell’illecito penale), l’obbligo recentemente sancito ( Deliberazione del 27 aprile 2012 del Consiglio Federale) di rendere operativo, dal 1 luglio 2012, per le società di calcio il modello organizzativo di cui al decreto legislativo 231/ 2001, non può non portare ad una logica e ineludibile conclusione.

Si tenga presente che le società e gli enti associativi responsabili amministrativamente ex decr. Lgs n.231/2001 per reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori possono esimersi da tale responsabilità, offrendo la prova liberatoria di aver adottato ed effettivamente ed efficacemente attuato un modello organizzativo volto a prevenire la commissione di tali reati.

Si tenga, altresì, presente che, nell’ordinamento generale, il reato di frode sportiva, evidentemente non ritenuto di particolare gravità dal punto di vista dei valori e dei beni tutelati dal predetto ordinamento, non è , allo stato, compreso tra quelli fonte di responsabilità amministrativa ex decr. Lgs n.231/2001.

Ma, se, come ormai deve darsi per scontato, l’estensione obbligatoria alle società di calcio del predetto modello, validato dalla FIGC, deve riferirsi anche alla prevenzione dell’illecito sportivo e della omessa denuncia di quest’ultimo, che, è bene ribadirlo, costituiscono le massime e più gravi violazioni del suddetto ordinamento, se ne deve conseguenzialmente desumere che tale adozione debba essere configurata nel CGS come esimente, per le stesse società, da responsabilità oggettiva conseguente alle suddette violazioni commesse da propri tesserati.

Ciò, infatti, è espressamente previsto dalla normativa generale richiamata ( decr. Lgs n.231/2001) e, peraltro, già oggi, limitatamente ai comportamenti dei propri sostenitori, il CGS ( art. 13 ) prevede che le società non rispondono di tali comportamenti ove discriminatori ( art. 11) od ove violenti ( art.12), se : esse hanno adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire tali comportamenti ; se hanno cooperato concretamente con le Forze dell’ordine ed altre Autorità competenti; se, al momento dei fatti, hanno immediatamente agito per farli cessare; se non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza.

Non si vede, dunque, perché, una volta obbligatoriamente adottato il modello organizzativo di cui al decr. Lgs n. 231/2001, una volta verificato che sull’osservanza e sulla effettiva attuazione di tale modello la società abbia vigilato e, ancora, una volta verificato che colui il quale ha commesso la violazione ha eluso fraudolentemente il modello stesso e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo di controllo, la società non possa – debba- essere esentata da responsabilità oggettiva .

Avv. Massimo Rossetti

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