Federsupporter: «I tecnici squalificati non possono allenare durante la settimana»

  Con riferimento alle decisioni degli Organi della giustizia sportiva di quest’ultimo periodo si è posto il problema dell’esecuzione delle sanzioni da tali Organi irrogate, con particolare riguardo alle squalifiche di tesserati delle società di calcio. Più precisamente, ci si è interrogati e ci si interroga su che cosa, nel periodo di squalifica, detti tesserati […]


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Con riferimento alle decisioni degli Organi della giustizia sportiva di quest’ultimo periodo si è posto il problema dell’esecuzione delle sanzioni da tali Organi irrogate, con particolare riguardo alle squalifiche di tesserati delle società di calcio.

Più precisamente, ci si è interrogati e ci si interroga su che cosa, nel periodo di squalifica, detti tesserati possono o non possono fare. A questo proposito, si deve tenere presente, innanzi tutto, che è principio generale e fondamentale della giustizia sportiva quello di afflittività delle sanzioni.

Tale principio viene espressamente richiamato in più occasioni e, in specie, per quello che qui interessa, dall’art. 19 ( “Sanzioni a carico di dirigenti, soci, e tesserati delle società”), comma 1, lettera f, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC.

Laddove, nell’elencare la tipologia di sanzioni applicabili ai predetti soggetti in caso di violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, si stabilisce, oltre al principio di commisurazione della pena alla natura e gravità dei fatti commessi, il principio, per l’appunto, di afflittività delle sanzioni medesime.

E’, pertanto, alla luce di quest’ultimo principio che la disciplina dell’esecuzione delle sanzioni, di cui all’art. 22 del CGS, deve essere interpretata ed applicata. Sempre per quello che qui interessa, qualche dubbio interpretativo ed applicativo si pone in ordine alle disposizioni di detto articolo che specificamente concernono le squalifiche di calciatori e allenatori.

Relativamente ai calciatori, il comma 3 del citato art. 22 prevede che al calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, oltre a non poter giocare nelle gare ufficiali, è precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione delle partite per le quali la squalifica deve essere scontata.

Relativamente agli allenatori, il successivo comma 7 prevede che non possono svolgere per tutta la durata della squalifica “ alcuna attività inerente alla disputa delle gare” , aggiungendo che “ in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi”.

Ciò premesso, per quanto riguarda i calciatori, è stato finora pacificamente ammesso che, in caso di squalifica, possono continuare ad allenarsi con la squadra.

Considerato che l’attività e la prestazione principale del calciatore consistono nel giuocare, cui l’allenamento costituisce un’attività finalisticamente deputata, può, a mio avviso, ritenersi che la partecipazione agli allenamenti con la squadra non vulneri, sostanzialmente, il principio di afflittività della sanzione.

E’ evidente, peraltro, che, però, bisogna- bisognerebbe- tenere conto della natura della squalifica e dell’entità della stessa.

Non si può, infatti, logicamente ed equitativamente, mettere sullo stesso piano una squalifica di giuoco di lieve entità con una squalifica per illecito sportivo o per omessa denuncia di quest’ultimo o per patteggiamento derivante da un deferimento per le suddette infrazioni : vale a dire per le massime e più gravi infrazioni considerate dall’ordinamento sportivo.

E’ ben vero che l’art. 22 del CGS non fa distinzioni tra squalifica e squalifica, ma, a tale lacuna, potrebbe supplire quanto previsto dall’art. 16, comma 3, che dà la facoltà agli Organi della giustizia sportiva di imporre, in aggiunta alle sanzioni disciplinari, “ prescrizioni dirette a garantire l’esecuzione delle sanzioni stesse”.

Nel caso di illecito sportivo o di omessa denuncia dello stesso o di accordo tra le parti per una pena conseguente a detti capi di incolpazione, i suddetti Organi, al fine di garantire che l’esecuzione delle sanzioni avvenga nel pieno e sostanziale rispetto del principio di afflittività di queste ultime, anche in relazione alla natura e gravità dei fatti commessi, potrebbero aggiungere la prescrizione del divieto di partecipare agli allenamenti con la squadra.

Non solo, ma tale prescrizione potrebbe essere conforme anche a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 22 che consente agli Organi in questione di adottare, in aggiunta alle sanzioni disciplinari, “ prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi”.

Valori che, come noto, si estrinsecano nei doveri di lealtà, probità e correttezza: doveri che, prima di essere giuridici, hanno natura etico-morale.

Relativamente agli allenatori, la questione a me sembra di più facile soluzione.

La chiave di lettura, in questo caso, è rappresentata dalla locuzione “ alcuna attività inerente alla disputa delle gare “, di cui al già citato art. 22, comma 7, prima parte, del CGS.

Il tenore e il significato letterali di tale locuzione sono, a mio avviso, assolutamente chiari e sono resi ancor più chiari, ove pure ve ne fosse bisogno, da quel “ in particolare, sono loro preclusi …..” che apre la seconda parte del comma.

Lo svolgimento e la direzione degli allenamenti non possono, infatti, non “inerire “ ( il significato di inerire è di essere connessi, riferirsi)  alla disputa delle gare, poiché gli allenamenti, non solo ineriscono a tale disputa, ma, ancor più, sono essenziali ai fini della stessa.

D’altra parte, non può dubitarsi che l’attività  e la prestazione principali dell’allenatore consistono proprio, ed è persino tautologico dirlo, nell’allenare e non vedo, quindi, come potrebbe essere considerata sostanzialmente afflittiva la squalifica di un allenatore che gli consentisse di allenare normalmente e liberamente la squadra.

Ma ciò che è assolutamente decisivo è proprio quel “ in particolare” che segue immediatamente il divieto di svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare.

E’ chiaro, infatti, che i divieti specifici  che seguono quello più ampio e generale che li precede   altro non sono se non una specificazione più dettagliata del primo, non certamente una limitazione dell’ampiezza e portata dello stesso.

Cioè, per usare una terminologia tecnico-giuridica, il divieto di cui alla prima parte del comma 7 sta ai divieti di cui alla seconda parte in un rapporto di genus a species ( il genere abbraccia le specie).

Se così non fosse e se, per davvero, le uniche attività proibite all’allenatore squalificato fossero la direzione con ogni mezzo della squadra in occasione di gare, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi,  non avrebbe alcun senso l’aver posto il divieto ampio e generale che precede questi ultimi.

Non avrebbe, inoltre, alcun senso quel “ in particolare” che precede l’elencazione dei susseguenti divieti , qualora solo tali divieti, e non altri, fossero applicabili.

Ne discende che, secondo una, almeno a mio parere, esatta e corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 22, comma 7, del CGS, all’allenatore squalificato, per di più per illecito sportivo o per omessa denuncia di quest’ultimo, non può essere preclusa soltanto la direzione della squadra in occasione di gare, l’assistenza in campo alla squadra stessa, l’accesso al recinto di giuoco e negli spogliatoi, bensì, principalmente e prima di tutte, lo svolgimento e la direzione degli allenamenti, rientrando tali attività in tutte quelle, nessuna esclusa, inerenti alla disputa delle partite.

D’altronde, in caso contrario, la dissuasività e la deterrenza nei confronti degli allenatori di calcio, costituite dalla effettiva afflittività di sanzioni quali la squalifica, risulterebbero assolutamente scarse se non inesistenti, qualora il tutto si riducesse esclusivamente alla non presenza in campo e negli spogliatoi durante le gare, posto che l’attuazione in concreto del divieto di direzione, con ogni mezzo, della squadra, in occasione delle partite, è , in realtà, del tutto aleatoria, per non dire pressoché impossibile, tenuto conto delle soluzioni oggi offerte dalle moderne tecnologie .

Per finire, è opportuno ricordare, considerate le fattispecie in esame, che i principi della giustizia sportiva stabiliti dal CONI prevedono, tra gli altri, quello della “ decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo” .

Avv. Massimo Rossetti, Responsabile Area Giuridico-Legale Federsupporter

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