Vicenda marchi Pergocrema e Pergolettese: il presidente Lega Pro Macalli inibito per sei mesi

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, ha sanzionato con 6 mesi di inibizione il presidente della Lega Pro Mario Macalli in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale lo scorso 9 marzo. Macalli doveva rispondere davanti ai giudici sportivi di due violazioni dell’articolo 1 del Codice di giustizia sportiva, […]


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, ha sanzionato con 6 mesi di inibizione il presidente della Lega Pro Mario Macalli in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale lo scorso 9 marzo.

Macalli doveva rispondere davanti ai giudici sportivi di due violazioni dell’articolo 1 del Codice di giustizia sportiva, riguardante i doveri di lealtà, correttezza e probità. Ecco un estratto del comunicato ufficiale.

violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte:

– nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932;

– nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a

Crema;

– nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente;

– il Macalli con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale ~Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in

conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive

rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati;

2) violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il MACALLI medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della LegaPro, bloccava il bonifico della somma di euro 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932

quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012.

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.