Federsupporter: Parma, l’esercizio provvisorio è stabilito dal comitato dei creditori e dal tribunale

Con le mie note del 6 marzo scorso ho evidenziato l’esigenza, relativamente al Caso Parma, di evitare salvataggi improvvisati e contrari alla legge. In particolare, nelle suddette note evidenziavo come non fosse, almeno legittimamente, possibile, ai fini di un’erogazione decisa dalla Lega Calcio di Serie A, pari a 5 milioni di euro, a favore di […]


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Con le mie note del 6 marzo scorso ho evidenziato l’esigenza, relativamente al Caso Parma, di

evitare salvataggi improvvisati e contrari alla legge.

In particolare, nelle suddette note evidenziavo come non fosse, almeno legittimamente, possibile, ai fini di un’erogazione decisa dalla Lega Calcio di Serie A, pari a 5 milioni di euro, a favore di un eventuale esercizio provvisorio concesso a seguito della declaratoria di fallimento del Parma Calcio spa, attingere tale somma dalla “Fondazione per la Mutualità Generale negli Sport Professionistici a Squadre”.

Quanto sopra perché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (cosiddetta Legge Meandri), le finalità della Fondazione consistono, in maniera tassativa ed esclusiva, nello: sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche; sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi; finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a

sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

Ciò premesso e considerato, nel momento in cui scrivo, non essendo ancora in grado di disporre del testo della delibera della Lega Calcio di Serie A con la quale è stata disposta la predetta erogazione di 5 milioni di euro, non è dato capire, allo stato, dagli organi di informazione l’esatta provenienza delle risorse necessarie all’erogazione stessa.

Si parla genericamente, a proposito di tale provenienza, di un “Fondo multe”, alimentato mediante le sanzioni pecuniarie a carico delle società di Serie A e neppure è chiaro se si tratti di una erogazione a fondo perduto o di un prestito.

Peraltro, non essendo reso pubblico lo Statuto della sunnominata Fondazione, non è possibile, almeno a chi scrive, stabilire con certezza se il cosiddetto “Fondo multe” sia allocato nell’ambito di tale Fondazione o se, invece, esso sia allocato nell’ambito della Lega Calcio di Serie A.

In quest’ultima ipotesi, si tratta di esaminare se il prelievo dell’erogazione decisa dalla predetta Lega, destinata al finanziamento, fino al termine del corrente Campionato di Serie A, dell’eventuale esercizio provvisorio a seguito dell’eventuale fallimento del Parma Calcio spa, sia conforme alle norme statutarie e regolamentari della FIGC e della Lega Calcio di Serie A, nonché alle finalità del suddetto “Fondo” stabilite dalla stessa Lega.

Per quanto riguarda la FIGC, all’art. 3 dello Statuto “Funzioni e obiettivi della FIGC”, il comma 1, lettera j, fra tali funzioni e obiettivi, pone la tutela del principio di solidarietà finanziaria limitatamente a quella tra calcio professionistico e dilettantistico, dovendosi, quindi, escludere che il principio di solidarietà si applichi nell’ambito del calcio professionistico.

Esclusione che, a mio avviso, appare del tutto coerente con il fatto che le società di calcio professionistiche, in base alla legge n. 91/1981, sono società con fine di lucro.

Per quanto riguarda la Lega Calcio di Serie A, lo Statuto – Regolamento di quest’ultima, all’art. 1, comma 3, lettera g, fra le attribuzioni della stessa Lega, prevede: che essa assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; alla successiva lettera m, che essa detta norme di gestione delle società, nell’interesse collettivo e riscontra l’osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC; alla lettera o, che l’Assemblea decide l’amministrazione e

l’utilizzazione delle entrate della Lega, diverse da quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, determinata da altre norme dello Statuto – Regolamento.

Il successivo art. 20 (Adempimenti amministrativi e contabili), comma 1, stabilisce che la Lega “ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità agonistica”.

Il comma 3 dello stesso art. 20 stabilisce che “Le società sono tenute ad inviare alla Lega Serie A nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Lega Serie A i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria”. Il successivo comma 4 stabilisce che “I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega Serie A vengono effettuate dalla FIGC ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91”.

L’art. 19 (Controlli sulle società) dello Statuto della FIGC prevede che “Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal

CONI. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall’art. 2409 del codice civile. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC)”.

Dalla congerie di tutte le normative sin qui citate si può evincere, a mio parere, quanto segue.

1. Che le società di calcio professionistiche sono – dovrebbero essere – assoggettate a una lunga catena di controlli sulla loro gestione che va dal CONI alla FIGC alle Leghe.

2. Che, con ogni evidenzia, nel caso del Parma Calcio spa, la suddetta catena non ha funzionato e che, in specie, la FIGC ha omesso colpevolmente di avvalersi del potere – in realtà, il dovere – di denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC. A questo proposito, si deve considerare che la vigilanza e il controllo sulla gestione delle società di calcio professionistiche deve considerarsi come una funzione pubblicistica esercitata da un soggetto di diritto privato con conseguente responsabilità amministrativa di quest’ultimo. Si tenga, inoltre, presente che, ove, come sembra, nel fallimento del Parma Calcio spa dovesse configurarsi l’ipotesi del delitto di bancarotta fraudolenta, membri delle Istituzioni calcistiche potrebbero essere indagati ed imputati per concorso omissivo nella predetta bancarotta, poiché l’art. 40, comma 2, CP stabilisce che la funzione di vigilanza e controllo, qualora esercitata senza la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico, rileva penalmente per omissione, a titolo di dolo eventuale.

3. Esclusa la possibilità di attingere a risorse della “Fondazione della Mutualità Generale negli Sport Professionistici a Squadre”, onde finanziare l’erogazione di 5 milioni di euro decisa dalla Lega Calcio di Serie A, è legittimo dubitare fortemente che tale somma possa essere attinta dal cosiddetto “Fondo multe”. Ciò in quanto, come visto, sia lo Statuto della FIGC prevede che interventi solidaristici possano essere effettuati tra calcio professionistico e dilettantistico sia in quanto, almeno da dichiarazioni pubblicamente rilasciate da un Consigliere e membro del Comitato di presidenza della FIGC, il cosiddetto “Fondo multe” avrebbe finalità solidaristiche e non mutualistiche. Laddove, per atti di solidarietà, debbono intendersi quelli attraverso cui si perseguono interessi altruistici, mentre, per atti di mutualità si devono intendere quelli che configurano scambi attraverso cui si perseguono interessi egoistici degli appartenenti a un medesimo ente, nella fattispecie, gli interessi di società facenti parte della Lega Calcio di Serie A.

Circa, poi, aspetti legati all’eventuale dichiarazione di fallimento del Parma Calcio spa, è opportuno tenere presente le seguenti considerazioni. In base alla legge fallimentare, il Tribunale, quando emette la sentenza dichiarativa di fallimento, ha il potere di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa se dall’interruzione di essa possa derivare un danno grave, sempre che essa non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore fallimentare, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa fissandone la durata.

Qualora, però, il comitato dei creditori non ravvisi l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio dell’impresa, il giudice delegato ne ordina la cessazione, ferma restando la facoltà del Tribunale di ordinare quest’ultima in qualsiasi momento, ove ne ravvisi l’opportunità, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Come si può, dunque, constatare, l’esercizio provvisorio rimane condizionato alla valutazione della sua utilità che ne fanno il comitato dei creditori e il Tribunale.

Condizione assoluta è, comunque, che da esso non derivi alcun pregiudizio a nessuno dei creditori.

Aggiungasi che tutti i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa vanno soddisfatti in cosiddetta prededuzione. Vale a dire che essi vanno pagati con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti, presupponendosi il nesso funzionale tra l’attività prestata da soggetti terzi e il vantaggio per l’intero ceto creditorio.

Volendo calare i principi e le discipline suesposti nel caso di specie, qualche dubbio può sorgere in ordine al fatto che l’eventuale esercizio provvisorio dell’attività del Parma Calcio, estrinsecantesi nella continuazione della partecipazione al corrente Campionato di Serie A, possa risultare conveniente e, comunque, non pregiudizievole per tutti i creditori della Società.

Ammesso pure, infatti, che esso possa risultare conveniente per i calciatori e per gli altri dipendenti della Società stessa, dubito fortemente che esso possa risultare altrettanto conveniente per altre tipologie di creditori, quali, per esempio, fornitori di beni e servizi.

Al riguardo, si deve tenere conto del fatto che i crediti maturati nel corso dell’esercizio provvisorio vanno pagati con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti e ciò non può non incidere negativamente sulle aspettative di soddisfacimento dei propri crediti da parte di quei creditori, non dipendenti dalla Società e che non forniscano più beni e servizi a quest’ultima o che li forniscano in misura minima rispetto a quelli forniti e non pagati prima della dichiarazione di fallimento.

Si tenga presente che si potrebbe dare anche l’eventualità che il curatore fallimentare ritenga di dover risolvere il rapporto di lavoro in atto con alcuni degli attuali giocatori del Parma Calcio con, in questo caso, pregiudizio per i crediti maturati dagli stessi rispetto ai crediti maturandi da loro colleghi nel corso dell’esercizio provvisorio. Analogo discorso potrebbe farsi con riferimento a lavoratori dipendenti diversi dai calciatori.

Si tenga, infine, presente che, in base alla contrattazione collettiva applicabile ai calciatori stessi, questi ultimi, come taluni del Parma Calcio, peraltro, hanno già fatto, possono sempre risolvere il rapporto di lavoro per morosità della Società nel pagamento degli emolumenti loro dovuti, potendosi accasare, a parametro zero, con altre società.

Avvocato Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico – Legale Federsupporter

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