ESCLUSIVA PIANETAGENOA: quel silenzio del manuale licenze Uefa sulle normativa anticombine

C’è un silenzio nel manuale delle licenze Uefa redatto dalla Figc. Il testo, presente sul sito ufficiale risale al 2012 e presenta minuziose disposizioni, dal settore giovanile dei club, alla loro organizzazione societaria, allo stadio, ai requisiti economico-finanziari. Addirittura, nelle pagine 84 e 85, sono descritte nel dettaglio le caratteristiche degli spogliatoi di arbitro e […]


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C’è un silenzio nel manuale delle licenze Uefa redatto dalla Figc. Il testo, presente sul sito ufficiale risale al 2012 e presenta minuziose disposizioni, dal settore giovanile dei club, alla loro organizzazione societaria, allo stadio, ai requisiti economico-finanziari. Addirittura, nelle pagine 84 e 85, sono descritte nel dettaglio le caratteristiche degli spogliatoi di arbitro e giocatori, incluse quelle dei wc. Ma torniamo al silenzio: nel manuale non c’è un esplicito richiamo allo statuto Uefa, per la precisione l’articolo 50(3): la norma è un chiaro deterrente contro i club che si sono resi colpevoli delle combine. Ecco il testo: “non deve essere stato direttamente e/o indirettamente coinvolto, dall’entrata in vigore dell’Articolo 50(3) dello Statuto UEFA, ovvero 27 aprile 2007, in qualsivoglia attività finalizzata a combinare o influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale e deve confermarlo all’amministrazione UEFA per iscritto”. Questa disposizione è stata richiamata in un comunicato stampa Uefa del 9 giugno dell’anno scorso, in cui si legge che due club turchi “Eskişehirspor e Sivasspor non potranno partecipare alla UEFA Europa League 2014/15. L’Organo d’Appello ha raggiunto tale decisione in base agli articoli 2(07)g, 2(08) e 2(09) del Regolamento della UEFA Europa League, edizione 2014/15, riguardante i criteri di ammissione per la partecipazione alle competizioni UEFA”. Si faccia attenzione alla stesura dello statuto dell’organismo calcistico europeo: il club “non deve essere stato direttamente e/o indirettamente coinvolto”. Un elemento quindi tassativo che lascia ben poco spazio a eventuali scappatoie. Da notare che questo articolo dello statuto è stato richiamato nella versione inglese del regolamento dell’edizione del prossimo anno dell’Europa League.

L’unica parte del manuale che si richiama alla normativa calcistica sovranazionale (che ha un valore cogente per tutte le federazioni affiliate) è quella riguardante le “Dichiarazioni legali”. In esse si fa presente che “la Società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che: si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA, UEFA, FIGC e della Lega di appartenenza ed a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto della UEFA, e degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della FIGC”. Questa parte è contrassegnata con la lettera A: ciò significa che la sua inosservanza comporta automaticamente il diniego della licenza. Di conseguenza, il club che la sottoscrive è a piena conoscenza dell’Articolo 50(3) dello Statuto Uefa. E ne dovrebbe essere a conoscenza anche la Figc che dovrebbe quindi applicarlo nel procedimento per la licenza.

Come hanno sottolineato stamane diversi quotidiani, la Sampdoria e il Torino (che potrebbero, in particolare il primo club poiché è al settimo posto, partecipare all’Europa League al posto del Genoa, se non ottenesse la licenza) nel 2012 avevano patteggiato nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse. I blucerchiati erano stati coinvolti a livello di responsabilità oggettiva per un illecito dell’ex tesserato Stefano Guberti legato a Bari-Samp del 23 aprile 2011 e per responsabilità presunta per il comportamento dei tesserati baresi Andrea Masiello e Marco Rossi: concordarono 1 punto di penalità e 30mila euro di multa. Stessa entità della pena per il Torino che ha partecipato quest’anno all’Europa League. La società granata spiegò in un comunicato: “Il patteggiamento non è un’ammissione di colpa. Ancor più in questo caso dove il Torino è stato coinvolto suo malgrado a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento presunto di un suo tesserato. Quanto alla responsabilità presunta, la legge sportiva prevede un’inversione dell’onere della prova molto difficile da realizzare. Per questa ragione, pur con amarezza, perché il Presidente ritiene la Società assolutamente estranea dagli addebiti contestati, il Torino Fc ha deciso di scegliere la strada del patteggiamento”. Dal canto suo la Samp, si legge su Telenord, “è tranquilla e fa notare di trovarsi nella medesima posizione del Torino, sanzionato nel 2012 con lo stesso identico provvedimento e nel 2014 regolarmente ammesso all’Europa League dopo l’esclusione del Parma”. La Sampdoria proprio oggi ha ufficialmente ottenuto la licenza Uefa.

Marco Liguori

RIPRODUZIONE DELL’ARTICOLO CONSENTITA SOLO PER ESTRATTO PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893

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