Federsupporter scrive a Malagò: “l codici di gradimento sono nulli”

L'associazione di tutela dei tifosi ha inviato al presidente del Coni una nota in cui spiega le ragioni giuridiche e il comunicato delle tifoserie contro i provvedimenti dei club


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Considerazioni tecnico-giuridiche suiCodici di regolamentazione della cessione di titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”.

La FIGC, con propria Deliberazione pubblicata il 7 marzo scorso e con entrata in vigore dalla stagione sportiva 2018-2019, ha apportato all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della stessa FIGC alcune modifiche, alla luce del Protocollo d’intesa stipulato il 4 agosto 2017 tra i Ministri dell’Interno, dello Sport, il CONI e tutte le componenti federali onde realizzare un nuovo modello di gestione degli stadi.

A seguito di tali modifiche, il comma 10 del suddetto art. 12 prevede ora che le società professionistiche debbano adottare un Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che condiziona l’acquisto di tali titoli alla tacita accettazione, da parte degli utenti, del medesimo Codice.

Nel caso di sua violazione, è previsto che la società possa, in relazione alla gravità dei fatti e comunque a propria discrezione, procedere alla sospensione temporanea del titolo, al suo ritiro definitivo e all’irrogazione del divieto di acquisto di un nuovo titolo.

In caso di mancata adozione del Codice ed in caso di sua mancata applicazione, sono previste sanzioni economiche di diverso importo, a carico della società.

Ciò premesso, in via preliminare ed assorbente, debbo rilevare come l’imposizione e l’accettazione tacita da parte dell’acquirente dei suddetti titoli di accesso dei Codici in questione siano radicalmente ed insanabilmente affette da nullità.

Infatti, l’acquirente dei titoli in parola è giuridicamente un consumatore al quale, quindi, si applicano le norme del Codice del Consumo.

Norme ( artt. 33-36) che indicano le clausole da considerarsi vessatorie nell’ambito di un rapporto di consumo e che ne stabiliscono la nullità, restando valido il resto del contratto di acquisto.

Laddove non v’è dubbio che la tacita accettazione imposta all’acquirente dei titoli di cui trattasi di clausole che consentono al venditore, a discrezione di quest’ultimo, di ritirare temporaneamente o definitivamente il titolo e di vietare l’acquisto di un nuovo titolo costituisce una tipica clausola vessatoria vietata dal Codice del Consumo.

Peraltro, pur ammesso e non concesso che tale accettazione non fosse affetta, come è, da nullità assoluta, essa sarebbe pur sempre inefficace, poiché le clausole vessatorie, ai sensi delle norme codicistiche ( artt. 1341-1342 CC), richiedono, comunque, che questo genere di clausole non possano mai ritenersi approvate tacitamente, bensì solo mediante una autonoma, specifica approvazione scritta.

Tale non potendosi considerare una approvazione data mediante il loro richiamo per numero o per lettera, senza indicazione del loro contenuto ( vedasi, in particolare, sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione X, n. 6004 del 22 marzo 2017).

Circa, poi, la conclusione di contratti via internet, l’approvazione di clausole vessatorie richiede la forma digitale e, in ogni caso, ammesso e non concesso che fosse ritenuta sufficiente anche la firma elettronica debole, dette clausole dovrebbero essere,comunque, approvate attraverso una specifico form, distinto da quello destinato all’approvazione dell’intero regolamento negoziale.

Resta fermo, però, che l’approvazione di clausole vessatorie nell’ambito del commercio elettronico riguarda soltanto il commercio tra professionisti : vale a dire tra persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della propria attività industriale, commerciale, artigianale o professionale ( art.3, comma 1, lettera c, Codice del Consumo).

Viceversa, nell’ambito, come nella fattispecie, di contratti tra professionisti, come sopra definiti, e consumatori, cioè a dire le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alle predette attività ( art. 3, comma1, lettera a, Codice del Consumo), le clausole vessatorie sono, come già in precedenza osservato, radicalmente e insanabilmente nulle, restando valido il contratto per il resto ( art. 36 Codice del Consumo).

Le clausole vessatorie che sono, per l’appunto, quelle che consentono sia al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sia al solo professionista di trattenere, anche in parte, le somme versate a titolo di corrispettivo dal consumatore per prestazioni non ancora adempiute dallo stesso professionista ( art.33, comma 2, lettere d e g, Codice del Consumo).

Vi sono, dunque, tutte le condizioni perchè si determini un contenzioso giudiziario con esiti, più che probabili, negativi per le società di calcio professionistiche, per le Leghe Calcio e per la FIGC ( ex art. 37 Codice del Consumo, possono essere convenute in giudizio, oltre al professionista, anche le Associazioni di professionisti che utilizzano o che raccomandano l’utilizzo di condizioni contrattuali abusive).

Allo scopo di evitare ciò è opportuno e necessario un confronto fra i soggetti coinvolti nella decisione della FIGC.

Quanto sopra, evidenziando che compete istituzionalmente al CONI ( art.2, comma 5, dello Statuto confederale) di conciliare gli aspetti economici dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare e sociale.

Senza, inoltre, dimenticare che l’autonomia dell’ordinamento sportivo resta soggetta alla limitazione intrinseca del fatto che essa si esplica nell’ambito della supremazia dell’ordinamento statale e che, pertanto, norme dell’ordinamento sportivo non possono mai ledere diritti soggettivi ed interessi legittimi previsti e garantiti dall’ordinamento statale.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile Area legale Federsupporter

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