Federsupporter: i club non possono esimersi dal rimborsare il costo del biglietto se le partite non si disputano per cause di forze maggiore come il coronavirus

Nota dell'associazione di tutela dei diritti dei tifosi: «La società calcistica, deve restituire all’abbonato quota parte dell’abbonamento non potuta usufruire e all'acquirente del biglietto il prezzo di quest’ultimo»


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Con riferimento alle decisioni della FIGC e del Governo di far disputare alcune delle prossime partite di calcio di Serie A a porte chiuse, allo scopo di prevenire ed evitare il diffondersi del contagio da “corona virus”, anche su richiesta di nostri Soci, si precisa quanto segue.

La chiusura degli stadi configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione da parte delle  società di calcio interessate, venditrici degli abbonamenti e dei biglietti, per causa di forza maggiore.

Una causa, cioè, accidentale ed imprevedibile, ostativa all’adempimento della suddetta prestazione, quale, come nella fattispecie, l’insorgenza di una epidemia.

Nessuna responsabilità, dunque, può attribuirsi alle predette società per l’impossibilità di far assistere alle partite, oggetto di chiusura degli stadi, gli abbonati e gli acquirenti di biglietti, i quali hanno corrisposto un prezzo corrispettivo per assistervi.

Gli abbonati e gli acquirenti di biglietti, tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 CC, hanno il diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione a loro carico, poiché, essendo il contratto di abbonamento e di vendita di biglietti a prestazioni corrispettive, la parte “liberata”, per cause di forza maggiore, dalla propria prestazione, vale a dire la società calcistica, deve restituire all’abbonato quota parte dell’abbonamento non potuta usufruire e all’acquirente del biglietto il prezzo di quest’ultimo.

Ove la società di calcio non procedesse alle suddette restituzioni, si arricchirebbe ingiustificatamente: cioè, conserverebbe il prezzo di una prestazione impossibilitata a dare.

La regola di cui all’art. 1464 CC, peraltro, è stata già applicata dal Tribunale Civile di Roma (sentenza n. 6004/2017) nei confronti di abbonati, ai quali era stato precluso di assistere ad una partita, a causa della chiusura di un settore dello stadio in cui avevano l’abbonamento, a seguito di un provvedimento della Giustizia sportiva.

Occorre, altresì, precisare  che clausole, predisposte unilateralmente da società di calcio nei contratti di abbonamento e di vendita di biglietti, derogative dell’obbligo, ex art. 1464 CC, di rimborso di quota parte dell’abbonamento o del prezzo del biglietto, sono state dichiarate nulle sia dalla citata sentenza sia da una recente ordinanza ( 24 giugno 2019) dello stesso Tribunale Civile di Roma, in sede di azione inibitoria promossa dal Movimento Consumatori nei confronti della SS Lazio spa.

Sono, inoltre, in corso procedimenti dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’accertamento della nullità di tali clausole nei confronti di altre società di Serie A.

Per tutto quanto sopra, vedasi anche il Comunicato in data odierna del Movimento Consumatori sul sito ufficiale di quest’ultimo ( www.movimentoconsumatori.it).

Aggiungasi che, in sede di legittimità, la Cassazione ( vedasi, in particolare, Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 6299 del 17 luglio 1987) ha sancito che: “ Il creditore che a norma dell’art. 1464 CC in tema di impossibilità parziale della prestazione, accetta la prestazione ridotta, acquista il diritto di eseguire in modo proporzionalmente ridotta anche la propria prestazione, senza necessità di ricorrere al giudice, il cui intervento si rende necessario solo se sorge contestazione”.

Si ha, dunque, nel caso in esame, che l’abbonato e l’acquirente del biglietto (creditore), che accetta di non poter assistere a partite per cui ha pagato per potervi assistere, acquista il diritto di ottenere il rimborso di quanto corrisposto relativamente a tali partite.

Ci si augura, quindi,  che tutte le società calcistiche interessate vogliano spontaneamente procedere alle restituzioni di cui trattasi, così come già hanno preannunciato di voler fare sia Il Milan sia l’Inter.

Diversamente, Federsupporter, insieme e d’intesa con il Movimento Consumatori, con il quale intrattiene rapporti di partenariato, si riserva, sin d’ora, doverosamente, di valutare con tale Movimento eventuali iniziative a tutela dei diritti degli abbonati e degli acquirenti dei biglietti.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter

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