UFFICIALE: porte chiuse in serie A fino al 3 aprile

Niente pubblico in tutte le partite di campionato e Coppa Italia: lo prevede il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Anzalone Genoa Ferraris Marassi stadio Luca Maestripieri

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«Sport solo a porte chiuse, non sarà consentito giocare davanti al pubblico». Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede le porte chiuse in Serie A fino al 3 aprile. Il provvedimento dispone infatti all’art 4, comma 1: “Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.

Ecco la parte riguardante gli eventi sportivi:

– sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia in pubblico sia in privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d.

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