Il Tribunale Federale Nazionale nell’udienza odierna ha sanzionato la Reggina (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Inoltre, l’organismo della giustizia sportiva presieduto presieduto da Carlo Sica, ha stabilito anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Il club amaranto era stato deferito su segnalazione della Covisoc per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 oltre che per il mancato versamento delle ritenute Irpef delle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti. Per effetto della sentenza, la Reggina scende al settimo posto a 46 punti alla pari con il Pisa, restando comunque in zona playoff.
La società calabrese ha replicato con una nota sul sito ufficiale: «La Reggina prende atto del dispositivo emanato in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC, con il quale sono state irrogate le penalizzazioni di un punto (deferimento n. 668) e di due punti (deferimento n. 669) a carico della stessa.
La Società – pur rilevando in termini positivi il fatto che, per la prima volta, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 33.4. del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – manifesta sin da ora la propria volontà di impugnare la decisione in questione (non appena saranno pubblicate le relative motivazioni) innanzi alla Corte Federale di Appello (nonché al Collegio di Garanzia dello Sport, al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, laddove fosse necessario).
La Società ritiene, infatti, di avere pieno titolo al proscioglimento in entrambi i deferimenti, avendo la stessa dovuto ottemperare alle preclusioni imposte dal Tribunale Fallimentare in relazione al pagamento dei contributi e degli emolumenti in questione, situazione perfettamente assimilabile a casi analoghi già decisi favorevolmente dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni nn. 18/2015, 1/2021 e 101/2021)».