L’Antitrust: clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti per il Genoa e altre otto società di calcio di Serie A

Il provvedimento dell'Authority riguarda anche Atalanta, Cagliari, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese

Genoa Genoa-Ascoli
La Gradinata Nord (Foto Genoa cfc Tanopress)

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

L’Antitrust ha rilevato in un procedimento la presenza di clausole vessatorie per la vendita di abbonamenti e biglietti per nove club di serie A: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. In particolare, si legge in un comunicato, che per Atalanta, Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio «l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società».

«Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A. – prosegue la nota – l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti». Invece, rileva sempre l’Antitrust, il Cagliari «ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società».

L’Antitrust, conclude il comunicato, «ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi». I club potranno impugnare il provvedimento dinanzi al Tar.

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.