L’Antitrust apre un’istruttoria contro Sky e Dazn

L'Agcm punta l'indice contro le due società per alcune presunte violazioni del Codice del Consumo, tra cui la pubblicità ingannevole, le pratiche commerciali scorrette, e le violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti su segnalazione di Codacons, Udicon e Altroconsumo

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L’Antitrust ha aperto un’istruttoria contro Sky e Dazn. Il provvedimento, stando a quanto affermato dall’authority nel suo bollettino ufficiale settimanale, è stato aperto su istanza di Codacons, Udicon e Altroconsumo: le due società sono finite sotto la lente d’ingrandimento dell’Agcm per alcune presunte violazioni del Codice del Consumo, tra cui la pubblicità ingannevole e comparativa, le pratiche commerciali scorrette, e le violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti.

I RILIEVI A SKY – Nel dettaglio, si legge nel bollettino dell’Antitrust, «nella fase di presentazione dell’offerta SKY avrebbe posto in essere, nei confronti dei nuovi clienti, una condotta ingannevole inerente alla modalità di presentazione, sul web e tramite spot televisivi, dell’offerta del pacchetto SKY Calcio per la stagione 2018/19. Infatti, a fronte dell’enfasi del claim utilizzato sul web “Il tuo calcio, tutto da vivere”, inserito nelle principali pagine del sito, SKY non avrebbe informato adeguatamente il consumatore sui limiti dell’offerta relativa alla trasmissione e fruizione delle partite di serie A, in particolare, con riferimento alle fasce orarie. Le stesse carenze informative si riscontrano nello spot televisivo SKY relativo al pacchetto SKY Calcio, in cui masse di tifosi con le maglie di varie squadre si dirigono verso uno stadio alla ricerca di un posto a sedere senza alcun messaggio esplicativo circa il contenuto specifico dell’offerta».

Sempre riguardo all’emittente tv, l’Antitrust spiega che «nella fase di gestione del contratto SKY avrebbe indotto i propri clienti, già abbonati al pacchetto calcio, al rinnovo automatico del suddetto contratto nell’erronea convinzione di poter disporre, anche per la stagione 2018/19, del medesimo contenuto del pacchetto SKY Calcio dell’anno precedente, ovvero la visione di tutte le partite di calcio della serie A senza che questi fossero consapevoli del diverso contenuto dell’offerta. Sky non avrebbe inoltre prospettato a tali clienti la possibilità, a fronte della modifica dell’offerta, di recedere senza il pagamento di penali, costi di disattivazione e restituzione degli eventuali sconti di cui hanno fruito».

Nel bollettino l’authority rileva anche che «la condotta di Sky, consistente nella variazione dei contenuti dell’offerta, potrebbe integrare nei confronti dei clienti già abbonati una violazione dell’articolo 65 del Codice del consumo nella misura in cui il professionista non avrebbe acquisito il prescritto consenso da parte del cliente/utente all’adesione ad un servizio nuovo rispetto all’abbonamento principale sottoscritto. In fase di rinnovo automatico dell’abbonamento a SKY TV, il professionista non avrebbe infatti richiesto il consenso espresso del consumatore per la nuova opzione del pacchetto SKY Calcio 2018/19 modificata e significativamente ridimensionata».

DAZN –  L’istruttoria è stata aperta contro la società inglese Perform Investment Limited (la cui denominazione commerciale, spiega l’Antitrust, è Dazn) e Perform Media Services srl (sede a Milano), entrambe parti di Perform Group. Entrambe avrebbero posto in essere tre condotte in violazione del Codice del Consumo. Sul bollettino si legge: «la prima condotta riguarda la presunta ingannevolezza dei messaggi promozionali relativi al servizio DAZN, diffusi sul sito e con spot televisivi per l’offerta del pacchetto calcio serie A per la stagione 2018/19, nei quali i Professionisti enfatizzano che il consumatore possa fruire del servizio ovunque si trovi, senza alcun riferimento alle numerose limitazioni tecniche che potrebbero, invece, renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione. Sia nello spot televisivo mandato in onda durante il mese di luglio del 2018 che nella homepage del servizio viene, infatti, evidenziata l’assoluta disponibilità e facilità di accesso al servizio senza ulteriori puntualizzazioni tecniche indispensabili».

L’authority prosegue: «la seconda condotta contestata riguarda la presunta ingannevolezza dell’informazione riportata sul sito web di DAZN in merito alla modalità di adesione al servizio da parte del consumatore. Le società avrebbero utilizzato modalità informative di presentazione dell’offerta sul sito DAZN potenzialmente ingannevoli in quanto contenenti messaggi volti a far credere di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio relativo al pacchetto di partite di calcio serie A, senza contratto. Infatti, nella pagina web in cui viene promossa l’iscrizione al servizio viene evidenziato al consumatore che “Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”. In realtà, il consumatore stipula un contratto come risulta solo entrando in altre pagine relative alle specifiche condizioni. Pertanto, il contenuto informativo del messaggio è idoneo a far credere al consumatore e a ingenerare l’erroneo convincimento di non dover stipulare un contratto quando invece il consumatore, procedendo alla creazione del proprio account, effettua la sottoscrizione dell’abbonamento, per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo».

L’Autorità garante del mercato e della concorrenza conclude con l’ultimo rilievo: «la terza condotta si riferisce alla fase di esecuzione del contratto e alla presunta aggressività derivante dall’addebito automatico dei costi mensili del suddetto contratto in assenza dell’acquisizione di un consenso consapevole da parte del consumatore. In particolare, il consumatore sarebbe indotto a credere, avendo creato solo un account sulla homepage di DAZN, di poter fruire del servizio per il primo mese senza alcun addebito. In realtà, l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporterebbe l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi di utilizzo in quanto il consumatore, creando l’account avrebbe dato inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi, pertanto, attivare per esercitare il recesso al fine di evitare gli addebiti automatici per i mesi successivi».

La decisione è attesa nei prossimi mesi.

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