Istruttoria Antitrust su 9 club di A, Federsupporter: importante risultato a tutela dei tifosi

L'associazione si riserva di partecipare, insieme con il Movimento Consumatori, ai procedimenti avviati dall' Autority a sostegno degli interessi dei tifosi


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Si pubblica integralmente di seguito, il comunicato di ieri, 7 gennaio, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Con tale Comunicato si dà notizia dell’apertura di procedimenti istruttori nei confronti di 9 Società di calcio di Serie A (Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese), onde valutare la vessatorietà di alcune clausole contenute nei contratti di abbonamento e di vendita di singoli biglietti predisposti dalle predette Società.

Clausole che negano il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio o di settori dello stadio, a seguito di provvedimenti della Giustizia sportiva, ovvero in caso di rinvio dell’evento sportivo sia per fatti imputabili alle Società sia per fatti ad esse non imputabili.

Clausole che, secondo quanto recita il Comunicato dell’AGCM, sarebbero contrarie al Codice del Consumo, poiché “escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio parrebbero suscettibili di introdurre un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali”.

Si pubblicano, altresì, integralmente, in calce al predetto Comunicato,  le Note, sempre in data di ieri, 7 gennaio, del Movimento Consumatori, primaria Associazione a tutela dei consumatori, segnalante alla AGCM la contrarietà al Codice del Consumo delle clausole in parola . Lo stesso Movimento Consumatori aveva intrapreso iniziative in sede giudiziaria allo scopo di evidenziare, anche in quella sede, la contrarietà delle suddette clausole al Codice del Consumo.

Con il Movimento Consumatori Federsupporter ha instaurato un intenso e reciprocamente proficuo rapporto  dal marzo 2019. E, infatti, il succitato Movimento ne dà espressamente atto nelle sue Note, specificando che le attività da esso intraprese si sono avvalse della “collaborazione  e della convenzione con Federsupporter”.

Quest’ultima, quindi, si riserva di partecipare attivamente, insieme con il Movimento Consumatori, ai procedimenti avviati dalla AGCM a sostegno degli interessi dei tifosi quali consumatori. Ciò premesso, è con legittimo orgoglio che, oggi, Federsupporter può rivendicare un importante risultato nella lunga, continua e pervicace battaglia impegnata, spesso isolata ed ignorata dai mass media, a tutela  dei tifosi. Una battaglia che va oltre una mera tutela economica, ma che coinvolge la tutela della dignità dei tifosi stessi e del rispetto loro dovuto quali principali finanziatori, diretti ed indiretti, del sistema calcio e, più in generale, dell’intero sport nazionale.

Tifosi, purtroppo, spesso trattati dalle società di calcio e dalle Istituzioni, sportive e statali, alla stregua di cittadini di Serie B, titolari solo di doveri, divieti e non di diritti, sfruttabili in ogni modo.

Ciò con norme, sportive e legislative, basate su principi contrari all’ordinamento, nazionale ed internazionale, nonché contrarie a principi di civiltà giuridica. Norme, quali quelle che prevedono forme di responsabilità collettiva, anziché personale, che traslano dalle società ai tifosi un ormai controproducente principio di responsabilità oggettiva e quali quelle che danno alle società il potere, ad arbitrio di queste ultime, di irrogare illegittimi “ Daspo privati”.

Il Presidente

Alfredo Parisi

Federsupporter

I COMUNICATI  STAMPA

Autorita’Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

CV191-CV200-CV202-CV203-CV204-CV207-CV208-CV209-CV210 – Avviati nove procedimenti nei confronti di società di calcio di serie A per clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..

Quanto alle società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., destinatarie di medesimo invito delle prime, avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion, l’Autorità ha viceversa archiviato i procedimenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del Regolamento.

Al punto va precisato che lo scopo dei procedimenti di avvio è valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita. Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:

  • ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;
  • ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;
  • a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.

Tali clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1, 33, comma 2, lett. b) e t), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, parrebbero suscettibili di introdurre un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali.

L’attività in corso fa seguito al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle suddette società in data 8 maggio 2019, tramite una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie (moral suasion), con la quale era stato richiesto di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate.

Movimento Consumatori

Procedimenti Agcm contro società calcio. MC invita i club a eliminare clausole abusive

L’Antitrust ha riscontrato clausole vessatorie nei contratti di abbonamento della Serie A e ha avviato 9 procedimenti, nei confronti di Atalanta, Cagliari, Genoa, Internazionale, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. MC, dopo aver riscontrato l’esistenza di clausole in contrasto con il Codice del consumo, si occupa della tutela degli abbonati da gennaio 2018.  In due anni ha inviato 16 diffide ad altrettanti club e ha promosso numerose azioni inibitorie collettive, tra cui quella conclusa vittoriosamente con la condanna della SS Lazio con l’Ordinanza 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma. I profili di illegittimità delle clausole ricorrenti negli abbonamenti di Serie A riguardano non soltanto le violazioni oggetto dei procedimenti Agcm (esclusioni del rimborso del corrispettivo versato in caso di squalifica dello stadio o disputa di gare a porte chiuse o con chiusure di settori, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche imputabile alla Società; esclusioni e limitazioni della responsabilità per colpa della società in caso di squalifica dello Stadio o di ordini che impongano lo svolgimento delle gare a porte chiuse o con chiusure di specifici settori), ma anche previsioni che consentono alle società di modificare unilateralmente le condizioni di contratto senza giustificato motivo e  deroghe al “foro del consumatore”. Molte società, a seguito delle azioni di MC, hanno riconosciuto il principio per cui i tifosi che non hanno colpe non devono subire le conseguenze di chiusure di settori o dello stadio, per cui hanno diritto a rimborsi e risarcimenti, e hanno modificato i contratti rendendoli conformi a quanto previsto dal Codice del Consumo. Altre invece hanno riprodotto clausole abusive nelle condizioni di abbonamento della stagione in corso.  “Riteniamo non solo che i club destinatari dei procedimenti avviati dall’Agcm – afferma Marco Gagliardi del Servizio Legale MC – debbano immediatamente eliminare le clausole vessatorie, ma anche che la Lega Calcio si attivi per evitare che i consumatori subiscano un trattamento contrattuale diverso a seconda della maglia che indossano allo stadio, aprendo a un dialogo costruttivo e nell’interesse della platea degli abbonati italiani”.  Ad ottobre scorso, MC ha invitato la Lega Calcio ad attivare un confronto per diffondere un modello di condizioni di abbonamento privo di clausole abusive. La Lega non ha tuttavia risposto.

Movimento Consumatori è attivo nella tutela dei diritti dei consumatori/tifosi. Nel 2018/2019, a seguito di chiusure di settori dello stadio per comportamenti sanzionati dalla Giustizia sportiva ha monitorato le clausole delle condizioni dei contratti di abbonamento alle partite di serie A, verificando il rispetto di quanto previsto dal Codice del consumo in relazione alla normativa di settore (Codice di giustizia sportiva). Dal monitoraggio sono emerse clausole vessatorie e l’associazione ha prima diffidato le società calcistiche e ha avviato alcune azioni inibitorie.

Le attività sono state svolte anche grazie alla collaborazione e alla convenzione stipulata con Federsupporter, Associazione che rappresenta e tutela i sostenitori di società e associazioni sportive, (piccoli azionisti e consumatori dello spettacolo agonistico).

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