Federsupporter: l’Agcom stabilisce il diritto al rimborso per i disservizi Dazn

Il provvedimento dell'authority sanziona l'emittente streaming per la bassa qualità del servizio reso ai propri clienti

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter

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Sulle disfunzioni, ormai strutturali, di DAZN è finalmente intervenuta l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), con tre provvedimenti (20 gennaio 2022) che “crocifiggono” il servizio reso.
I Provvedimenti (cfr. allegato Comunicato Stampa AGCOM), al di là del tecnicismo espositivo diretto a valutare il default della piattaforma nell’erogazione del servizio, sottolineano il diritto degli utenti ad ottenere indennizzi monetari (rimborso o sconto in fattura) “per un importo pari al 25% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni, fino ad un massimo di quattro volte in un mese pari al 100%” .
Importante è anche la tempistica (entro 3 mesi) che AGCOM presenta a DAZN per la modifica di tutti i suoi dispositivi atti a permettere la valutazione del disservizio per il quale chiedere il rimborso. Rimborso che verrà avanzato tramite una apposita piattaforma messa a disposizione da AGCOM (“Conciliaweb”) che il consumatore potrà utilizzare, sia singolarmente, sia in modo associativo.
Ma è, soprattutto, sul secondo provvedimento dell’AGCOM che vorrei richiamare l’attenzione. Cioè il provvedimento che sanziona DAZN per la bassa qualità del servizio reso ai propri clienti.
Questo provvedimento rappresenta la più chiara sentenza sulla strategia portata avanti dalla Lega Serie A nell’assegnazione dei diritti TV ad un soggetto impreparato tecnicamente e professionalmente e ribadisce quanto da tempo affermato da Federsupporter, nel richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla legittimità o meno dell’assegnazione dei diritti TV a DAZN.
In appendice si ritiene importante pubblicare nuovamente l’articolo del 1° aprile 2021, al quale peraltro, in successione di tempo (17 luglio, 24 agosto, 29 agosto 2021) hanno fatto seguito gli ulteriori richiami ai diritti dei tifosi-utenti del servizio.
Per un pugno di dollari, la Lega si è fatta promotrice di una iniziativa che ha sostituito un soggetto, la cui esperienza metodologica, tecnica e professionale, aveva garantito per anni un servizio testato da una audience sempre in crescendo.
Questa mancanza di visione, strategica ed operativa, conferma, ancora una volta, il disinteresse verso i tifosi, utenti del prodotto calcio e, nel contempo è una sconfitta di un organismo, la Lega Serie A, in cui il pluralismo conflittuale ne ribadisce l’inefficienza.
Alfredo Parisi
Presidente Federsupporter

Diritti audiovisivi sportivi: e i diritti degli sportivi?
La normativa vigente ,D.L. 9/2008 (meglio noto come” Legge Melandri“)e successive integrazioni e modificazioni, si occupa e preoccupa soltanto di prevedere e tutelare i diritti di chi vende diritti audiovisivi sportivi e di chi li compra.
I diritti dei destinatari finali di tale commercializzazione, vale a dire gli sportivi consumatori, vengono, invece, totalmente ignorati e tenuti in nessuna considerazione.
La Costituzione (Art. 21) prevede e garantisce la libertà di informazione, quale diritto fondamentale che attiene sia al diritto attivo di informazione, sia a quello passivo di essere informati.
Ne deriva che l’esercizio del diritto attivo di informare implica la pluralità delle fonti di informazione e l’esercizio del diritto passivo di essere informati, l’accesso da parte del pubblico senza discriminazioni e/o limitazioni alle suddette fonti.
Pertanto, la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non può prescindere dall’osservanza di quei diritti. Osservanza che impone all’aggiudicatario in esclusiva dei diritti stessi di garantire, ovunque e a tutti, la possibilità di assistere agli eventi sportivi oggetto dell’aggiudicazione. Ciò mediante qualsivoglia mezzo audiovisivo.
Poiché, infatti, l’evento sportivo, specie calcistico, riveste un interesse pubblico e si svolge in un luogo aperto al pubblico, anche la sua trasmissione audiovisiva riveste tale interesse e deve essere consentita, ovunque e a tutto il pubblico, che, pagando il prezzo per assistervi, desidera farlo.
Illuminante a questo proposito è la Delibera del 20.03.2019 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con la quale veniva sanzionata Dazn, ai sensi del Codice del Consumo, per pubblicità ingannevole, avendo dato ad intendere ai consumatori, con il claim “quando vuoi, dove vuoi” che i contenuti del servizio di streaming Dazn potevano essere visionati dovunque e in qualsiasi momento.
La stessa Dazn aveva dovuto riconoscere che il servizio aveva comportato problemi effettivi di funzionamento, sia parziali che totali, “ingenerando, pertanto, un diffuso malcontento negli utenti per la scarsa qualità della trasmissione e degli eventi sportivi” (pag. 13) ma, quel che è ancor più rilevante ai fini di quanto dirò poi è che Dazn o, per meglio dire, Perform Investment Ltd (ora DAZN Media Chennels Ltd) ,con sede legale nel Regno Unito, nonché Perform Media Service srl (ora Dazn Media Services Srla), con sede legale a Milano, nelle argomentazioni difensive dinanzi alla AGCM, ha attribuito il disservizio ai “limiti strutturali della rete a banda larga italiana, problematica peraltro riconosciuta dallo stesso Governo italiano” (pag. 9).
Problematica che ha “inciso significativamente sulla operatività di Dazn in Italia” (pag. 10).
Problematica che non può dirsi affatto risolta, né oggi nè, con ogni probabilità, nei prossimi anni in cui Dazn si è resa recentemente aggiudicataria di gran parte dei diritti audiovisivi televisivi. Non può, dunque, a mio avviso, alla luce di tutto quanto precede, considerarsi legittima l’aggiudicazione dei predetti diritti, poiché il soggetto aggiudicatario non è in grado di garantire il servizio ovunque, in qualsiasi momento e a tutti.
Condizione che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, della vigente normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi, deve ritenersi implicita.
Ciò in ossequio all’art. 21 della Costituzione che garantisce ovunque, in qualsiasi momento e a tutti, l’accesso ad eventi di interesse pubblico e che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sottolineo, altresì, che il prodotto venduto deve essere conforme al contratto di vendita e, in particolare, allo standard qualitativo ragionevolmente atteso dal Consumatore per quella tipologia di prodotto.
Ritengo, infine, che l’aggiudicazione potrebbe essere considerata legittima, a patto che Dazn garantisca la possibilità di fruire del servizio anche senza necessità di connessione internet, mediante o l’acquisizione della disponibilità di una piattaforma televisiva digitale terrestre o satellitare o mediante accordi con detentori di tali piattaforme.
Avv.Massimo Rossetti
Responsabile Area Legale Federsupporter

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