Federsupporter: l’accordo TIM/DAZN penalizza i tifosi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha spiegato in una delibera del 6 luglio scorso che l’intesa è lesiva della concorrenza


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L’Accordo TIM/DAZN è stato ritenuto lesivo della concorrenza da parte degli altri operatori (Vodafone,WindTre, Fastweb, SKY) sulla base di due principali  criticità:

  1. La centralizzazione del Campionato di calcio Serie A sulla sola piattaforma Internet e nell’esclusiva commercializzazione da parte di TIM;
  2. L’implementazione da parte di TIM di miglioramenti tecnologici della propria rete che renderebbe gli operatori di telecomunicazioni alternativi sempre più dipendenti dalla rete TIM, con effetti negativi per gli investimenti nelle reti di telecomunicazioni di questi ultimi.

Su queste basi è importante per i tifosi, quali consumatori/utenti di questi servizi e che saranno penalizzati in termini economici e sociali, esaminare la recente Delibera dell’AGCM nelle Note seguenti dell’Avv. Massimo Rossetti.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

 

Importante Delibera dell’AGCM sui diritti audiovisivi calcistici

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha assunto, il 6 luglio scorso, una importante delibera in merito all’accordo TIM DAZN relativo alla trasmissione delle partite di calcio Serie A, a decorrere dal Campionato la cui data di inizio è per il 28 agosto prossimo.

La Delibera si compone di 24 pagine ed è integralmente consultabile sul sito AGCM e scaricabile da esso.

Stranamente, ma non troppo, nonostante la sua rilevanza per i tifosi quali utenti e consumatori di spettacoli sportivi, gli organi di informazione non hanno, almeno finora, riservato nessuna o scarsa attenzione a tale Delibera.

Quest’ultima rileva innanzitutto che l’accordo TIM DAZN impedisce, restringe o falsa il gioco della concorrenza.

Ciò in particolare per quello che interessa i tifosi/consumatori, perché impedisce a DAZN l’erogazione dei servizi mediante piattaforme digitali e satellitari nonché mediante dispositivi su cui rendere disponibili tali servizi agli utenti e le metodologie di pagamento da parte di questi ultimi.

A partire dal 1.07.2021, infatti, in base all’accordo solo TIM può proporre un bundle di TIM Vision con il servizio DAZN destinato esclusivamente ai clienti TIM e a un prezzo agevolato (il servizio TIM Vision calcio e sport è riservato ai soli abbonati TIM con uno sconto di 15 euro).

Quanto sopra premesso e considerato, la AGCM ritiene che sussistano tutti i presupposti per un intervento cautelare in presenza di un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

La AGCM si sofferma, in particolare, sull’esistenza del periculum in mora, determinato dall’approssimarsi della data di inizio (21/08) del prossimo campionato di calcio Serie A.

“Momento entro il quale la maggior parte dei consumatori avrà comunque effettuato la propria scelta economica riguardo a servizi in questione” ( pag. 20).

A questo proposito l’AGCM sottolinea il fatto che l’accordo limita lo sfruttamento dei diritti audiovisivi esclusivamente alla piattaforma internet, mentre “i precedenti cicli di commercializzazione avevano visto l’assegnazione della gran parte degli eventi in esame ad un operatore attivo su una piattaforma tradizionale “ (pag. 20).

L’AGCM sottolinea, inoltre, che condizioni particolarmente vantaggiose sono riservate solo agli utenti TIM e le offerte di telecomunicazione TIM sono prevalentemente condizionate da significativi costi di uscita.

L’AGCM specifica quindi le misure suscettibili di risolvere le criticità concorrenziali rilevate e di così prevenire l’adozione di provvedimenti cautelari volti a eliminare dall’accordo le clausole potenzialmente restrittive della concorrenza.

Tali misure sono specificate (pag.22)  come segue .

  1. Sospensione dell’efficacia delle clausole dell’accordo TIM/DAZN che impediscono a DAZN di negoziare e concludere contratti per l’offerta di servizi promozionali e di vendere anche indirettamente i predetti servizi ad operatori diversi da quelli elencati nell’accordo;
  2. La sospensione dell’efficacia delle clausole del richiamato accordo che limitano DAZN nel definire ulteriori modalità di distribuzione e di vendita del proprio servizio con particolare riferimento alla tipologia di piattaforma utilizzata ( digitale terrestre e satellitare),nonché alla creazione di contenuti in sub-lingue, a dispositivi di visione in cui da renderee disponibile l’App DAZN ( decoder, stick, set top box, smart TV) ai servizi di pagamento da utilizzare ( es. pagamento su conto telefonico) ;
  3. La sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo che limitano DAZN nell’applicazione di sconti o nella riduzione di periodi promozionali ;
  4. L’obbligo per TIM, nelle aree non contendibili, di rendere disponibili tempestivamente agli altri operatori le soluzioni tecniche relative alla rete di accesso locale all’ingrosso già scelte per la propria divisione interna e in fase di implementazione, in modo non discriminatorio,

anche ai soggetti che accedono alla rete di accesso locale utilizzando servizi diversi dal Bitstream NGA;

  1. L’obbligo per DAZN di contrattare con gli altri operatori soluzioni tecnologiche volte a ridurre possibili congestioni di rete.

L’AGCM ha assegnato il termine di sette giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento in esame per la presentazione da parte degli interessati di memorie scritte e documenti o delle richieste di audizione dinanzi al Collegio.

Per concludere, è con legittimo orgoglio professionale che Federsupporter prende atto di come i dubbi e le perplessità espresse nelle sue precedenti NOTE sull’argomento, abbiano trovato autorevole e puntuale riscontro nella Delibera assunta il 6 luglio scorso dall’AGCM.

Per converso è con altrettanto legittimo rammarico  che si deve prendere atto di come, ancora una volta, la Lega Calcio Serie A, nell’aggiudicazione dei diritti audiovisivi, non abbia tenuto in alcun conto dei diritti e degli interessi degli stessi tifosi, cioè dei clienti delle società rappresentate, nonché non abbia tenuto in alcun conto, in nome del maggior guadagno economico possibile, di quella dimensione decisamente popolare e sociale del calcio,resa ancora più evidente dall’esplosione di gioia       e di orgoglio di popolo a seguito ella vittoria della nostra Nazionale nel Campionato di calcio europeo.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter

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