Federsupporter: la ripresa della serie A e “il gioco del cerino”

L'associazione dei diritti dei tifosi: «Ognuno sa che, almeno allo stato, la ripresa dell’attività calcistica non può consentire il così detto “rischio zero”»


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Nella Nota in Appendice, l’Avv. Massimo Rossetti analizza, dal punto di vista tecnico-giuridico, gli effetti della pandemia alla ripresa dell’attività calcistica nel nostro campionato. 

Quanto sopra, tenuta anche presente la recente lettera diretta alla Commissione Medico- Scientifica dai medici sportivi di 17 Club di Serie A (con l’eccezione di Juventus, Lazio, Genoa) preoccupati “per le eventuali conseguenze legali in caso salti fuori durante gli allenamenti un giocatore positivo… e come gestire la positività di un giocatore alla vigilia della partita?“ (cfr. per tutti www.repubblica.,it del 25 aprile 2020).

Per completezza di informazione, ritengo anche importante illustrare, sia pure sinteticamente, l’impatto di tale crisi sanitaria sull’industria del calcio europea, basandomi sul Report KPMG (cfr. anche www.econopoly.ilsole24ore.com del 19 marzo 2020), rielaborato per l’occasione.

Le mancate entrate delle FIVE TOP League (sospese alla data del 3 aprile 2020) e delle due competizioni UEFA sono state stimate in un range oscillante tra 3.3 miliardi e 4 miliardi di euro.

Tali mancati introiti sono riferiti alle tre componenti caratteristiche della gestione dei Club: matchday, broadcasting, commercial, con esclusione, quindi, degli eventuali incassi dal trading dei calciatori.

Nei prospetti che seguono sono riportate le residue gare da disputare nella stagione in corso , sia a livello dei singoli campionati nazionali sia a livello europeo, ed i relativi mancati introiti.

Questi ultimi sono evidenziati nella misura massima stimata da KPMG; a fronte di tali importi ho ritenuto indicare l’incidenza sugli stessi dei diritti audiovisivi (in valori assoluti ed in percentuale) per l’importanza che tali diritti, nell’attuale contesto di pandemia, hanno in termini contrattuali, sia nei confronti dei Club, sia dei tifosi.

TOP League

n.da disputare

Mancati incassi (€/mln)

Di cui diritti TV ( €/mln)

Di cui Diritti TV

In %

Premier League

92

1.250

800

64%

Bundesliga

74

750

400

53%

Liga

110

950

600

63%

Serie A

124

650

450

69%

League 1

101

400

200

50 %

Totale

501

4.000

2.450

100%

Champions

17

Europa League

23

400

Totale

40

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

Ripresa attività calcistica: “il gioco del cerino”

In questi giorni e ore sta andando avanti un affannoso tentativo per la ripresa dell’attività calcistica sospesa a causa della pandemia da coronavirus.

Il motivo, pressoché unico di tale esigenza, per usare uno dei tanti anglicismi di moda, è che “the show must go on“.

Tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati in questo tentativo (Leghe Calcio, FIGC, Commissione Medico-Scientifica, Ministro dello Sport, in rappresentanza del Governo) sembrano voler giocare al “gioco del cerino”.

Vale a dire che ciascuno di tali soggetti sembra chiaramente intenzionato a volersi esimere da responsabilità, in specie penali, scaricandole sugli altri.

Ognuno sa che, almeno allo stato, la ripresa dell’attività calcistica non può consentire il così detto “rischio zero”.

Quanto sopra, tenuto conto che, essendo il calcio uno sport di contatto, è impossibile che esso possa utilizzare, onde prevenire il contagio, i due principali e fondamentali strumenti di precauzione e prevenzione del contagio stesso: distaccamento sociale e uso di mascherine e guanti protettivi.

Ne consegue che, da un lato, la Commissione Medico Scientifica, incaricato di fissare le condizioni per la ripresa, tende a stabilirle, per quantità e qualità, al livello più elevato possibile.

Dall’altro che tali condizioni appaiono come di impossibile attuazione o, comunque, di estrema difficoltà e costo.

Si pensi a questo proposito ed a titolo esemplificativo al fatto che, con ogni probabilità, saranno vietati gli spostamenti da o verso Regioni diverse e che le trasferte calcistiche prevedono spostamenti di centinaia di persone, nello stesso momento, sia nelle gare di andata sia di ritorno,.

Circa poi l’obbligo per società e calciatori, nonché allenatori ed altri addetti ai lavori di riprendere gli allenamenti e giocare le partite, si pone il problema della legittimità di un eventuale rifiuto di singole società e/o singoli calciatori e/o singoli allenatori e/o altri addetti ai lavori di adempiere tale obbligo.

Si è già avuto modo di rimarcare che, qualora, malauguratamente, una qualsiasi persona destinata a partecipare, in qualsiasi veste, alla ripresa dell’attività calcistica dovesse contagiarsi , diventando a propria volta contagiosa, farebbe sì che coloro i quali abbiano concorso a determinare tale ripresa potrebbero correre il rischio di essere perseguiti penalmente.

Più precisamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.452 CP (Delitti colposi contro la salute pubblica) per aver concorso alla diffusione di germi patogeni, che cagionano l’epidemia; tenuto anche presente che, per la vigente legge, il contagio è equiparato all’ infortunio sul lavoro, per reati connessi a tali infortuni.

Al riguardo, si è obiettato e si obietta che il rischio di incorrere nei delitti di cui sopra sia, comunque, escluso dalla scriminante ex art. 51 CP, che esclude la punibilità per l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità.

A mio avviso, però, si deve escludere che norme giuridiche o ordini della Pubblica Autorità possano imporre la ripresa dell’attività calcistica; caso mai lo consentiranno, ma sempre in modo condizionato all’osservanza di specifiche regole e comportamenti.

Ciò comporta che tale ripresa potrà essere la conseguenza solo dell’esercizio di un diritto che può valere come scriminante, purchè racchiuso entro i limiti interni ed esterni previsti al diritto ; limiti nella fattispecie, costituiti dal rigoroso e scrupoloso rispetto delle condizioni poste all’esercizio dello stesso.

Limiti esterni rappresentati dal diritto, costituzionalmente previsto e garantito, della tutela della salute e dell’integrità psico-fisica, individuale e collettiva, che è sicuramente un diritto di gran lunga preminente e prevalente rispetto a quello della ripresa dell’attività calcistica.

Per fare un esempio, l’esercizio del diritto di sciopero non vale quale scriminante, qualora il suo esercizio possa mettere in pericolo e nuocere al diritto alla vita ed alla salute.

Problema che potrebbe porsi in maniera cruciale ove alcune società venissero a trovarsi nell’impossibilità assoluta di osservare tutte le prescrizioni e le condizioni previste a tutela della salute come dirimenti ai fini della ripresa degli allenamenti e del campionati.

Aggiungo che disparità di trattamento fra società in ordine alle condizioni e modalità con le quali si dovesse riprendere a giocare potrebbero legittimare alcune di esse, soprattutto nel caso di loro risultati sportivi negativi, ad intraprendere azioni giudiziarie in sede di Giustizia Amministrativa, volte ad inficiare le regolarità e gli esiti di tale ripresa .

Con la conseguenza che, in caso di accoglimento della richiesta, potrebbero essere ottenuti dalle società danneggiate risarcimenti a carico della FIGC, individualmente e in solido, nei componenti di quest’ultima che avessero concorso a determinare, con le loro decisioni, quei danni.

In tali sensi è consolidato l’orientamento della Giustizia Costituzionale.

D’altronde, come in precedenza sottolineato, posto che non esiste il “rischio zero” di essere contagiati e di contagiare, neppure con la scrupolosa osservanza di tutte le condizioni per la ripresa dell’attività calcistica, non può essere esclusa la responsabilità, ove, a seguito di tale ripresa, dovessero verificarsi contagi.

Né, sempre a mio avviso, potrebbe costituire una valida scriminante l’espressa o tacita accettazione, per comportamenti concludenti, del rischio da parte dei partecipanti, a qualsiasi titolo, alla suddetta ripresa.

Laddove, a parte il fatto che l’accettazione dovrebbe risultare frutto di una volontà del tutto autonoma e libera, scevra da pressioni e condizionamenti di qualsiasi tipo e genere, ebbene anche in questo caso, essa potrebbe essere ritenuta non valida e utile quale scriminante. Poiché, essendo il diritto alla vita ed alla salute indisponibile, esso non può essere oggetto di rinuncia.

A tutto quanto precede, si aggiunga che non è affatto certo che le PayTV intendono corrispondere ai Club lo stesso prezzo pattuito per la trasmissione delle residue partite della presente stagione anche nell’ovvia, conseguente, perdita di introiti pubblicitari.

Le PayTV, infatti, sul presupposto che tali partite si dovranno giocare a porte chiuse, senza pubblico, nonché in condizioni e terreni diversi da quelli originariamente previsti da contratto di compravendita dei relativi diritti audiovisivi, e, quindi, con apprezzabile diminuzione del valore di tali partite, potrebbero decidere ed ottenere una corrispondente proporzionata riduzione del suddetto prezzo, già pagato o da pagare.

Ciò sia ai sensi dell’art. 1464 CC (Riduzione della prestazione di una parte corrispondente all’impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione della controparte), sia ai sensi dell’art. 1492 CC (Riduzione del prezzo della cosa venduta per apprezzabile riduzione del valore di quest’ultima).

La stessa cosa, a propria volta, potrebbero chiedere ed ottenere gli abbonati al pacchetto calcio delle PayTV nei confronti di queste ultime per le medesime ragioni.

A maggior ragione, qualora una norma giuridica, adottata con provvedimenti di legge o aventi valore di legge, imponesse la trasmissione in chiaro delle partite per ragioni di ordine e sicurezza pubbliche.

Avv. Massimo Rosetti

Responsabile Area Legale Federsupporter

www.federsupporter.it

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