Federsupporter: «Il Tribunale di Roma ha stabilito che il tifoso è un consumatore che deve essere tutelato»

Il presidente Alfredo Parisi: «Nella causa contro la Lazio i giudici hanno sancito l'illegalità delle clausole previste nei contratti di abbonamento che escludevano ogni responsabilità del club in caso di chiusura parziale o totale dello stadio, a seguito di provvedimenti della Giustizia sportiva»


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«Dopo oltre 3 anni da quando Federsupporter ha sollevato il problema del riconoscimento dei diritti dei tifosi, finalmente, grazie all’intervento processuale del nostro partner Movimento Consumatori, si è riusciti ad intaccare lo strapotere delle Società di calcio nei confronti dei tifosi». Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter primo sindacato italiano dei diritti dei tifosi delle discipline degli sport di squadra, spiega l’importante decisione presa dai giudici di Roma. «La sentenza della XVI sezione del Tribunale Civile di Roma – prosegue Parisi – del 22 giugno scorso, nella causa contro la Lazio, ha riconosciuto un principio generale: il tifoso è un consumatore che deve essere tutelato e quindi ha sancito l’illegalità delle clausole previste nei contratti di abbonamento che escludevano ogni responsabilità del club in caso di chiusura parziale o totale dello stadio, a seguito di provvedimenti della Giustizia sportiva». Dunque per i giudici le società non hanno più il “paracadute” creato negli scorsi anni: «Nel caso di chiusura di un settore – aggiunge Parisi – il club deve mettere a disposizione dell’abbonato che non può occupare il posto assegnato un tagliando sostitutivo per poter assistere alla partita in un altro settore dello stadio. Ovviamente in caso di un posto il cui costo è superiore a quello per il quale si era sottoscritto l’abbonamento la differenza farà carico all’abbonato».

Non solo: «Qualora il campo venga squalificato – sottolinea il presidente dell’associazione – e, quindi, il club debba giocare a porte chiuse o costretto a disputare la gara in altro stadio, l’abbonato INCOLPEVOLE (cioè che non ha concorso a causare l’evento in base al quale la Società è stata condannata) avrà diritto al rimborso del rateo dell’abbonamento già sottoscritto o ad un ticket sostitutivo per assistere alla gara in altro stadio».

Questa sentenza è comunque a disposizione di chi volesse ottenere maggiori dettagli: si può scrivere a Federsupporter. Parisi conclude: «Alcune Società di Serie A hanno volontariamente modificato in questi sensi la modulistica per gli abbonamenti».

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