Federsupporter, diritti audiovisivi calcistici: la vigente normativa non tutela gli utenti

Lega Calcio Serie A, DAZN e le Authority; è solo poca memoria?

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter

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La tutela dei consumatori/utenti, formalmente richiamata dalle Deliberazioni dell’AGCM e dell’AGCOM sin dal 2018, quale presupposto per l’assegnazione della trasmissione dei diritti audiovisivi calcistici, è stata completamente disattesa dai corresponsabili dell’attuale situazione.

Mentre si richiama il Comunicato dell’Associazione CODICI del 27 agosto con il quale si informa dell’invio di una formale diffida a DAZN, credo sia opportuno e necessario ripercorrere un percorso di inefficienze che affonda le radici nei primi mesi del 2018.

Nelle seguenti Note dell’Avv. Massimo Rossetti è commentato un iter formale ed istituzionale colpevolmente ignorato da Istituzioni nazionali e sportive, prima ancora che dagli stessi assegnatari della trasmissione dei diritti calcistici audiovisivi.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

Diritti audiovisivi calcistici: la vigente normativa non tutela gli utenti

Quanto già accaduto nel 2018, relativamente alla commercializzazione dei diritti audiovisivi calcistici per il periodo 2018/2021, si sta puntualmente ripetendo per quanto riguarda la commercializzazione dei predetti diritti per il periodo 2021/2024.

Anche allora si era verificato che partite dei campionati di Serie A e di Serie B aggiudicate a DAZN non erano affatto visibili o lo erano in maniera frammentaria e discontinua.

In maniera, cioè, priva della qualità che ci si può e si deve ragionevolmente attendere e pretendere da un servizio come quello in oggetto.

Federsupporter, a tutela non solo dei propri soci, ma di tutti gli utenti/consumatori, denunciò formalmente il caso in una lettera diretta all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, ( cfr. lettera 7 settembre 2018 su www.federsupporter.it).

Lettera con la quale si chiedeva che con decretazione di urgenza venisse integrato il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008(“Legge Melandri”) e successive modificazioni.

Integrazioni che avessero espressamente previsto o la revoca dell’aggiudicazione, qualora l’aggiudicatario non fosse stato in grado di prestare servizio a tutti gli utenti o, comunque, secondo standard qualitativi propri del servizi, ovvero l’obbligo di prestare quest’ultimo secondo tali standard, mediante il ricorso a strumenti di comunicazione e trasmissione degli eventi alternativi a quello utilizzato.

La stessa DAZN sanzionata dall’AGCM ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con Delibera del 20 marzo 2019 per pubblicità ingannevole nelle argomentazioni difensive svolte dinanzi all’Autorità aveva attribuito il disservizio a “ limiti strutturali della rete a banda larga italiana, problematica, peraltro, riconosciuta dallo stesso Governo italiano” ( pag. 9).

Né, certamente, dal 2019 ad oggi può dirsi che quei limiti strutturali siano stati superati e neppure è ragionevole attendersi che lo possano essere nel breve periodo.

Ne consegue che DAZN, consapevole della permanenza di quei limiti, ha, incautamente, formulato la sua offerta di aggiudicazione della trasmissione dei diritti audiovisivi calcistici per il periodo 2021/2024, in quanti basata esclusivamente sulla trasmissione degli eventi mediante connessione internet.

Altrettanto incautamente Lega Calcio Serie A ha aggiudicato in esclusiva quei diritti ad un soggetto di cui sapeva o, usando la comune diligenza, avrebbe dovuto sapere, l’incapacità di soddisfare il servizio aggiudicato.

Non solo, ma è stato completamente disatteso il rispetto del principio sancito dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con la Delibera del 14 marzo 2018 secondo cui l’aggiudicazione dei diritti in questione doveva avvenire “senza pregiudizio per i consumatori” (pag. 15) e “ senza danno per i consumatori” (pag.39).

Naturalmente osservo, pur senza una punta di amara ironia, che la richiesta di Federsupporter, formulata nell’interesse di tutti gli utenti, è rimasta del tutto inascoltata.

Sicchè nella Legge Melandri la tutela degli utenti ( art. 12) è risibilmente prevista come possibilità che i diritti audiovisivi siano attribuiti ad un altro operatore in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell’assegnatario dei diritti non esercitati.

Quanto sopra, fatto salvo il pagamento di un equo corrispettivo (SIC !!!) all’assegnatario che non abbia esercitato i propri diritti.

Laddove, in altre parole, la tutela degli utenti/consumatori è esclusivamente rimessa non agli utenti stessi, bensì all’assegnatario che non abbia potuto o voluto esercitare i propri diritti.

In realtà, gli utenti sono stati lasciati senza tutela, non potendosi ritenere tale, in caso di disservizi, un mero rimborso economico di parte dell’abbonamento pagato.

Un rimedio privo di qualsivoglia significativa effettiva ed efficacia se si considera che l’interesse ed il diritto primari dell’utente consistono nel poter assistere alle partite.

In sostanza, gli utenti sono lasciati completamente in balia da un lato dell’aggiudicatario dei diritti e dall’altro delle società di calcio, queste ultime preoccupate soltanto di conseguire il massimo profitto economico possibile dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Società in gran parte in stato di dissesto a causa di una scellerata mala gestio e che, senza pudore, invocano aiuti e benefici statali, sottolineando la dimensione popolare e sociale del calcio, comportamento analogo a quello del “gatto socialista” della poesia “Er compagno scompagno” del Poeta romano Trilussa.

Un gatto che al momento di condividere un pollo con un altro gatto esclama “ No, no- rispose er Gatto senza core- io nun divido gnente co’ nessuno: fo er socialista quanno stò a diggiuno, ma quanno magno so’ conservatore !”.

Una situazione aggravata dal fatto che è, tuttora, fortemente limitato l’accesso del pubblico agli stadi e sempre sotto la spada di Damocle di stadi nuovamente vuoti con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

Aggiungasi che l’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM) con atto di indirizzo del 24 giugno 2021 aveva specificato che il provvedimento aveva lo specifico fine, tra gli altri, di “ prevenire i disservizi per gli abbonati e contrastare il degrado della qualità del servizio di accesso ad internet per tutti gli utenti”.

Qualcuno, dunque, tra AGCM , AGCOM, Governo, vorrà intervenire, finalmente, per tutelare gli utenti ?

Ci sarà un “Giudice a Berlino” ? Ai posteri l’ardua sentenza.

Avv. Massimo Rossetti.

Responsabile Area Legale Federsupporter

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