Federsupporter: Covid-19, non è valido il consenso informato se la libera scelta del vaccino è impedita o compressa

Attraverso la Costituzione, l’associazione di tutela dei diritti dei tifosi spiega che lo Stato deve garantire ai cittadini la facoltà di poter scegliere fra tutti i vaccini disponibili, quello che ciascuno ritiene più sicuro per sé stesso


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Le vicende del vaccino AstraZeneca sono mutevoli e ondivaghe.

Gli Enti europei e nazionali preposti alla valutazione dei vaccini disponibili contro il Covid-19 si sono, infatti, espressi, sinora, in maniera contraddittoria e ambigua. Dapprima, il vaccino è stato ritenuto consigliabile per soggetti in giovane età; poi, la somministrazione è stata temporaneamente sospesa a seguito di alcuni effetti letali; poi, ancora, è stato ritenuto consigliabile per tutte le età; infine, consigliabile per fasce di età pari o superiori a 60 anni.

La conseguenza di tutto ciò è stata ed è quella di aver minato alla base la fiducia nella sicurezza di tale vaccino.

Sfiducia tanto più acuita e giustificata dal fatto che, ai fini del consenso informato all’inoculazione del vaccino, è espressamente contemplato il rischio di esiti mortali che esso può comportare.

Ciò premesso, sembra che ora il suddetto vaccino venga destinato e riservato, prioritariamente e preferenzialmente, ai sessantenni e ultrasessantenni, mentre gli altri vaccini disponibili vengono destinati e riservati agli under sessanta.

Una soluzione del genere è illegittima per i motivi che seguono:

l’art. 32 della Costituzione, comma 2, prevede che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i diritti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’art. 3 della Costituzione stabilisce, a propria volta che “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla Legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale”.

Il combinato disposto delle norme richiamate vieta che, né de jure de facto, possa essere imposta l’inoculazione di un vaccino a cittadini discriminati in ragione delle loro condizioni personali, quali nella fattispecie l’età.

Non solo, ma il richiamato art. 32 esclude che un trattamento sanitario quale un vaccino possa essere reso obbligatorio in mancanza di un provvedimento di legge e non sotto forma di un mero provvedimento amministrativo di rango secondario, quale una Ordinanza del Commissario Governativo preposto alla somministrazione dei vaccini.

Pertanto, ciascun cittadino, indipendentemente dall’età, ha il diritto di rifiutare la somministrazione di un determinato vaccino.

Lo Stato deve garantire ai cittadini la facoltà di poter scegliere fra tutti i vaccini disponibili, quello che ciascuno ritiene più sicuro per sé stesso.

Diversamente, un consenso alla somministrazione di un vaccino cui il cittadino viene costretto, ovvero cui venga indotto da limitazioni e condizioni poste ad una sua libera scelta, non può essere considerato valido.

Quanto sopra, poiché in questo caso il consenso sarebbe affetto da un vizio della volontà causato da una costrizione fisica o morale, anche tenuto conto della condizione della persona quale l’età.

Nessuno, dunque, può essere costretto o indotto ad accettare la somministrazione di un determinato vaccino, con impedimento o ostacolo alla scelta di un vaccino diverso, in specie ove quel determinato vaccino comporti un rischio di morte.

Scaturirebbe, sempre in questo caso, che per le Autorità e i soggetti preposti alla somministrazione dei vaccini il rischio di incorrere nei reati di violenza privata (art. 610 C.P.) e/o omissione di soccorso (art. 593, comma 2, C.P.) e/o di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma 1, C.P.).

Né varrebbe alcun cosiddetto “scudo penale”, poiché quest’ultimo non implica una scriminante da responsabilità per la somministrazione di un vaccino, bensì integra una scriminante da responsabilità solo per la conseguenze derivanti da un vaccino accettato dall’interessato, in maniera del tutto informata ma, soprattutto, libera e consapevole.

A parte il fatto che questo genere di “scudi” o è inutile, se attiene alla punibilità, in quanto già l’articolo 51 C.P. esclude che si possa essere puniti per l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo, sottolineo legittimo, delle Pubbliche Autorità.

Sarebbe, invece, illegittimo se attiene al diritto dell’esercizio dell’azione penale, in quanto in contrasto con l’articolo 112 della Costituzione che impone l’obbligo al Pubblico ministero di esercitare l’azione penale.

Mi sia, altresì, consentito esprimere un giudizio negativo anche sul piano etico morale circa il fatto che la somministrazione di determinati vaccini venga, obbligatoriamente o forzosamente, imposta in maniera surrettizia, sulla basi di una discriminante dovuta all’età.

In questo modo, infatti, si darebbe ad intendere, secondo una logica di darwinismo sociale, che gli appartenenti alla società più fragili in ragione dell’età siano considerati sacrificabili rispetto ai consociati più giovani e meno fragili.

Nessun pregio ha, poi, secondo me, la tesi, pure sostenuta e riportata da molti, secondo cui il rischio di morire di Covid-19 è statisticamente ben più elevato di quello di morire del vaccino AstraZeneca.

Quasi che sia, in qualche modo, giustificato e giusto “morire per statistica”.

La somministrazione di un vaccino non può essere, infatti, assimilabile ad una sorta di “roulette russa”, a maggior ragione essendo disponibili altri vaccini che, almeno allo stato, non risultano comportino quel rischio.

Quest’ultimo che potrebbe essere proporzionalmente bilanciato con quello di morte a causa di Covid -19 solo qualora esistesse unicamente un vaccino comportante tale rischio o ne esistessero altri comportanti un rischio pari o superiore.

Altrettanto e ancora più inaccettabile e la tesi secondo cui si può morire per altre cause diverse dalla somministrazione di quel vaccino, posto che vi è una ben netta differenza tra la libera e consapevole accettazione di un rischio di morte e l’ andare incontro inconsapevolmente a tale rischio.

Per concludere, volendo fare un accostamento al macabro grido “devi morire”, che spesso si leva dalle curve negli stadi di calcio, quando un giocatore si infortuna, è inammissibile, in tema di vaccinazione anti Covid-19 per i sessantenni e gli ultrasessantenni, che quel grido possa tramutarsi in un “puoi morire”.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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