Federsupporter, blocco del calcio: effetto domino sui Diritti TV e sugli abbonamenti alla PayTV

Massimo Rossetti: «Sia gli uni sia gli altri, infatti, sono contratti a prestazioni corrispettive: vale a dire contratti in base ai quali la prestazione di una parte si giustifica in considerazione della controprestazione dell’altra»


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L’attuale blocco del calcio così come ogni altro sport a causa della pandemia da coronavirus qualora, malauguratamente, si trasformasse in un annullamento delle gare sospese ancora da disputare, avrebbe un effetto domino sui diritti TV e sugli abbonamenti alle PayTV.

Sia gli uni sia gli altri, infatti, sono contratti a prestazioni corrispettive: vale a dire contratti in base ai quali la prestazione di una parte si giustifica in considerazione della controprestazione dell’altra.

Ciò comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 CC, che nel caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una parte, la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione della propria prestazione.

Pertanto le PayTV ove alcune partite per cui hanno corrisposto i diritti di trasmissione non potessero essere giocate, avrebbero diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo pagato o da pagare per trasmettere.

A propria volta, gli abbonati alle PayTV che hanno pagato e pagano un abbonamento comprensivo di quelle gare, avrebbero diritto ad una corrispondente riduzione dell’abbonamento stesso.

Sempre nell’ipotesi qui considerata, se è vero che sia le società di calcio, sia le PayTV vedrebbero ridotti i propri rispettivi introiti, è, altresì, vero che le prime potrebbero recuperare tali minori introiti con la riduzione degli emolumenti dovuti ai calciatori per le partite non giocate, mentre le seconde potrebbero compensare la perdita degli introiti per la parte non potuta trasmettere con la riduzione dei pagamenti alle società.

Circa gli abbonati alle società di calcio non v’è dubbio che avrebbero il diritto al rimborso per le quote di abbonamento che non si sono potute usufruire relativamente alle partite non giocate, così come, peraltro, già precisato in precedenti articoli di Federsupporter.

Né va mai dimenticato che, nella catena di vendita di spettacoli calcistici i tifosi, quali abbonati alle società calcistiche ed alle Pay TV, sono gli acquirenti, i consumatori ed i finanziatori finali di tali spettacoli.

Quanto, infine, a proposito della riduzione degli emolumenti ai calciatori per le partite che non si sono potute giocare, eventuali controversie patrimoniali tra società e calciatori sono devolute per legge (Legge 280/2003) alla competenza del Giudice ordinario, nella fattispecie al Giudice del lavoro.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile Area Legale Federsupporter

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