Federsupporter – Aggiudicazione dei diritti audiovisivi calcistici: illegittimo ogni pregiudizio per i consumatori

Federsupporter si riserva ogni azione legale, se non fosse garantita per i consumatori, la possibilità di poter assistere alle partite di serie A

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Con riferimento all’esito della gara di aggiudicazione dei diritti audiovisivi calcistici del prossimo triennio, si sottolinea e si ribadisce che tale esito, così come sancito dalla delibera del 14.03.2018 dell’Autorità Garante del Concorrenza e del Mercato , “non deve arrecare nessun pregiudizio dei consumatori”.

Pregiudizio non solo economico ma anche di possibilità di accesso alla trasmissioni e di fruibilità delle stesse.

A questo proposito, si ricorda che sia l’art. 21 della Costituzione sia l’art. 10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU) ,garantiscono e tutelano, quale diritto soggettivo dell’individuo di carattere assoluto, l’accesso ad una pluralità di fonti e di informazioni.

Si ricorda, altresì, che, secondo la sentenza 4 ottobre 2011 della Corte di Giustizia Europea, agli incontri di calcio non si applicano né la tutela del diritto di autore né ogni altra protezione individuale.

Aggiungasi che secondo l’art. 1, 14 della Direttiva 2010/13/CE, SMAV, ciascun Stato membro della UE può e deve assicurare che le trasmissioni in esclusiva di eventi sportivi di particolare rilevanza per la Società, avvenga in modo da non privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire, in diretta, i suddetti eventi su canali direttamente accessibili.

Laddove,è di tutta evidenza che le partite del nostro massimo campionato di calcio rientrano tra gli eventi sportivi di particolare rilevanza sociale.

Al riguardo, si tenga presente che l’art. 2 comma 5 dello Statuto del CONI prevede espressamente che la dimensione economica dello sport va coniugata con la sua dimensione popolare e sociale.

Tutto ciò premesso e considerato, poiché il soggetto che si è aggiudicato la gara per la trasmissione in esclusiva per il prossimo triennio di gran parte degli incontri del campionato di calcio di Serie A è un soggetto che trasmette solo via streaming, va previsto e garantito che i suddetti incontri siano trasmissibili e accessibili anche mediante piattaforma televisiva, senza significativi oneri a carico dei consumatori.

Va, in particolare, tenuto conto che l’accesso alle trasmissioni via internet e la loro fruibilità, a causa delle carenze del sistema azionale internet ,non possono essere garantite a tutti i consumatori e ovunque.

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che vi è una larga fascia di consumatori che, sia per ragioni economiche, sia per altre ragioni (per es. età, condizioni psico-fisiche), non possono e non sono in grado, né lo saranno in un prossimo futuro, di utilizzare internet, tablet o Iphone.

Una situazione aggravata dalla circostanza che, con ogni probabilità, l’attuale pandemia non consentirà, anche in un prossimo futuro, o, comunque, limiterà fortemente, l’accessibilità agli stadi.

Per tutti questi motivi, Federsupporter si riserva, sin d’ora, ogni diritto e azione, in ogni opportuna sede, qualora, in esito alla gara di aggiudicazione dei diritti audiovisivi calcistici in oggetto, non fosse prevista e garantita per tutti i consumatori, senza distinzioni e limitazioni, la possibilità oggettiva di poter assistere da remoto a tutti gli incontri di calcio del massimo campionato, senza alcun pregiudizio nei loro confronti.

Il suddetto comunicato è stato spedito anche al Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali.

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

Il Responsabile dell’Area Giuridico-Legale

Avv. Massimo Rossetti

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter
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