Antonio Buelli (Buoncalcioatutti.it) – Così è se vi pare

L'opinione dell'avvocato e opinionista di Radio Nostalgia sul caso Izzo


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Commentare una sentenza in base a quello che c’è scritto nella sentenza, a mio modestissimo avviso, non è un esempio di professionalità. Le sentenze sono l’atto conclusivo, auspicabilmente motivato, di un processo, agli atti del quale ci sono anche altri documenti quali i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese in sede di polizia giudiziaria o di indagini preliminari, le intercettazioni ambientali o telefoniche, le dichiarazioni rese da testi ed imputati in sede di udienza dopo il rinvio a giudizio, le perizie etc.
Spesso accade che, almeno dopo il primo grado di giudizio, si contesti proprio come la sentenza non abbia tenuto conto di evidenze diverse e contrarie quali quelle che emergevano da alcuni atti processuali di cui, si lamenta, non si trovi traccia nelle motivazioni del provvedimento conclusivo.
Con questa premessa, non appare così semplice affermare se la sentenza di primo grado che riguarda Izzo sia fondata o meno, sempre che non si voglia parlare con la sciarpa al collo e non in base a norme di diritto sostanziale o processuale.
La giustizia sportiva – l’ho detto tante volte ai microfoni di Radio Nostalgia specialmente in quella maledetta estate del 2005 – ha vissuto fasi da “giustizia sommaria”: avete presente quando nell’immaginario collettivo si pensa ad un processo di condanna per omicidio cotta e mangiata in un giorno solo, con ultima cena ed esecuzione del condannato all’alba del giorno successivo, tipo l’ “angolo rosso”? Nel 2005 la giustizia fu, per così dire, un po’ accelerata…
Noi avvocati ribadivamo ogni giorno che le intercettazioni non erano ammissibili perché ammesse solo per reati decisamente più gravi come l’associazione a delinquere che ritenevamo non esistente in quel caso.
Tuttavia, accadde che furono utilizzate nel processo sportivo, con conseguente condanna del Genoa in primo e secondo grado.
Più tardi, in sede di procedimento penale ordinario, la Cassazione si sarebbe pronunciata per l’inammissibilità e l’inutilizzabilità nel procedimento sportivo. Tuttavia, nel frattempo, il Genoa aveva partecipato al campionato di Serie C1.
Cosa rimaneva nel fascicolo processuale senza le intercettazioni? Una busta con € 250.000,00, il contratto di acquisto di Maldonado (di cui nessuno ha mai più parlato) redatto su un modulo non federale e le deposizioni rese dai vari indagati o testimoni…CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO L’ARTICOLO SU BUONCALCIOATUTTI.IT

Antonio Buelli – Tratto da Buoncalcioatutti.it

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.