Il Presidente Gravina, in una intervista ad un quotidiano sportivo, ha così commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, in merito alla famosa sentenza Juventus- Napoli.
“Il collegio di garanzia ha un ruolo ben chiaro nella giustizia sportiva, è la nostra cassazione. Ma è un giudice di legittimità, non dovrebbe entrare nel merito e diventare un terzo grado di giudizio. Urge un chiarimento legislativo. Altrimenti saremo costretti a ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato contro le sentenze del Coni. I pareri delle ASL erano due, di segno diverso, ed erano stati valutati da due giudizi federali di merito, che hanno ritenuto applicabile il protocollo. Non intendo discutere della sentenza, pongo un problema di funzionalità del sistema di giustizia sportiva”.
Proprio in relazione a tali dichiarazioni, Federsupporter ritiene opportuno fare chiarezza con le precisazioni ed i commenti dell’Avv. Massimo Rossetti.
Alfredo Parisi
Presidente Federsupporter
Juventus – Napoli: le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ( CGC).
Il 7 gennaio scorso sono state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata il 22 dicembre 2021 dal CGC.
La sentenza ha annullato, senza rinvio, le decisioni del Giudice sportivo nazionale in primo grado e della Corte sportiva d’appello nazionale della FIGC in secondo grado, che avevano sanzionato il Napoli con la perdita per 3 a 0 della partita a tavolino e con la penalizzazionbe di un punto in classifica.
Ciò premesso, le suddette motivazioni possono essere riassunte come segue :
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La sopravvenuta impossibilità della prestazione non è imputabile al Napoli.
Sia la sentenza di primo grado sia quella di secondo grado pur riconoscendo la sussistenza del “factum principis” ( impossibilità oggettiva) quale causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione sportiva, tuttavia, imputano al Napoli la responsabilità di tale causa.
Anzi, la Corte d’Appello sportiva attribuisce al Napoli un comportamento doloso, avendo preordinato il verificarsi del “factum principis”, quale alibi legalmente giustificatore della volontà di non disputare la gara.
Comportamento che, peraltro, non poteva implicitamente non chiamare in causa le ASL e la Regione territorialmente competenti, non avendo potuto, evidentemente, l’asserito piano ordito dal Napoli realizzarsi senza la complicità delle Autorità Pubbliche.
Questa ricostruzione dei fatti viene smentita dal Collegio di Garanzia del CONI alla luce di quanto previsto dal Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti stessi, che rimanda alla Circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020.
Circolare secondo cui le ASL territorialmente competenti sono tenute, in caso di positività del contagio, a fornire informazioni e chiarimenti, anche per iscritto, sulle misure da adottare.
Pertanto, le richieste di chiarimenti del Napoli alle ASL territorialmente competenti non potevano e non possono essere considerate alla stregua di indizi di una preordinata volontà di non effettuare la prestazione sportiva, bensì l’esercizio di una facoltà espressa prevista dalla citata Circolare ministeriale .
Ciò in applicazione del principio per cui non può essere considerato lesivo l’esercizio di un proprio diritto.
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Il “factum principis” si è verificato il 3 ottobre e non il 4 ottobre 2020.
Il Collegio di Garanzia CONI stabilisce che il “factum principis”, determinante la sopravvenuta impossibilità della prestazione, non si è verificato , contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di primo e secondo grado della FIGC, il 4 ottobre, bensì il precedente 3 ottobre.
La Determinazione della ASL del 4 ottobre, integrante il “factum principis”, deve ritenersi meramente confermativa ed esplicativa di quella assunta il precedente giorno 3 ottobre.
Senza, poi, voler tener presente, come pure rileva il Collegio di Garanzia , che in ogni caso, ove pure il “factum principis” fosse intervenuto il 4 ottobre, il Napoli avrebbe avuto sette ore di tempo per recarsi a Torino, posto che la Determinazione delle ASL del 4 ottobre è intervenuta, rispetto all’orario ultimo in cui si sarebbe potuto e dovuto disputare la gara, alle ore 14,30 del 4 ottobre.
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I provvedimenti legislativi ed amministrativi prevalgono sulle norme federali.
Il Collegio di garanzia del CONI ricorda che la Circolare del Minstero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020 consente alle ASL territorialmente competenti la facoltà di applicare, nel caso di contatti stretti, in alternativa
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il regime di cui al comma 6 che prevede in caso di “contatti stretti” la quarantena precauzionale di tali contatti;
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il regime previsto dal comma 7 che, invece, prevede l’esecuzione, per tutto il gruppo squadra, del test il giorno della gara programmata, così da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro quattro ore, con la possibilità per tali soggetti di giocare, ove risultati negativi al test molecolare.
Nel caso in esame la ASL territorialmente competente, del tutto legittimamente, comne era nella sua facoltà, optare per il regime di cui al comma 6.
Al riguardo, è di particolare importanza come il Collegio di garanzia del CONI sottolinei che provvedimenti di legge o amministrativi sono atti di fonte superiore rispetto alle norme federali che “cedono di fronte ai medesimi “.
Ne discende che quanto previsto dal Protocollo FIGC deve cedere rispetto ai suddetti provvedimenti, fermo restando, aggiunge il Collegio che, all’epoca dei fatti, non era neppure in vigore il Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020 ,il quale ho previsto come obbligatorio il regime di cui al comma 7 della citata Circolare.
Obbligo, che, però, come visto, resta cedevole a fronte di provvedimenti legislativi o amministrativi che decidano diversamente.
Mi sia consentito , infine, con una punta di, credo, legittimo orgoglio professionale, di ricordare come buona parte delle argomentazioni e considerazioni formulate dal Collegio di Garanzia del CONI siano rinvenibili nelle mie Note precedenti sulla vicenda e, in specie, in quella di commento critico alle decisioni di primo e secondo grado .
Quanto sopra nello scetticismo e nella sufficienza di alcuni che, forse, con eccessivo sussieguo e sicumera e con poco conto dell’alea insita in ogni giudizio, proclamavano, anche via radio, l’assoluta inoppugnabilità e inattaccabilità delle sentenze endofederali.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter