Federsupporter: per i tifosi di calcio vale la “Circolare Cadorna”

L'associazione stigmatizza il divieto di trasferta prefettizio per Sassuolo-Lazio ai tifosi biancocelesti che sembrava eliminato col Protocollo del 4 agosto scorso. Un problema che riguarda tutte le tifoserie


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Nel corso della prima Guerra Mondiale, la Circolare n. 2910 del 1 novembre 1916 del Generale Luigi Cadorna così stabiliva : “Se l’accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto ed il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte”.

La stessa logica sembra ispirare le ordinanze prefettizie che, ormai, si ripetono sistematicamente per vietare ai tifosi di seguire le proprie squadre in trasferta.

Ecco, quindi, che, alla faccia del Protocollo del 4 agosto scorso sottoscritto, in primis, dal Ministero dell’Interno, finalizzato alla “inclusione” e non alla “esclusione” dei tifosi, dopo il divieto posto ai tifosi della Roma di seguire quest’ultima nella trasferta di Udine, immediatamente segue analogo divieto per i tifosi laziali di seguire la Lazio nella prossima trasferta a Reggio Emilia per la gara in oggetto.

Anche tale trasferta connotata, secondo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, da “alti profili di rischio”.

Motivo della decisione? Eccolo : “Le criticità sistematiche poste in essere dalla tifoseria laziale in ambito autostradale in occasione di numerose trasferte culminate con gravi comportamenti incivili e delinquenziali che hanno visto protagonista in due aree di servizio la gran parte dei tifosi laziali partecipanti alla movimentazione relativa all’incontro Napoli- Lazio del 10 febbraio scorso”.

Laddove, a parte il linguaggio “burocratese” ( la “ movimentazione relativa all’incontro” è davvero una perla), ancora una volta, la responsabilità di pochi viene automaticamente ed indiscriminatamente estesa ad una intera collettività: la “ tifoseria laziale” tutta, stigmatizzata, senza distinzioni, quale autrice di comportamenti “ incivili e delinquenziali”.

Quanto ai profili di illegittimità/illegalità di siffatti provvedimenti mi riporto integralmente alle mie Note del 14 e 16 febbraio scorsi, consultabili sul sito www.federsupporter.it, relativamente alla partita Udinese-Roma del 17 febbraio scorso.

Mi limito, pertanto, in questa sede, a ribadire che ai tifosi di calcio e solo ad essi si applicano, queste sì sistematicamente, misure indegne di uno Stato di diritto e liberal-democratico, retaggio, per usare espressioni della Cassazione, di “trascorse, e non illuminate, epoche storiche e giuridiche”.

Chissà perché, inoltre, mentre si permettono liberamente le “trasferte” in tutto il territorio nazionale agli appartenenti ad associazioni o gruppi che praticano sistematicamente la violenza, addirittura in maniera “ professionale”, così come rilevato in provvedimenti giudiziari, ai tifosi e solo ad essi, sebbene incensurati e muniti della tessera del tifoso, si impedisce libertà di circolazione, costituzionalmente prevista e garantita ( art. 16 Costituzione).

Una macroscopica, irrazionale, inaccettabile disparità di trattamento, evidentemente frutto di una concezione dei tifosi, non quali cittadini, bensì sudditi, privi di diritti, ai quali, perciò, viene consentito di assistere alle partite solo per “ graziosa” concessione, che può essere revocata in qualsiasi momento ad libitum dell’Autorità sovrana.

Il tutto aggravato dal fatto che i moderni sistemi e strumenti di videosorveglianza, certamente esistenti anche presso le aree di servizio autostradale, consentono di individuare agevolmente gli autori di atti delinquenziali e di sanzionarli, senza, dunque, alcun bisogno di ricorrere a “decimazioni” quali quelle volute dal Generale Cadorna.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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