Federsupporter: il Daspo privato è illegittimo, mentre è legittimo che le società non vendano abbonamenti e biglietti a soggetti non graditi

Massimo Rossetti, responsabile area legale: «Ribadisco la nullità dell’obbligo per le società, introdotto dalla FIGC, di adottare un Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, comportante, per l’acquirente di detti titoli, l’accettazione tacita di tale Codice»


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Il ripetersi di comportamenti violenti o discriminatori o, comunque, illeciti da parte di gruppi di spettatori in occasione di partite di calcio ha riproposto e ripropone l’annoso tema della responsabilità delle società per tali comportamenti e delle ricadute dei conseguenti provvedimenti della giustizia sportiva nei confronti dei tifosi.

A proposito delle novità introdotte dalla FIGC in ordine all’adozione di modelli organizzativi ed alla sussistenza di attenuanti/esimenti da responsabilità, mi riporto, da ultimo, alle mie Note “La nuova responsabilità oggettiva delle società di calcio”  dell’8 ottobre scorso (cfr .www.federsupporter.it).

Al riguardo, quanto suggerito nelle citate Note e, cioè, che si passi da forme di responsabilità e di sanzioni di tipo collettivo a forme di responsabilità e di sanzioni individuali mediante l’utilizzo di sempre più sofisticati sistemi di video-sorveglianza a distanza e di rilevamento di dati biometrici, trova ora autorevole conferma in un Saggio intitolato “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la riforma del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio” degli Avvocati Stefano Campoccia e Rolando Favella, in “Rivista di Diritto e di  Economia dello Sport”, Vol.XV, Fasc.2, 2019.

A pag. 75 dell’opera citata si può, infatti, leggere : “Con riferimento alla responsabilità delle società per comportamenti dei propri tifosi, dunque, l’adozione e l’applicazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono circostanze esimenti solo congiuntamente a più cogenti comportamenti cooperativi. Si comprende l’intento riformatore nel progressivo imbarbarimento ed involuzione del contesto sociale cui si assiste ai giorni nostri ad opera di pochi ed a danno di molti che amano e vivono il calcio. Dove, purtroppo, continuano a registrarsi fenomeni di attività contraria allo spirito sportivo talvolta sfocianti in attività criminosa anche grave. L’intento del riformatore mira, in taluni ambiti,  ad affrancare le società sportive virtuose dall’agire dei ( sedicenti) tifosi violenti in cui le società sempre più finiscono col rappresentare  la principale parte lesa.          L’intuizione del legislatore sportivo nel volere liberare le società sportive da vere e proprie attività estorsive appare particolarmente attuale, meritevole di tutela e forse bisognosa di una forma di cooperazione sociale tra istituzioni nazionali, istituzioni sportive e società professionistiche….E’ auspicabile che le Istituzioni incoraggino i club e favoriscano l’applicazione di sistemi tecnologici adatti a prevenire l’occupazione degli stadi da parte di delinquenti mimetizzati dietro i colori sociali del club. Si comprende allora come la tecnologia sarà la nuova frontiera della necessaria collaborazione tra Istituzioni e club. Sofisticati sistemi di riconoscimento facciale o di rilevazione delle scommesse anomale progressivamente eleveranno standard di adeguatezza dei controlli ed accedere al regime sanzionatorio….Questi strumenti consentiranno altresì alle società virtuose di slegarsi dal gioco delle condotte e dai condizionamenti della tifoseria violenta ed organizzata”.

Circa le ricadute sui tifosi dei provvedimenti della giustizia sportiva comportanti la chiusura di settori degli stadi o di interi stadi, non posso che riportarmi, anche in questo caso, a miei precedenti scritti sull’argomento ( cfr. www.federsupporter.it).

In questa sede mi rifaccio , in particolare, ad un pregevole, recente intervento dell’eminente giurista, Prof. Avv. Piero Sandulli, pubblicato, anch’esso, sul citato Numero della predetta Rivista.

Nell’intervento, si richiama e commenta l’Ordinanza 24 giugno 2019 del Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, la quale, su ricorso del Movimento dei Consumatori, Associazione con cui Federsupporter intrattiene un rapporto di partenariato, ha sancito la nullità di clausole contenute nei contratti di abbonamento lesive dei diritti del tifoso in quanto consumatore, “facendo discendere sul tifoso abbonato ( parte debole del rapporto) taluni inadempimenti propri della società”.

L’Ordinanza stabilisce, in specie, che, ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo, sono nulle le clausole suddette, più precisamente quelle che ribaltano sugli abbonati incolpevoli gli effetti negativi derivanti da sanzioni sportive per responsabilità oggettiva delle società, poiché trattasi di clausole contenute in contratti predisposti da una parte ( la società) ed offerte all’altra ( il tifoso) in una situazione di diseguale posizione delle parti, dove il consumatore è, per definizione, parte debole del rapporto e che, quindi, deve essere particolarmente tutelata.

Ne deriva che la società è tenuta a rimborsare all’abbonato incolpevole la quota parte di abbonamento non potuta usufruire o consentire allo stesso abbonato, in caso di chiusura del settore dello stadio per cui ha contratto l’abbonamento, di poter assistere alla partita o alle partite  in un altro settore a parità di costo di abbonamento o, se a costo più alto, facendogli pagare solo la differenza tra i due costi.

In questo senso, peraltro, si era già precedentemente espresso il Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 6004, del 22 marzo 2017 ( cfr. le mie Note del 23 giugno 2017 su www.federsupporter.it), che aveva riconosciuto ad un tifoso della AS Roma, abbonato nella Curva Sud dello Stadio Olimpico, il diritto di cui sopra, a causa della chiusura di quel settore a seguito di provvedimento della giustizia sportiva.

Particolarmente interessante di quella sentenza, in specie per ciò che dirò dopo, è l’aver stabilito che il divieto per l’abbonato incolpevole di poter usufruire del proprio abbonamento in un settore dello stadio diverso da quello interdetto o il mancato rimborso della quota di abbonamento non potuta usufruire equivalgono, di fatto, ad un Daspo.

Un Daspo illegittimo, poiché quest’ultimo è di esclusiva competenza del Questore o dell’Autorità Giudiziaria.

Un provvedimento inibitorio della giustizia sportiva nei confronti collettivamente di tutti gli abbonati, ivi compresi quelli incolpevoli, ad un settore dello stadio o all’intero stadio che diventa sostanzialmente un Daspo collettivo.

Daspo collettivo che la Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n.22266, del 3 febbraio/26 maggio 2016 ( cfr in proposito, le mie Note del 14 febbraio 2018 su www.federsupporter.it), ha bollato, con inusitata ed inusuale durezza di espressione, di illegittimità.

Ciò perché contrario al principio, costituzionalmente previsto e garantito ( art. 27 Costituzione), di responsabilità personale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui quel principio è valido, non solo in materia penale, ma anche amministrativa e, più in generale, in ogni caso di provvedimento avente carattere punitivo/afflittivo previsto dall’ordinamento interno di uno Stato membro nazionale.

Alla luce di tutto quanto precede, non posso che ribadire, come più volte specificato in miei precedenti scritti, la nullità dell’obbligo per le società, introdotto dalla FIGC con la modifica dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Vale a dire l’obbligo di adottare un Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, comportante, per l’acquirente di detti titoli, l’accettazione tacita di tale Codice. Quest’ultimo che contempla l’unilaterale facoltà della società di sospendere temporaneamente il titolo o di ritirarlo definitivamente alla luce di un Codice Etico, anche esso predisposto unilateralmente dalla medesima società ed imposto al tifoso acquirente.

Disposizione rientrante nel novero delle clausole nulle, ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo.

Non è, altresì, chi non veda come l’applicazione all’acquirente di un abbonamento o di un biglietto della sospensione temporanea o, addirittura, della revoca definitiva di tale titolo, ad opera di una decisione unilaterale e insindacabile della società venditrice, integri, di fatto, un Daspo privato che, così come sancito dal Tribunale Civile di Roma è, invece, di esclusiva competenza e pertinenza del Questore o dell’Autorità giudiziaria.

Alla società, caso mai, è dato di poter sollecitare al Questore o all’Autorità predetti la comminazione del Daspo nei confronti di tifosi individuati, mediante strumenti di videosorveglianza ed identificazione predisposti dalla stessa società, quali responsabili di comportamenti illeciti.

Ciò che, viceversa, come più volte da me suggerito, rientra nella piena legittimità e facoltà delle società è la decisione di non vendere abbonamenti o biglietti a soggetti non graditi.

A questo proposito, occorre tenere a mente che lo stadio, così come il cinema, il teatro, la discoteca, non è un luogo pubblico, bensì aperto al pubblico, per cui sussiste, in capo all’organizzatore dell’evento che si svolge in quel luogo e che ne detiene il possesso in base a un legittimo titolo giuridico, non necessariamente di proprietà ( affitto, contratto d’uso), lo jus admittendi (il diritto di consentirne l’accesso) e, corrispondentemente, lo jus prohibendi (diritto di non consentirne l’accesso).

Ne consegue che la così detta “clausola di gradimento” può e deve essere legittimamente esercitata dalla società ex ante, cioè al momento di vendere o non vendere titoli di accesso allo stadio a taluni soggetti, non ex post, dopo aver venduto tali titoli a quei determinati soggetti.

Né si venga a raccontare che le società non conoscono o non sono in grado di conoscere preventivamente soggetti “non graditi” ai quali non vendere abbonamenti o biglietti,essendo questi soggetti, per lo più, ben noti, conoscibili e ben individuabili anche sulla scorta di comportamenti precedenti e recidivanti a loro carico.

Massimo Rossetti

Avvocato e Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter

(Riceviamo e pubblichiamo)

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