Federsupporter: dall’11 gennaio prossimo nascerà un “Grande Fratello Sanitario”

Sulla base di una norma recata dal Decreto Legge “Rilancio” del maggio 2020, da lunedì prossimo nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di ciascun cittadino potranno essere inseriti, senza alcun consenso, informato, libero ed espresso, tutte le informazioni sanitarie che lo riguardano

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter

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Che il Covid-19 stia diventando sempre più funzionale all’instaurazione di uno Stato Autoritario e di Polizia è testimoniato, da ultimo, da una norma, contenuta in uno degli innumerevoli provvedimenti amministrativi e Decreti legge adottati dal Governo negli ultimi 9 mesi.

Infatti ,da un Comunicato di European consumers (cfr. www.europenoconsumers.it) si evince che, sulla base di una norma recata dal Decreto Legge “Rilancio” del maggio 2020, annegata in una congerie di altre norme, di difficile lettura e comprensione anche per gli addetti ai lavori, a far tempo da lunedì 11 gennaio 2021, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di ciascun cittadino potranno essere inseriti, senza alcun consenso, informato, libero ed espresso, tutte le informazioni sanitarie che lo riguardano.

Tutto ciò in contrasto con la precedente normativa, che richiedeva per l’inserimento dei dati sanitari, un informato, libero ed espresso consenso.

Una vera e propria “schedatura” che sembra, probabilmente, propedeutica e preordinata all’introduzione per legge della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.

Nel Comunicato dell’Associazione, cui si rinvia per completezza, sono contenuti i suggerimenti e le modalità per esprimere il proprio dissenso così per evitare l’inserimento automatico dei dati in questione.

Su questo importantissimo tema si rinvia alle prime ed immediate considerazioni di carattere giuridico dell’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter.

Ci si augura, comunque, che i media , interrompendo l’assordante silenzio, finora mantenuto sulla vicenda, vogliano finalmente, sia pure tardivamente, occuparsene, in ossequio al dovere di informare l’opinione pubblica ed al diritto di quest’ultima di essere informata.

Lo stesso auspicio, infine, si formula affinchè vi possano essere immediati ed efficaci interventi di Associazioni Nazionali di consumatori e/o di altri Organismi e Comitati, nonché di autorevoli Giuristi, a tutela di fondamentali principi e diritti costituzionali ed internazionali, previsti e garantiti, nel rispetto di quei valori che dovrebbero caratterizzare una vera democrazia.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (F S E ): una “schedatura sanitaria”

Dall’Associazione European Consumers è stato diffuso in questi giorni un Comunicato con il quale si avverte che dall’11 gennaio prossimo scatterà per legge il consenso automatico dei cittadini affinchè nel FSE che li riguarda vengano inseriti tutti i dati concernenti la loro storia sanitaria.

Ciò, come detto, senza bisogno di alcun previo,informato libero ed espresso consenso dei cittadini.

Quanto sopra, in forza della modifica apportata dall’art. 11 del Decreto LeggeRilancio” ( n. 34/2020 del 19 maggio 2020) che, modificando l’art. 12 del Decreto Legge n. 170/2012, prevede l’inserimento nel FSE senza il suddetto consenso, di tutti i dati attinenti ai ricoveri, di pronto soccorso, referti, profili sanitari, diagnosi, cartelle cliniche, vaccinazioni, certificati.

Ciò premesso, le norme in tema di raccolta e trattamento di dati personali, in specie di quelli così detti sensibili, hanno rango e copertura sia costituzionale sia internazionale ( Direttive Comunitarie).

In base a tali norme, sussiste il principio generale che la raccolta ed il trattamento dei dati in questione possono essere effettuati solo a seguito di un informato, libero ed espresso consenso dell’interessato.

Peraltro,l’art. 3, comma 1, del Codice della privacy, stabilisce che, quando ricorra una necessità della raccolta e trattamento di dati personali, i sistemi informatici ed i programmi informativi devono configurarsi chiedendo il minimo di utilizzo di tali dati, dovendosi, preventivamente, valutare la necessità del trattamento in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, valutandosi la possibilità che si possa ricorrere a mezzi e modalità che permettano di identificare l’interessato solo ove, strettamente,necessario.

In materia esiste copiosa giurisprudenza dell’Autorità Garante della Privacy che, soprattutto in ordine alla raccolta ed al trattamento di dati sanitari, fissa alcuni principi e criteri.

Al riguardo, occorre ricordare che la predetta Autorità aveva già avuto modo di esprimere, fin dal 2003, forti preoccupazioni circa la costituzione di banche dati per la raccolta ed il trattamento di tali dati.

In quel caso, ai fini del controllo della spesa sanitaria, veniva inserito il codice fiscale di tutti gli assistiti. Codice che consentiva di identificare l’assistito stesso e, quindi, di risalire, come nella fattispecie odierna, all’intera storia sanitaria del medesimo.

Aggiungasi che, in ordine al trattamento dei dati di soggetti affetti da ADS, l’Autorità Garante, nel 2000, stabilì che tali dati dovevano essere tenuti separati da quelli sanitari e che dovevano essere trattati con tecniche di cifratura e sistemi che permettessero di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Come si può, pertanto, constatare, la novità normativa introdotta con il Decreto Legge “Rilancio” deve essere considerata in chiaro ed insanabile contrasto e in violazione di principi fondamentali in materia di raccolta e trattamento di dati personali, specie sensibili.

Ne è irrilevante che nel diritto amministrativo il silenzio-assenso non trovi applicazione relativamente ad atti e procedimenti regolanti, per l’appunto, interessi sensibili.

Ne consegue che ogni cittadino, oltre a poter rivolgersi all’Autorità Garante della Privacy per esporre il proprio dissenso all’inserimento nel FSE di propri dati relativi alla sua storia sanitaria, segnalando all’Autorità l’illegittimità della norma che ora lo consente, potrà, comunque, rivolgersi in ogni momento, al giudice ordinario affinchè rinvii la norma stessa all’esame della Corte Costituzionale, onde farne accertare e dichiarare l’illegittimità.

Non solo, a mio avviso, potrà anche chiedere allo stesso giudice ordinario di disapplicare la norma, in quanto in contrasto e in violazione della normativa comunitaria in materia .

Disapplicazione che comporterebbe l’automatico ripristino dell’obbligo e necessità del previo informato, libero ed espresso consenso dell’interessato all’inserimento nel FSE dei propri dati sanitari.

Rilevo, altresì,che l’ignoranza del singolo cittadino della norma in questione appare, alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, una ignoranza assolutamente scusabile.

Ciò sia sotto il profilo oggettivo, tenuto conto dell’inflazione ed ipertrofia di provvedimenti succedutisi in maniera alluvionale in un breve arco di tempo, sia sotto il profilo soggettivo, considerata la particolare difficoltà per il comune cittadino, privo di particolari conoscenze ed abilità, ma persino per gli addetti ai lavori di essere consapevole della norma in questione e dei suoi effetti. Neppure, certamente da questo punto di vista, può essere taciuto il fatto che, come opportunamente rimarcato dal Comunicato dell’Associazione European Consumers a tale norma non sia stata data, finora, alcuna diffusione da parte degli Organi di informazione.

Ed è invero singolare, per non dire assurdo, che di una norma del genere ne sia venuta a conoscenza e ne parli, sempre almeno finora, solo Federsupporter.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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