Calcioscommesse: Federsupporter chiede di essere ammessa al processo sportivo

Federsupporter ha chiesto alla Commissione Discipinare Figc di essere ammessa al processo per il calcioscommesse che inizierà alle 9.30 di giovedì 31 maggio presso l’ex Ostello della Gioventù al Foro Italico. L’associazione dei tifosi l’ha chiesto con un istanza in cui si evidenzia che è «un soggetto portatore di interessi indiretti» secondo quanto previsto all’art. […]


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Federsupporter ha chiesto alla Commissione Discipinare Figc di essere ammessa al processo per il calcioscommesse che inizierà alle 9.30 di giovedì 31 maggio presso l’ex Ostello della Gioventù al Foro Italico. L’associazione dei tifosi l’ha chiesto con un istanza in cui si evidenzia che è «un soggetto portatore di interessi indiretti» secondo quanto previsto all’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e di conseguenza può essere ammessa al procedimento. «Più precisamente – si legge nell’istanza – degli interessi dei sostenitori sportivi rappresentati: interessi che dagli illeciti sportivi contestati potrebbero subire grave pregiudizio e lesione». Il testo prosegue con la spiegazione del ruolo di Federsupporter: «L’Associazione è, quindi nello specifico sportivo, un tipico Ente esponenziale di diritti e interessi diffusi, alla stessa stregua di quello che, nei rispettivi ambiti, sono le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di rappresentanza e tutela dei consumatori, nonché delle Organizzazioni a tutela dell’ambiente». Federsupporter si è già costituita «come persona offesa dal reato» nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Cremona per gli stessi fatti che, in sede di giustizia sportiva, sono oggetto del processo sportivo.

Il testo originale dell’istanza

                                                                                                                      

Raccomandata AR

Anticipata via fax

Fax 06 8553237

         

                                                                                   Spettabile

Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Oggetto : Istanza di ammissione al dibattimento relativo al processo per illecito sportivo la cui udienza di apertura è fissata per il 31 maggio 2012.

Federsupporter è l’Associazione costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010 (allegato n. 1) che ha come finalità statutaria principale (allegato n. 2) quella di rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori sportivi.

L’Associazione è, quindi, nello specifico sportivo, un tipico Ente esponenziale di diritti e interessi diffusi, alla stessa stregua di quello che, nei rispettivi ambiti, sono le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di rappresentanza e tutela dei consumatori, nonché delle Organizzazioni a tutela dell’ambiente.

Federsupporter, peraltro, è riconosciuta e legittimata nel ruolo di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi sia in quanto soggetto interlocutore istituzionale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno (allegato n. 3) sia in quanto parte in processi dinanzi alla giustizia ordinaria (allegato n. 4).

L’Associazione, pertanto, è sicuramente un soggetto portatore di interessi indiretti di cui all’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Più precisamente, degli interessi dei sostenitori sportivi rappresentati: interessi che dagli illeciti sportivi contestati potrebbero subire grave pregiudizio e lesione.

A questo proposito, Federsupporter si è già costituita come persona offesa dal reato (allegato n. 5) nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Cremona per gli stessi fatti che, in sede di giustizia sportiva, sono oggetto del processo la cui udienza di apertura è stata fissata per il 31 maggio 2012.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente, Federsupporter fa istanza a codesta Commissione per essere ammessa a partecipare al dibattimento di cui al suddetto processo sportivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

In attesa di conoscere la decisione di codesta Commissione in merito a tale istanza, nel frattempo, si porgono distinti saluti.

                                                                                                                  Il Presidente

                                                                                                               Dott. Alfredo Parisi

 

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