Federsupporter, “Molto rumore per nulla” dell’Antimafia su mafia e calcio

Le osservazioni critiche sulla relazione finale della Commissione Parlamentare svolte dall'associazione di tutela dei diritti dei tifosi


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[tps_title]Le osservazioni di Federsupporter[/tps_title]

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6. Conclusioni e proposte normative

Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d’ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica.

Ferma restando la capacità di infiltrazione della mafia in ogni ambito ove si prospettano opportunità di illecito arricchimento, tale avvicinamento è consentito anche dalla concomitanza di alcuni fattori di debolezza delle società sportive che si traducono in fattori di rischio per l’intero sistema calcistico.

Il principio della responsabilità oggettiva pone in posizione di soggezione le società rispetto

alle tifoserie organizzate che la utilizzano come arma di ricatto in cambio di benefit economici. Il

rapporto con i tifosi è ulteriormente complicato dalla base sociale delle tifoserie ultras, considerando l’estrazione, in buona parte criminale, dei capi delle loro frange estreme.

Questi ultimi spesso sono soggetti pluripregiudicati per gravi reati, e per questo anche invisi alla maggioranza dei normali sostenitori delle squadre, semplici appassionati che assistono inermi a manifestazioni violente o minacciose che non hanno niente a che vedere con i valori dello sport.

Questo fa sì che le “norme di spettacolo”, che valgono negli altri settori dello stadio, non vengano rispettate nell’ambito delle curve: è tollerato, infatti, che nelle curve non venga rispettata la norma che lega il posto a sedere a un nominativo specifico. I tifosi esercitano di fatto un «controllo del territorio» all’interno dello stadio e ci sono settori che si presentano come vere e proprie «zone franche», seppure indirettamente controllabili attraverso un monitoraggio a distanza con strumenti tecnologici sempre più sofisticati.

Al riguardo rileva inoltre che le infrastrutture sportive non sono sempre all’altezza: gli impianti, siano essi di proprietà delle società o siano di proprietà pubblica, devono essere dotati di strumenti di controllo che garantiscano la sicurezza e l’individuazione dei soggetti che violano le norme di comportamento all’interno dello stadio e che per questo dovrebbero subire più severe sanzioni anche da parte delle società. Queste riflessioni devono trovare un punto di sintesi con quanto si coglie nelle scelte del legislatore così come nell’analisi del problema condotta dai responsabili della sicurezza nazionale.

Anche l’osservazione delle formidabili opportunità di lucro che il volume di affari che ruota intorno al calcio offre alla criminalità organizzata conduce ad alcune riflessioni.

In primo luogo è necessario cambiare la cultura sportiva, allineare la concreta gestione degli affari del calcio alle regole più autentiche dello sport. Lasciare che le discipline sportive si inchinino unicamente alla logica del profitto, di cui è pur necessario tenere adeguato conto, rischia di corrodere il sistema dall’interno. Dall’istruttoria condotta dalla Commissione sono emersi spunti che riguardano un po’ tutti i temi affrontati dall’inchiesta.

Sul tema della sicurezza:

propedeutico a qualunque intervento sulla legislazione vigente è l’investimento delle società e delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli stadi in tecnologie avanzate, idonee a garantire un effettivo controllo dello stadio che consenta di risalire tempestivamente agli autori dei comportamenti sanzionati. Tali investimenti potrebbero essere sostenuti da appositi incentivi di carattere fiscale e dall’assegnazione di adeguate risorse pubbliche, beninteso prevedendo opportune forme di controllo sulla spesa;

adottare le misure necessarie per rendere efficace la riconducibilità a un determinato soggetto del titolo di ingresso allo stadio; in tal senso, l’esperienza, anche sul piano internazionale, offre un ampio ventaglio di misure che si fondano sull’uso di avanzate tecnologie, che dovrebbero rapidamente trovare la più ampia diffusione possibile in tutti gli stadi del professionismo italiano. Nelle more dell’adozione di tali misure, dovrebbe essere valutata l’ipotesi di inibire o disincentivare i cambi di intestazione dei biglietti e degli abbonamenti, qualunque sia la modalità di acquisto. Tali misure contribuirebbero a ridurre il rischio del fenomeno del bagarinaggio;

gli steward svolgono un ruolo importante nel complessivo sistema sicurezza dello stadio anche in ragione delle competenze aggiuntive di recente attribuite dalla legge.

Dalle audizioni è emerso come la formazione interna degli steward premi in termini di fidelizzazione e affidabilità. Sarebbe allora opportuno pensare a un tipo di formazione comune, affidata alle medesime società di calcio, con il coordinamento delle leghe, per garantire l’omogeneità dei criteri di selezione e del relativo percorso di formazione;

sarebbe opportuno intervenire sul provvedimento di Daspo irrobustendone l’efficacia sia prevedendo termini di efficacia più severi che introducendo l’obbligo e non più la facoltà di imporre al destinatario di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive;

nell’auspicio che progressivamente gli stadi siano dotati di tutte le necessarie infrastrutture

di sicurezza e che nelle curve siano affermati obblighi e stabilite obbligazioni che consentano l’applicazione delle regole in modo uniforme in tutto lo stadio, si potrebbe allora valutare l’introduzione anche di misure, come strutture sul modello inglese che consentano di trattenere temporaneamente soggetti in stato di fermo all’interno dello stadio, atte ad agevolare l’azione delle forze dell’ordine, con particolare riferimento all’arresto in flagranza, anche differita, e alla possibilità di procedere al giudizio per direttissima;

uno sforzo di tipizzazione degli adempimenti e delle condotte che integrano le attenuanti e le esimenti di cui all’art. 13 del codice di giustizia sportiva della FIGC contribuirebbe a rendere residuali, e più comprensibili, i casi di responsabilità oggettiva delle società prevista dall’art. 14 per le violazioni dell’art. 12 del codice di giustizia sportiva della FIGC da parte dei sostenitori. Si potrebbe valutare l’introduzione di analoghe esimenti ed attenuanti per l’ipotesi di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 11 comma 3 CGS della FIGC non richiamata dall’art. 13 comma 1 del codice . Anche in questo caso per le società sarebbe determinante poter contare su un efficace sistema di controllo di quanto accade all’interno dello stadio;

introdurre il reato di bagarinaggio, nonché inasprire le sanzioni alle società per i fatti connessi a tale tipo di illecito, sia esso sportivo o in prospettiva penale;

inasprire le sanzioni della giustizia sportiva: è opportuno valutare l’adeguatezza delle sanzioni comminate – in maniera particolare nel match fixing e in caso di collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso – sia in termini assoluti, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, sia in termini relativi, prevedendo rafforzate e più efficaci forme di raccordo con la giustizia ordinaria, in modo da valorizzarne le risultanze definitive. Analoga attenzione andrebbe riservata alle misure dirette a impedire che il calcio – come qualunque altro sport – offra occasione d’illecito lucro alla criminalità organizzata.

In particolare si propongono le seguenti misure:

ratifica della Convenzione di Macolin del Consiglio d’Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive 188. Il 27 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e del

ministro per lo sport, ha presentato un disegno di legge per l’adesione dell’Italia alla

Convenzione, che è stato approvato il 22 novembre 2017 alla Camera dei deputati e che

attualmente è in discussione al Senato. Ora è necessario concludere questo iter;

rafforzare, a fini preventivi, il sistema di monitoraggio sulle scommesse illegali su siti non

autorizzati o su siti stranieri;

nel quadro di una sempre più auspicabile e urgente riforma della governance e dei controlli

nell’ambito dello sport, prevedere l’adozione di misure adeguate che rafforzino la centralità

Tale Convenzione ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti, con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive. del CONI nella sua funzione pubblicistica quale ente che assicura il rispetto da parte delle federazioni, leghe e società sportive, di tutte le norme previste a tutela della legalità, ivi incluse le norme sulla trasparenza delle proprietà delle società di calcio e di quelle in materia di certificazioni antimafia, promuovendo altresì la più ampia applicazione dello strumento delle informazioni antimafia. Nel contesto di tale riforma, agli organismi di vigilanza e agli organi inquirenti previsti dall’ordinamento sportivo (procura federale, procura antidoping, COVISOC, COVISOD, ecc.) dovrebbero essere attribuite ancor più spiccate garanzie di indipendenza e imparzialità nonché adeguati mezzi e risorse per l’adempimento delle proprie delicate funzioni, assicurando nel contempo forme stabili ed efficaci di raccordo e collaborazione con le omologhe autorità e organismi dello Stato. Nelle

more di tale auspicato riassetto della governance dello sport e del calcio in particolare,

appare urgente prevedere un rafforzamento delle vigenti disposizioni federali che stabiliscono la soglia del 10 per cento del capitale sociale dei club al di sopra della quale è prevista l’acquisizione delle informazioni antimafia. In tal senso occorre integrare tale disposizione prevedendo: un programma di “verifiche a campione”, anche sulla base di una selezione risk-based, sull’onorabilità dei soggetti proprietari di squadre di calcio che sono divenuti azionisti ancor prima della data di introduzione della normativa federale; l’applicazione di dette verifiche anche ai casi previsti dal codice civile in cui vi è una influenza dominante in una società anche al di sotto della predetta soglia; la verifica dell’origine lecita delle fonti di finanziamento dei club e dei collateral prestati da non azionisti a garanzia del credito bancario erogato a favore delle società di calcio;

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari con riguardo alla costituzione delle società di

calcio, alla cessione delle quote, alle transazioni per l’acquisto dei calciatori estendendo i presidi antiriciclaggio anche alle società di calcio. In particolare occorre: estendere l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio anche al CONI e agli organismi di vigilanza che operano nell’ambito delle federazioni (quali nel calcio, la COVISOC e la COVISOD); prevedere che il CONI, tramite la Federcalcio e le altre federazioni, abbia accesso alle informazioni sul titolare effettivo delle società sportive contenute in un’apposita sezione del Registro delle imprese, possibilità ora preclusa dal decreto legislativo 90/2017; richiedere all’UIF della Banca d’Italia, analogamente a quanto positivamente sperimentato per altri settori o tipologie di operazioni, elabori specifici “indicatori di anomalia” e di “schemi di modelli anomali” applicabili alle transazioni eseguite dalle società di calcio o comunque connesse con il mondo dello sport;

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