Federsupporter: la chiusura della Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma e i diritti violati

L'associazione espone un caso che potrebbe riguardare tutte le tifoserie italiane: è in pratica un Daspo collettivo, già considerato illegittimo da una sentenza della Cassazione


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Con riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di chiudere per 2 turni la Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma, a seguito di espressioni discriminatorie provenienti da quel settore in occasione della recente partita Lazio – Sassuolo e della partita Lazio -Roma della precedente stagione sportiva, si ricorda, di seguito, quanto sancito dal Tribunale Civile di Roma ( sent n. 6004/2017, Sez.X, del 22 marzo scorso) in tema di diritti degli abbonati (contenuti e commento relativi alla sentenza hanno già formato oggetto di Note del 23 giugno scorso – www.federsupporter.it).

In particolare, si ribadisce come la predetta sentenza abbia stabilito che non è legittimo e lecito far discendere dall’inibizione decisa dal Giudice Sportivo dell’uso di un settore dello stadio il divieto assoluto di trasferire il proprio abbonamento in analogo settore o di vendere biglietti in altri settori a tifosi del settore colpito dal provvedimento.

Quanto sopra, poiché un divieto del genere costituisce un sostanziale Daspo collettivo nei confronti indistintamente di tutti gli abbonati a quel settore. Daspo collettivo, peraltro, già considerato illegittimo da una precedente sentenza della Cassazione, che, oltre ad essere di esclusiva competenza del Questore e non del Giudice sportivo, non può mai colpire indistintamente gli appartenenti al settore inibito, ad eccezione di quelli determinati ed individuati quali responsabili dei comportamenti che hanno dato luogo al provvedimento inibitorio.

Pertanto, gli abbonati al settore della Curva Nord hanno : o il diritto di essere rimborsati dalla Società della quota di abbonamento non usufruito; o il diritto, relativamente alle partite inibite, di trasferire il proprio abbonamento in altro, analogo settore ( per es. nel caso di specie, dalla Curva Nord alla Curva Sud); o, ancora, il diritto di poter acquistare biglietti in altri settori, pagando la differenza di prezzo di acquisto del biglietto rispetto alla quota di abbonamento non usufruito.

Infatti le clausole contenute nel contratto di abbonamento escludenti qualsiasi responsabilità della società (d eccezione di responsabilità diretta) relativamente all’obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse per / o con chiusura di alcuni, specifici settori dello stadio, non sono applicabili.

Clausole cioè richiedenti una autonoma, specifica approvazione scritta : approvazione che non ricorre quando esse vengano richiamate solo per numero o per lettera , senza indicazione del loro contenuto e cumulativamente con le clausole non vessatorie.

Modalità, quest’ultima, che non consente di richiamare in modo efficace l’attenzione dell’abbonato sulle clausole che effettivamente realizzano uno sbilanciamento della regolamentazione a favore della società che predispone il modulo contrattuale di abbonamento.

Ne consegue che gli abbonati al settore della Curva Nord dello Stadio Olimpico, circa le gare in cui quel settore resterà inibito, hanno il diritto di avvalersi, a loro scelta, di una delle possibilità più sopra indicate, che devono essere tutte consentite dalla SS LAZIO Spa, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma sopra richiamata.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area Legale Federsupporter

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