Federsupporter, il Caso Entella: (IN)giustizia è fatta

L'associazione di tutela dei diritti dei tifosi, analizza punto per punto la sentenza del Tar del Lazio che ha negato la serie B al club di Chiavari


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Il TAR del Lazio, con recente Ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Società di calcio Virtus Entella per l’ammissione al Campionato di Calcio di Serie B.

La decisione è così motivata: ”In disparte ogni valutazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi nella più appropriata sede di merito, nell’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, deve assegnarsi preminenza, allo stato, all’interesse alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del campionato in corso…..anche l’auspicata ammissione al campionato di Serie B in corso a seguito della penalizzazione del Cesena, in attuazione della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, n. 60/2018, negata con i provvedimenti impugnati, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta dell’accoglimento dell’istanza della ricorrente, essendo rimessa in ogni caso alla Federazione la valutazione in ordine alle conseguenti determinazioni da assumere”.

Ciò premesso, con la prima motivazione si certifica che sulle ragioni di diritto prevale la ragion di Stato che consiste “nell’interesse alla prosecuzione e al regolare svolgimento del Campionato in corso”.

Laddove l’aggettivo “regolare” suona, persino, beffardo, posto che il Campionato in corso è tutto fuorché regolare.

Con la seconda motivazione si declassa e degrada un diritto, quale quello riconosciuto dal Collegio di Garanzia del CONI (la Cassazione dell’Ordinamento sportivo), ad un mero auspicio (auspicata ammissione al campionato).

In sostanza, l’intervento del Giudice amministrativo, invece di essere finalizzato al ripristino della legalità violata, legalizza l’illegalità.

Viene, altresì, sostanzialmente estesa la sola tutela risarcitoria, che la Corte Costituzionale (Sentenza n. 49/2011) ha previsto per le sanzioni disciplinari sportive ritenute illegittime, anche agli atti normativi regolamentari delle Federazioni, quali, come nel caso di specie, l’ammissione ai Campionati, nei cui confronti, viceversa, sussiste una giurisdizione piena del Giudice Amministrativo, implicante principalmente la tutela demolitoria dell’atto ritenuto illegittimo.

Non resta, dunque, alla Virtus Entella ed ai suoi tifosi che tentare di ottenere un, d’altronde, incerto, difficoltoso e, con ogni probabilità, insufficiente ed insoddisfacente risarcimento dei danni che sono, non solo patrimoniali, ma anche esistenziali, di immagine e morali.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area giuridico-legale Federsupporter

(Riceviamo e pubblichiamo)

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