Federsupporter: i motivi del fallimento dell’esperimento “seconde squadre”

L'avvocato dell'associazione di tutela dei tifosi, Massimo Rossetti, racconta i motivi del flop


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In questi giorni si è discusso e si discute sul fallimento, almeno finora, dell’esperimento delle “seconde squadre” tanto invocato e finalmente introdotto dalla FIGC sulla falsariga di esperienze estere, in specie di quella spagnola.

Dell’argomento mi ero occupato, in maniera dettagliata, e più volte, sin dal 2013 ( cfr. le mie Note in materia su www.federsupporter.it).

Sin da allora avevo posto in evidenza il motivo principale per cui vi erano coloro i quali, in specie nell’ambito della Serie A, si opponevano, come si oppongono, a quell’esperimento.

Vi era e vi è, infatti, in quell’ambito, chi preferiva e preferisce un altro tipo di modello : vale a dire quello della creazione di vere e proprie “ holding” calcistiche.

Più precisamente, la concentrazione del controllo di più società di calcio, anche professionistiche, tutte facenti capo, direttamente o indirettamente, ad una ristretta cerchia di personaggi.

“Holding” che consentirebbero: accentramento di maggior potere, politico ed economico, sia nell’ambito calcistico sia in quello sociale; creazione di una fitta, poco trasparente e poco tracciabile rete di rapporti societari incrociati.

Rete, come sottolineato nelle mie citate Note, oggettivamente suscettibile di favorire: operazioni intersocietarie non trasparenti, fittizie (irragionevoli super valutazioni di giocatori onde realizzare plusvalenze fasulle, alterative, come pure recenti episodi stanno a dimostrare, di bilanci); operazioni di evasione ed elusione di obblighi tributari; operazioni, mediante la creazione di fondi neri all’estero, magari in paesi paradisi fiscali, di riciclaggio ed autoriciclaggio.

Aggiungasi il rischio di alterazione della regolarità delle competizioni sportive, favorita dalla possibilità di controllare, anche indirettamente, un più vasto numero di calciatori e di determinarne la destinazione.

Laddove, anche a voler prescindere dai rischi che precedono, resta il fatto che l’acquisizione del controllo di società professionistiche fallite o in gravi difficoltà economiche risulta molto più agevole e, soprattutto, molto più conveniente che la creazione di “seconde squadre”.

D’altra parte, proprio per scongiurare i rischi di cui sopra, la FIGC nel 2005 aveva, con l’art. 16 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), istituito il divieto di controllo, diretto o indiretto, in capo ad un medesimo soggetto di società del settore professionistico, anche se militanti in serie diverse.

Improvvisamente ed inopinatamente, guarda caso in pressoché coincidenza con la promozione della Salernitana Calcio dalla serie dilettantistica a quella professionistica ( Serie B), il predetto art 16 bis venne modificato nel modo che segue.

Nel Comunicato Ufficiale n.7/A del 9 luglio 2013 la FIGC affermava: “Ritenuto che acquisizioni tali da determinare un controllo societario, possano essere consentite soltanto in ambito dilettantistico e che la successiva promozione per meriti sportivi dal dilettantismo al professionismo da parte di una società controllata da soggetto che detiene il controllo di altra società in Serie A, debba essere considerata, a tutti gli effetti, situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato; ravvisato opportuno, alla luce delle ragioni esposte, promuovere e favorire la realizzazione di tali progetti, purchè sia sempre garantita la regolarità delle competizioni sportive e quindi vietando la partecipazione ai medesimi campionati di società che si trovano nelle suddette condizioni ; ritenuto, in linea con lo spirito che deve sottendere la concreta applicazione della norma nel nuovo contesto socio-economico del paese, di poter apportare una modifica al testo dell’art. 16 bis delle NOIF”.

Sulla base di tali magniloquenti e pompose, quanto fumose, motivazioni, l’art. 16 bis venne modificato, stabilendo che: “Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa, a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati”.

Fatti tra cui, come spiegato nelle suddette motivazioni, deve essere contemplata la promozione da una serie inferiore ad una superiore.

La conseguenza immediata della modifica fu ed è che il controllore della Salernitana, controllo acquisito allorchè quest’ultima, a seguito di fallimento, militava nel settore dilettantistico, potè e può conservarne il controllo, una volta promossa la stessa Salernitana al settore professionistico, pur mantenendo il controllo di un’altra società professionistica militante in Serie A, cioè la SS Lazio spa.

In altri contesti, la modifica all’art. 16 bis sarebbe stata qualificata come tipica norma ad personam.

Una modifica, come ho avuto modo di rilevare in miei precedenti scritti, oltre che illogica, anche venata da involontaria comicità.

Passi, infatti, per la successione mortis causa (parce sepulto), ma spingersi sino al punto di equiparare ad essa la promozione da una serie inferiore ad una superiore ce ne corre.

Ed è certamente paradossale, per non dire, appunto, comico sostenere che, nella promozione di una società di calcio da una serie inferiore ad una serie superiore, così come per qualsiasi altro successo in campo sportivo, chi ne detiene il controllo non c’entri nulla: quasi che tale promozione possa essere considerata avvenuta praeter voluntatem et actionem del suddetto controllore.

Ed è su questo absurdum regolamentare che potevano e possono fare leva coloro i quali erano e sono contrari alle seconde squadre ed erano e sono, invece, favorevoli alle “holding” calcistiche.

Rilevavo, inoltre, allora, e rilevo oggi, come la modifica all’art. 16 bis fosse e sia in evidente ed aperto contrasto con l’art. 7, commi 7 e 8 , I Parte, dello Statuto federale. Norma secondo cui: ”Non sono ammesse partecipazioni, gestioni, o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto e nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore”.

Né una norma regolamentare può derogare o essere in contrasto rispetto ad una norma statutaria, gerarchicamente sovraordinata.

Quanto, infine, all’asserita e pretesa esigenza di “implementare i progetti diretti allo sviluppo del calcio giovanile”, esposta nelle motivazioni alla modifica dell’art. 16 bis, rimarcavo allora e, ancor più, rimarco oggi come la situazione dei settori giovanili delle società calcistiche, in specie di alcune militanti nella Serie A, sia, a dir poco, disastrosa.

Tali settori, in alcuni casi che vanno anche per la maggiore, anziché centri di formazione di giovani talenti nazionali, sono diventati contenitori di una pletora di calciatori stranieri, neppure, a volte, giovani, grazie spesso all’inaffidabilità delle anagrafi di alcuni paesi; calciatori oggetto di una vera e propria “tratta”, in specie da paesi arretrati o in via di sviluppo.

Calciatori la cui compravendita si presta ad operazioni opache e che, comunque, hanno contribuito e contribuiscono al processo di “desertificazione” della crescita e sviluppo di giovani talenti nazionali con nefaste conseguenze anche per la nostra Nazionale di calcio.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter

(Riceviamo e pubblichiamo)

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