Federsupporter, caso Parma: i fatti confermano oggi tutto quello che l’associazione aveva scritto sin dal 2015

Il commento dell'avvocato Rossetti a conclusione delle indagini del Pm sul crack del club gialloblù


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Alcuni organi di stampa  (cfr., ex plurimis, “La Gazzetta dello Sport”, articolo di Andrea Schianchi, pag. 27), danno oggi, 27 febbraio, la notizia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, a chiusura delle indagini relative al fallimento del Parma Calcio dichiarato nel 2015, avrebbe formulato quattro ipotesi di reato (bancarotta fraudolenta aggravata, ricorso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale) nei confronti di 25 indagati, membri dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali della Società dal 2010 al 2015, tra i quali l’ex Presidente, Tommaso Ghirardi, e l’ex Amministratore Delegato, Pietro Leonardi.

Si prevede che il processo non potrà svolgersi prima del 2019.

In particolare, la Procura della Repubblica di Parma avrebbe rilevato che i bilanci societari, attinenti al predetto periodo 2010-2015, sarebbero stati falsificati mediante operazioni di compravendita delle prestazioni di calciatori, attraverso il meccanismo delle plusvalenze.

Queste ultime realizzate con la cessione di calciatori al di sotto del loro reale valore di mercato, tali però da conseguire plusvalenze, finalizzate ad aggiustare solo in modo fittizio i bilanci, ma, nel contempo, depauperando la Società con la svendita dei suddetti giocatori.

In questo tipo di operazioni viene inclusa la cessione al prezzo di 1 milione di euro al Milan del calciatore Paletta, a fronte di un valore reale di mercato di almeno 8,5 milioni di euro, nonchè la cessione alla Lazio del calciatore Parolo, avvenuta al prezzo di 4,5 milioni di euro, quando il valore effettivo di mercato dello stesso era valutabile almeno tra i 6,5 e gli 8 milioni di euro.

Ancora una volta, quindi, emerge, al di là del caso specifico, come l’equilibrio economico-finanziario di non poche società calcistiche si basa essenzialmente, oltreché sui ricavi dalla commercializzazione dei diritti televisivi, proprio sulle famigerate plusvalenze, spesso non rispondenti a reali valori di mercato di calciatori, secondo il fondamentale principio di correttezza contabile del fair value.

Plusvalenze mediante le quali è possibile, ma solo apparentemente o fittiziamente, aggiustare i bilanci e che si prestano ad operazioni di sopravalutazione o sottovalutazione finalizzate a coprire creazione di fondi neri, magari all’estero e in paradisi fiscali, nonché attività di riciclaggio e/o di autoriciclaggio.

Ecco perché, come sempre sostenuto da Federsupporter, i bilanci delle società di calcio vanno – andrebbero- letti e valutati, non solo alla luce degli utili complessivi, ma anche, anzi soprattutto, depurando i risultati di gestione dalle plusvalenze che, infatti, sono considerate, dal punto di vista giuridico-contabile, quali relative alla gestione straordinaria e non a quella ordinaria delle società.

Ne consegue che l’effettivo stato di salute e le prospettive di queste ultime devono- dovrebbero- essere attinti unicamente dai risultati della gestione ordinaria: vale a dire dai ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti, biglietti, dei diritti audiovisivi, dal merchandising.

Per tornare al caso Parma, ecco, trascritto di seguito, quello che Federsupproter scriveva nel corso del 2015 ( cfr. le mie Note “ Caso Parma alla ricerca del Fondo perduto” del 9 marzo 2015 su www.federsupporeter.it).

Dalla congerie di tutte le normative sin qui citate si può evincere, a mio parere, quanto segue.

  1. Che le società di calcio professionistiche sono – dovrebbero essere – assoggettate a una lunga catena di controlli sulla loro gestione che va dal CONI alla FIGC alle Leghe.

  2. Che, con ogni evidenzia, nel caso del Parma Calcio spa, la suddetta catena non ha funzionato e che, in specie, la FIGC ha omesso colpevolmente di avvalersi del potere – in realtà, il dovere – di denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC. A questo proposito, si deve considerare che la vigilanza e il controllo sulla gestione delle società di calcio professionistiche deve considerarsi come una funzione pubblicistica esercitata da un soggetto di diritto privato con conseguente responsabilità amministrativa di quest’ultimo. Si tenga, inoltre, presente che, ove, come sembra, nel fallimento del Parma Calcio spa dovesse configurarsi l’ipotesi del delitto di bancarotta fraudolenta, membri delle Istituzioni calcistiche potrebbero essere indagati ed imputati per concorso omissivo nella predetta bancarotta, poiché l’art. 40, comma 2, CP stabilisce che la funzione di vigilanza e controllo, qualora esercitata senza la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico, rileva penalmente per omissione, a titolo di dolo eventuale.

  3. Esclusa la possibilità di attingere a risorse della “Fondazione della Mutualità Generale negli Sport Professionistici a Squadre”, onde finanziare l’erogazione di 5 milioni di euro decisa dalla Lega Calcio di Serie A, è legittimo dubitare fortemente che tale somma possa essere attinta dal cosiddetto “Fondo multe”. Ciò in quanto, come visto, sia lo Statuto della FIGC prevede che interventi solidaristici possano essere effettuati tra calcio professionistico e dilettantistico sia in quanto, almeno da dichiarazioni pubblicamente rilasciate da un Consigliere e membro del Comitato di presidenza della FIGC, il cosiddetto “Fondo multe” avrebbe finalità solidaristiche e non mutualistiche. Laddove, per atti di solidarietà, debbono intendersi quelli attraverso cui si perseguono interessi altruistici, mentre, per atti di mutualità si devono intendere quelli che configurano scambi attraverso cui si perseguono interessi egoistici degli appartenenti a un medesimo ente, nella fattispecie, gli interessi di società facenti parte della Lega Calcio di Serie A.”.

Aggiungasi che, nelle mie Note “ Il fallimento del FC Parma spa: possibili scenari”, del 23 marzo 2015, pure consultabili sul predetto sito, avevo evidenziato, al punto 4, come la FIGC fosse stata perfettamente consapevole e da tempo dello stato di dissesto della Società.

E, infatti, nella decisione del Tribunale Federale Nazionale del 12 marzo 2015 poteva leggersi : “

i fatti sono pacifici e sono stati oggetto perfino di notizie pubblicate su tutti i maggiori organi di stampa tanto da assurgere a fatto notorio. Comunque la Co.Vi.Soc. ha accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014”.

Ancora una volta, dunque, a Federsupporter spetta l’ingrato ed amaro merito di “ quelli che l’avevano detto”, venendo, come al solito, ignorata.

Ci si augura, pertanto, che, anche memori di tali vicende, il commissariamento della FIGC e della Lega Calcio di Serie A possa finalmente consentire che, tra l’altro, si proceda ad una seria riforma del sistema di vigilanza e controllo sulle società e si preveda il dovere, non il potere, di immediato ed efficace intervento in caso di legittimo sospetto su gravi irregolarità gestionali.

Vigilanza e controllo che, peraltro, come pure sempre sostenuto da Federsupporter, andrebbero attribuite ad un Organo esterno alla FIGC ed indipendente da quest’ultima, onde evitare, non solo potenziali, ma anche apparenti situazioni di conflitti di interesse e, in specie, situazioni di controllore/controllato, posto che i componenti della CO.VI.SOC. sono nominati da Organi federali di cui fanno parte esponenti di società di calcio.

Esigenza, d’altro canto, rappresentata dall’allora Presidente della CONSOB, Lamberto Cardia, in occasione della presentazione alla VII Commissione Permanente ( Cultura, Scienza ed Istruzione ) della Camera, avvenuta il 23 luglio 2004, del “Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul calcio professionistico”

Queste le parole dell’allora Presidente Cardia, più volte citate da Federsupporter.

Le specifiche funzioni di controllo della gestione amministrativa delle società calcistiche professionistiche sono state delegate dal CONI alla FIGC, Associazione privata che si avvale, a questo scopo, della CO.VI.SOC., organo ad essa interno….nessun sistema di regole, per quanto efficiente, può garantire efficacia attuativa, se non è assistito da adeguate forme di controllo e se non si avvale di personale esperto e indipendente…. Quando le regole sono dirette a strutture societarie, un sistema di controllo efficace ed efficiente deve necessariamente contare su un mix di controlli interni ed esterni all’impresa…Nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva la Commissione, al fine di restituire credibilità al sistema, propone di assegnare i controlli di ultimo livello ad una “Autorità” indipendente ed esterna agli ordinari circuiti decisionali, alla quale potrebbe essere attribuito il compito, oggi della CO.VI.SOC. e della CO.A.VI.SOC, di segnalare alla Federazione le situazioni irregolari ed i provvedimenti da adottare…Ovviamente andranno definiti puntualmente i requisiti di indipendenza ed i meccanismi di funzionamento del nuovo organismo, i componenti del quale potrebbero essere nominati dai Presidenti della CONSOB e del CONI e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali”.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

(Riceviamo e pubblichiamo)

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