Juventus-Napoli, Federsupporter esprime soddisfazione per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni

L’associazione di tutela dei diritti dei tifosi aveva espresso lo scorso 14 novembre, con una nota dell’avvocato Massimo Rossetti, le sue forti perplessità sulla conferma da parte della Corte sportiva d’Appello nazionale della sanzione della vittoria a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione per il Napoli: ieri il Collegio di garanzia del Coni l’ha giustamente cancellata


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Federsupporter esprime soddisfazione per la decisione di ieri del Collegio di Garanzia del Coni di cancellare la conferma della Corte sportiva d’Appello nazionale della sanzione della vittoria a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione per il Napoli, per la nota vicenda della mancata disputa della partita a Torino del 4 ottobre scorso, a causa dell’intervento della Asl 2 Napoli Nord per l’esistenza di casi di positività nella squadra azzurra. Già lo scorso 14 novembre, l’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area legale di Federsupporter, aveva palesato forti perplessità riguardo alla decisione della Corte sportiva d’Appello nazionale e aveva scritto in una nota: «A me sembra, che, in realtà, la sentenza in commento si sia personalmente preoccupata di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, scongiurando il ricorso a interventi esterni allo stesso ordinamento ed alle Istituzioni calcistiche tali da complicare la prosecuzione del campionato». Invece adesso Juventus-Napoli si dovrà rigiocare, come giustamente stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni.

La gara è stata rinviata a data da destinarsi, come annuncia un comunicato della Lega serie A che ha preso atto della decisione del Coni.

In calce la nota dell’avvocato Massimo Rossetti

NAPOLI: la sentenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale

La sentenza in oggetto, depositata il 10 novembre scorso, ha dato e sta dando vita, come è comprensibile, a molte polemiche.

Essa, infatti, fermi restando i doverosi rispetto e stima verso l’Organo giudicante nel suo complesso e, singolarmente, nei suoi componenti, suscita , almeno a mio modesto avviso, non poche perplessità.

Il nocciolo essenziale delle motivazioni della sentenza consiste nel fatto che la Corte qualifica il comportamento del Napoli come non conforme all’osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Anzi, sempre a mio avviso, la Corte si spinge, ben oltre, al di là di tale contestazione attribuendo al Napoli un comportamento neppure troppo velatamente fraudolento.

La Società partenopea, secondo la Corte, avendo volontariamente e proditoriamente deciso di non giocare la partita con la Juventus voleva solo premunirsi di un “alibie di una scusa.

Laddove, assunta per vera questa ricostruzione fatta dalla Corte della volontà e del comportamento del Napoli, poiché quest’ultimo non poteva certamente conseguire da solo il risultato perseguito, è inevitabile che la suddetta ricostruzione chiami, implicitamente, in causa l’operato delle Autorità Pubbliche Territoriali preposte alla tutela della salute intervenute nella vicenda.

In altre parole, l’alibi e la scusa cercate dal Napoli per poter essere ottenute avrebbero dovuto, per forza, trovare una compiacente corrispondenza nelle predette Autorità.

Ma, ove così fosse risulterebbe evidente che da parte della Corte vi sia una sorta di chiamata in correità delle stesse Autorità.

Quanto meno della ASL Napoli 2 Nord, quella cioè che con la propria decisione del 4 ottobre scorso alle ore 14,13 avrebbe consentito l’alibi, la scusa cercata dal Napoli e indispensabile a quest’ultimo per coprire legalmente la propria volontà di non giocare la partita.

Solo che, in questo caso si dovrebbe parlare di ipotesi di gravi reati quali,in astratto e a titolo esemplificativo, quelli di corruzione, di traffico illecito di influenze, di abuso d’ufficio.

Ma veniamo, ora, al percorso argomentativo seguito dalla Corte onde pervenire al convincimento dell’insussistenza della causa giustificatrice della forza maggiore e del “factum principis.

In assenza di prove, l’Organo giudicante, allo scopo di sostenere l’esistenza di una preordinata valutazione del Napoli di non disputare la gara, cosa che escluderebbe la suddetta causa giustificatrice, ricorre alla indicazione di una serie di indizi.

Più precisamente: la reiterazione delle richieste di chiarimenti circa le conseguenze dell’isolamento del gruppo squadra; la cancellazione,fin dalla serata del giorno precedente, del volo charter; l’annullamento della prenotazione dei tempi che avrebbero dovuto effettuarsi nella giornata di svolgimento della gara.

Orbene, perché gli indizi assurgano al rango di prova è necessario che essi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti.

In particolare, la precisione consiste nella idoneità degli indizi a far desumere il fatto non conosciuto consentendo un numero ristretto di interpretazioni ed essendo posti in relazione inversa alla loro equivocità.

La concordanza indica la convergenza degli indizi verso un identico risultato ed è qualificata dalla interazione con altri indizi e dall’univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione.

Alla luce dei criteri sopra esposti, a me non pare che gli indizi indicati dalla Corte corrispondano a tali criteri o, comunque, a tutti di essi.

Che, infatti, la richiesta di chiarimenti alle Autorità Pubbliche Territoriali non sia esclusa dal protocollo FIGC è, espressamente, riconosciuto dalla sentenza di primo grado del Giudice sportivo.

E al riguardo si assiste, sempre più di frequente, ad interventi di dette Autorità spesso diversi da ASL ad ASL che, indipendentemente e differentemente dal Protocollo, limitano o ampliano le possibilità di spostamento di squadre di calcio e di singoli giocatori.

Il fatto, quindi, che il Napoli abbia chiesto chiarimenti alle competenti ASL Territoriali non può essere assunto quale indizio preciso e concordante di una preordinata volontà di procurarsi un alibi per non giocare la partita.

Si tenga presente che la violazione di prescrizioni di Autorità Pubbliche preposte alla tutela della salute comporta gravi rischi, sia sul piano amministrativo, sia ancora più su quella penale.

E non è, pertanto, anomalo anzi rispondente ad elementari criteri di prudenza che un soggetto voglia cautelarsi al massimo dei rischi del genere.

L’annullamento del volo charter o dei tamponi sono anch’essi, a mio parere, indizi non precisi e non concordanti della preordinata volontà del Napoli di non recarsi a Torino.

Tali annullamenti, infatti, ben possono essere riconducibili alla volontà di non sopportare costi inutili, qualora, come era nella possibilità delle cose e come poi è avvenuto, la partita fosse stata inibita dalle competenti Autorità.

Né, sempre a mio avviso, può essere assunto come indizio preciso e concordante il fatto che il Napoli oltre alle ASL, si sia rivolto anche alla Regione Campania posto, come noto, che le Regioni hanno potestà legislativa e amministrativa concorrente con lo Stato in materia di tutela della salute.

Ma, a parte tutto quanto precede, ciò che, secondo me risulta decisivo e assorbente è stabilire se, nella fattispecie, al fine della sussistenza della causa giustificatrice della causa di forza maggiore o del factum principis vi sia, oppure no, un nesso di casualità tra l’asserito comportamento sleale e scorretto e fraudolento del Napoli e la sopravvenuta impossibilità per quest’ultimo di giocare la partite.

In altri termini, occorre stabilire che cosa sarebbe accaduto, ove fosse stata posta in essere la condotta doverosa, asserativamente, omessa.

Vale a dire: se il Napoli si fosse recato a Torino come previsto il giorno prima di quello stabilito per la partita, quest’ultima si sarebbe potuta giocare oppure no ?

La risposta è, sicuramente, negativa poiché è assolutamente certo che quella partita non si poteva giocare dalle ore 14,13 in poi del 4 ottobre scorso, dopo, cioè, che è intervenuta la decisione della ASL Napoli 2 Nord.

Non va dimenticato, infatti, che tale decisione ha vietato lo spostamento dei contatti strettidel Napoli, in quanto ciò avrebbe comportato contatti con, tra gli altri, “addetti e tesserati della Juventus.

Ne consegue che, quand’anche il Napoli si fosse recato e trovato a Torino il 3 ottobre scorso, non avrebbe potuto avere contatti con gli addetti ed i tesserati della Juventus, non potendo per questo motivo disputare la partita.

In quel caso, dunque, il Napoli sarebbe stato costretto a porsi, immediatamente dalle ore 14,13 del 4 ottobre, in isolamento in quella città.

D’altronde, la stessa sentenza di primo grado ammette che l’isolamento o il divieto di recarsi a Torino sono da considerare connessi e, quindi, inscindibili per cui, anche qualora il Napoli fosse andato e si fosse trovato a Torino, certamente dopo le ore 14,13 del 4 ottobre, non potendo avere contatti con addetti e tesserati della Juventus e dovendosi porre in isolamento non avrebbe, comunque, potuto giocare la partita alle successive ore 20,45.

A meno che, ma questo non lo dice la sentenza di primo grado e neppure quella di secondo grado, anche se quest’ultima lo lascia intendere, non si voglia ritenere che quella decisione sia stata illegittima o addirittura illecita, frutto di un factum sceleris tra il Napoli e la suddetta ASL.

Ribadisco, altresì, come già fatto nella mia Nota di commento alla sentenza di primo grado, che è del tutto apodittica, non dimostrata e non dimostrabile, l’impossibilità assoluta, non relativa o che non va confusa alla mera difficoltà, per il Napoli di raggiungere Torino con un volo charter il 4 ottobre scorso per presentarsi a giocare la partita.

Partita che si sarebbe dovuta disputare alle ore 20,45 di quello stesso giorno o più tardi entro il tempo massimo di ritardo prevista dai Regolamenti Federali per giocare la partita.

Quanto sopra, ove non fosse intervenuta la decisione della ASL Napoli 2 Nord o fosse intervenuta una decisione che avesse consentito la trasferta.

Ne deriva che, quand’anche fosse vero che il Napoli non abbia osservato i doveri di lealtà, correttezza probità, dovrebbe essere sanzionata per questa violazione ma non può essere sanzionata, ai sensi dell’art. 53 NOIF, per mancata presentazione all’incontro con la Juventus, mancando il necessario nesso di causalità tra la suddetta asserita violazione e la mancata presentazione.

Per finire, a me sembra, che, in realtà, la sentenza in commento si sia personalmente preoccupata di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, scongiurando il ricorso a interventi esterni allo stesso ordinamento ed alle Istituzioni calcistiche tali da complicare la prosecuzione del campionato.

Conferma questa mia impressione il punto della sentenza in cui opportunamente si dice : ”Al proposito, questa Corte non può non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe inevitabilmente a frustrare totalmente la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di Covid – 19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A”.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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